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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 05280/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo che ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 dei 2001 e, con l'unico motivo, lamenta la mancata applicazione da parte del Giudice di appello della causa di esclusione della punibilità ex art 131-bis cod. pen.; ritenuto che si tratta di motivo non consentito e, comunque, a-specifico; richiamato il principio per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. peri., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione (come nella specie) era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01); rilevato che, dunque, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e che il ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo che ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 dei 2001 e, con l'unico motivo, lamenta la mancata applicazione da parte del Giudice di appello della causa di esclusione della punibilità ex art 131-bis cod. pen.; ritenuto che si tratta di motivo non consentito e, comunque, a-specifico; richiamato il principio per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. peri., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione (come nella specie) era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01); rilevato che, dunque, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e che il ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estenso
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