CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 40561/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 06/07/2020 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6 luglio 2020, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 5, primo comma, lett. b), e 6 legge n. 283 del 1962, e gli ha irrogato la pena di 9.000,00 euro di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", gestore di un supermercato SIGMA, in data 12 febbraio 2013, deteneva nel banco frigorifero salumi e formaggi privi delle etichette recanti data di scadenza del prodotto ed una forma di caciotta in cattivo stato di conservazione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo al principio della immutabilità del giudice. Si deduce che l'istruttoria è stata effettuata dal dottor [OSCURATO:PERSONA] quando lo stesso non era titolare del fascicolo, in quanto procedeva come g.o.t. in sostituzione del Giudice togato, e non è stata rinnovata quando il fascicolo è stato definitivamente assegnato al dott. [OSCURATO:PERSONA] per la definizione del procedimento. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.157, 158 e 158 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rilievo della intervenuta prescrizione. Si deduce che il complessivo periodo di sospensione è pari ad un anno e due mesi, e, quindi, alla data della pronuncia della sentenza di condanna, il giorno 6 luglio 2020, il reato era ormai estinto. Si precisa che questi sono i periodi computabili ai fini della sospensione: a) 60 giorni dal 01/10/2015 al 10/12/2015 (rinvio per impedimento); b) 60 giorni dal 10/12/2015 al 17/03/2015 (rinvio per impedimento); c) 89 giorni dal 17/03/2016 al 16/06/2016 (rinvio per astensione avvocati); d) 60 giorni dal 16/06/2016 al 09/03/2017 (rinvio per impedimento); e) 60 giorni dal 22/06/2017 al 28/09/2017 (rinvio per impedimento); f) 60 giorni dal 28/09/2017 al 08/02/2018 (rinvio per impedimento); g) 26 giorni dal 31/05/2018 al 25/06/2018 (rinvio per astensione avvocati). Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131- bis cod. pen. nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che il Tribunale omesso qualunque motivazione sul punto, pur non sussistendo ragioni ostative e nonostante l'esplicita richiesta della difesa, risultante dal verbale di udienza. 3. Il ricorso è fondato per le censure enunciate nel secondo e terzo motivo. Invero, manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, perché, nella specie, il principio di immediatezza è stato pienamente rispettato, atteso che il giudice-persona fisica davanti al quale si è formata la prova dichiarativa è lo stesso giudice-persona fisica che ha pronunciato la sentenza.Fondate, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il mancato rilievo della prescrizione. In effetti, anche a non voler accedere al computo prospettato nel ricorso, il periodo massimo di sospensione calcolabile sulla base dei verbali di udienza è pari a due anni, quattro mesi e un giorno, sicché il termine di prescrizione si è comunque consumato il 13 giugno 2020, quindi ventitré giorni prima della sentenza di primo grado. Fondate, inoltre, sono anche le censure enunciate nel terzo motivo, che lamentano l'assenza di qualunque motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante l'espressa richiesta. Invero, la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta dal verbale e persino dall'intestazione della sentenza impugnata, e, però, questa, che pure ha irrogato una pena molto più prossima al minimo che al massimo edittale, nulla dice in motivazione per escludere la sussistenza dei presupposti necessari per l'integrazione della causa di non punibilità. 4. Alla fondatezza delle censure, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 05/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio/[OSCURATO:PERSONA] - - •