CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 00955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9802-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3127 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2016 R.G.N. 278/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. N.R.G. 9802/2016 [OSCURATO:PERSONA]: 1.- la Corte di appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado e in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Inps, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 e successive modifiche, per il periodo lavorativo dal 1/9/1974 al 31/12/1992; 2. - la Corte territoriale ha ritenuto prescritto il diritto azionato, in considerazione del decorso del termine di dieci anni a far tempo dal 1999, epoca di cessazione dell'esposizione e momento in cui il lavoratore era «consapevole dei presupposti di fatto e di diritto (della maggiorazione contributiva) e della conseguente possibilità di esercitarla»; 3.- avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un unico motivo; resiste l'Inps, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con l'unico motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell'art. 2935 cod.civ. e dell'art. 3, comma 132, della legge nr. 350 del 2003, in riferimento all'art. 47, comma 1, del DL nr. 269 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge nr. 326 del 2003, per avere la Corte di appello fissato il dies a quo al momento della cessazione dell'esposizione all'amianto e non al momento in cui il lavoratore abbia acquisito la consapevolezza di detta esposizione; 5. il motivo è infondato; 6. è ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (Cass. nr. 29635 del 2018; v. anche Cass. nr. 2856 del 2017; Cass. nr. 2351 del 2015; in motiv., di recente, Cass. nr.486 del 2021);N.R.G. 9802/2016 7. il diritto azionato è infatti diverso dal diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni sì rinvia, Cass. nr. 15008 del 2005): esso sorge in presenza di fatti specifici costituiti dall'esposizione all'amianto in misura superiore ad un valore (cosiddetto «soglia») e per un periodo ultradecennale; 8. diversamente da quanto denunciato, la Corte d'Appello di Firenze ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto esposti, in quanto ha accertato il momento in cui il lavoratore aveva avuto piena consapevolezza (o conoscibilità) dei fatti che connotavano il diritto azionato, con riferimento al periodo dedotto in giudizio; 9. la Corte di appello ha collocato, nel caso concreto -e non per regola generale ed astratta- la conoscenza (e/o la ragionevole conoscibilità) al momento di cessazione della complessiva esposizione ad amianto. A tale riguardo, ha ritenuto di valorizzare le allegazioni dello stesso lavoratore nella parte in cui aveva descritto le modalità della sua esposizione, come operaio addetto alla produzione e manutenzione, in diverse imprese siderurgiche, in particolare, nel periodo in cui aveva lavorato presso lo stabilimento di Piombino (per il quale richiedeva la maggiorazione contributiva); 11. l'individuazione, in concreto, del momento di decorrenza della prescrizione ovvero l'accertamento giudiziale della conoscenza (e/o conoscibilità) dell'esposizione qualificata da parte del lavoratore costituisce tipico apprezzamento di fatto, perché reso attraverso la valutazione delle risultanze processuali, che, come tale, è censurabile in questa sede nei ristretti limiti di cui all'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente denunciati; 12. il ricorso va, pertanto, respinto, con le spese liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo; 13. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.N.R.G. 9802/2016 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 ottobre 2021. Il Presidente t, vedonatioGitxhiarit. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t Giovarmi R I.,0