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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 33294/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20454-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 425/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20454/2022 Cron.

Rep.

Ud.20/11/2025 - Con sentenza dell’1 marzo 1922, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Patti e sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina per la quale l’istante operava quale medico veterinario specialista ambulatoriale in rapporto di convenzione si pronunziava dichiarando nulla la sanzione disciplinare della revoca dall’incarico assegnato ed infondata la domanda avente ad oggetto la condanna dell’ASP di Messina al pagamento delle somme relative al plusorario effettuato nell’anno 2016. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nullità della sanzione disciplinare per effetto del decorso del termine di cinque giorni entro cui il referente deve dare comunicazione dell’infrazione all’UPD la cui violazione comporta ai sensi dell’art. 37 dell’ACN per i medici veterinari specialisti ambulatoriali la decadenza dall’azione disciplinare ed invece rigettato la domanda relativa al plus orario dalla totale carenza di allegazioni in fatto e diritto atte ad illustrare le ragioni della pretesa dell’istante preclusiva in radice della possibilità di delibarne la fondatezza. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Armeli, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASP di Messina. - La ASP controricorrente ha poi presentato memoria [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto allegato ed offerto di provare in relazione alla domanda relativa al plus orario nel ricorso introduttivo in particolare le allegate certificazioni del prolungamento orario a firma del dirigente. - Il motivo si rivela inammissibile, non avendo il ricorrente correttamente formulato l’impugnazione con riferimento al vizio di omesso esame, atteso che la Corte territoriale il “fatto storico” costituito dagli atti di causa lo ha esaminato e valutato concludendo per l’insufficienza delle allegazioni recate dal ricorso introduttivo ai fini del sostegno della domanda, fondandosi così la pronunzia su un giudizio di valore circa l’idoneità degli atti a soddisfare gli oneri di allegazione e prova e non sul loro mancato esame (cfr. Cass.

S.U. n. 8053/2014) ed, in ogni caso, in quanto le allegazioni e prove cui il ricorrente fa riferimento non valgono a superare quel giudizio di valore giacché la certificazione che si vorrebbe utile a dimostrare il superamento delle ore attestate dall’ASP e mai contestate in causa, certificazione prodotta solo in allegato alla memoria di costituzione in appello con appello incidentale, è richiamata solo nelle note autorizzate in primo grado ma nulla si evince circa la tempestiva acquisizione agli atti ai fini della rituale contestazione da parte della ASP né circa la posizione processuale di quest’ultima, non risultando trascritti o localizzati i relativi atti difensivi. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sonno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bisd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20454-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 425/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20454/2022 Cron. Rep. Ud.20/11/2025 - Con sentenza dell’1 marzo 1922, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Patti e sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina per la quale l’istante operava quale medico veterinario specialista ambulatoriale in rapporto di convenzione si pronunziava dichiarando nulla la sanzione disciplinare della revoca dall’incarico assegnato ed infondata la domanda avente ad oggetto la condanna dell’ASP di Messina al pagamento delle somme relative al plusorario effettuato nell’anno 2016. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nullità della sanzione disciplinare per effetto del decorso del termine di cinque giorni entro cui il referente deve dare comunicazione dell’infrazione all’UPD la cui violazione comporta ai sensi dell’art. 37 dell’ACN per i medici veterinari specialisti ambulatoriali la decadenza dall’azione disciplinare ed invece rigettato la domanda relativa al plus orario dalla totale carenza di allegazioni in fatto e diritto atte ad illustrare le ragioni della pretesa dell’istante preclusiva in radice della possibilità di delibarne la fondatezza. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Armeli, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASP di Messina. - La ASP controricorrente ha poi presentato memoria [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto allegato ed offerto di provare in relazione alla domanda relativa al plus orario nel ricorso introduttivo in particolare le allegate certificazioni del prolungamento orario a firma del dirigente. - Il motivo si rivela inammissibile, non avendo il ricorrente correttamente formulato l’impugnazione con riferimento al vizio di omesso esame, atteso che la Corte territoriale il “fatto storico” costituito dagli atti di causa lo ha esaminato e valutato concludendo per l’insufficienza delle allegazioni recate dal ricorso introduttivo ai fini del sostegno della domanda, fondandosi così la pronunzia su un giudizio di valore circa l’idoneità degli atti a soddisfare gli oneri di allegazione e prova e non sul loro mancato esame (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014) ed, in ogni caso, in quanto le allegazioni e prove cui il ricorrente fa riferimento non valgono a superare quel giudizio di valore giacché la certificazione che si vorrebbe utile a dimostrare il superamento delle ore attestate dall’ASP e mai contestate in causa, certificazione prodotta solo in allegato alla memoria di costituzione in appello con appello incidentale, è richiamata solo nelle note autorizzate in primo grado ma nulla si evince circa la tempestiva acquisizione agli atti ai fini della rituale contestazione da parte della ASP né circa la posizione processuale di quest’ultima, non risultando trascritti o localizzati i relativi atti difensivi. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sonno liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bisd
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