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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 34055/2025

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onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da 1) [OSCURATO:PERSONA] 2) DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] 3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento di propria precedente decisione, ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 12 aprile 2022, reclamata da [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, con la quale era stato ordinato alla direzione della [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Sassari di consentire al predetto detenuto, ristretto in regime ex art. 41-bisord. pen., di effettuare colloqui visivi tramite video-collegamento con i soli congiunti in stato di detenzione carceraria, anche differenziata, ovvero in regime di arresti domiciliari.

In ottemperanza al vincolo di rinvio, impostogli da questa Corte con la sentenza Sezione 1^, n. 17534 del 24 febbraio 2023, nel senso della necessità di tener conto, ai fini del vaglio sul legittimo esercizio del diritto del detenuto di usufruire dei detti colloqui, del parere, ancorché non vincolante, della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del detto diritto da parte di [OSCURATO:PERSONA],non emergendo dal parere sfavorevole espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 13 novembre 2024 elementi concreti e attuali di pericolosità del detenuto idonei a far ritenere che i colloqui da questi intrattenuti con propri familiari, parimenti detenuti, potessero rappresentare un fattore di rischio effettivo per la sicurezza pubblica.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Cagliari in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, affidando l’impugnativa a due motivi. -Con il primo motivo ha censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., dell’art. 41-biso rd. pen. e della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 nonché per mancanza della motivazione.

Ha dedotto, a sostegno, che il Tribunale avrebbe reso una motivazione in totale contrasto non solo con il sistema normativo, ma anche con i criteri della logica.

Infatti, nulla autorizzerebbe a ritenere, come, invece, opinato dal Tribunale,che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad attingere ad “elementi di novità” onde giustificare la sussistenza di un rischio per la sicurezza pubblica derivante dai colloqui di un detenuto ristretto in regime differenziato con familiari sottoposti allo stesso regime detentivo.

Piuttosto, nel caso concreto, l’attualità e la persistenza della pericolosità sociale del detenuto [OSCURATO:PERSONA] sarebbero immanenti nella sua caratura criminale di significativo rilievo, come desumibile dai precedenti penali annoverati, dal ruolo apicale rivestito nell’omonimo clan camorristico e dai legami familiari con altri membri detenuti, pure coinvolti nelle attività del sodalizio di riferimento, come ben evidenziato nel parere della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Donde, le giustificazioni addotte nel provvedimento impugnato a suffragio del rigetto del reclamo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria sarebbero generiche e non fondate su un’analisi concreta del rischio, implicato proprio dal contesto criminale lumeggiato nel parere rassegnato dalla DDA, derivante dai predetti colloqui. -Con il secondo motivo ha censurato il provvedimento impugnato per omesso esame della questione relativa alla legittimità dell’autorizzazione, rilasciata al detenuto in regime differenziato, a fruire in maniera generalizzata di colloqui audiovisivi con i familiari parimenti detenuti, la stessa avendo costituito oggetto del primo motivo del precedente ricorso per cassazione, da ritenersi assorbito nell’annullamento pronunciato dalla sentenza rescindente in riferimento alla questione pregiudiziale dell’assenza di valutazione del parere della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Non colgono nel segno le censure di cui al primo motivo.

1.1. Come ricordato nella sentenza rescindente e nel provvedimento impugnato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato.

Si è infatti stabilito che «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bisord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; conf.

Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 –01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577 – 01), dovendosi ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e il rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti.

1.2. Questa stessa Corte ha, poi, affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bisord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della [OSCURATO:PERSONA] distrettuale antimafia» (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv. 285574 - 01).

In ulteriore arresto, relativo all’ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, la Corte ha precisato che il dovere del Magistrato di sorveglianza di tener conto degli elementi ostativi emergenti dal parere della [OSCURATO:PERSONA] distrettuale antimafia scaturiscedalle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 -01).

E, in effetti, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bise non, saranno generalmente accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione» ed è stata interpretata nel senso che essa intende offrire proprio quel «punto di equilibrio» tra «Il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bisord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato» (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 -01).

1.3. Se, dunque, il fondamento della disposizione citata risiede nel bilanciamento tra il diritto del detenuto in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 -01), queste ultime, per come reso palese dallo stesso tenore letterale dell’art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, per potere essere ritenute prevalenti, devono emergere dal parere della [OSCURATO:PERSONA] come collegate ad «elementi concreti e rilevanti».

Orbene, ritenere che tali elementi concreti e rilevanti siano desumibili esclusivamente dal passato criminale del detenuto in regime differenziato, ossia dai gravi reati di cui egli si sia reso artefice, magari in attuazione del ruolo qualificato rivestito in seno ad un’organizzazione criminale, dalla quale eventualmente non abbia mai preso le distanze, significherebbe svilire il significato della disposizione e negare al detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. quel diritto «all’affettività familiare che inerisce al nucleo essenziale dei diritti di ogni detenuto» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Deve, dunque, affermarsi che le esigenze della sicurezza pubblica possano stimarsi prevalenti sul diritto del detenuto in regime differenziato a fruire dei colloqui audiovisivi con altri familiari detenuti soltanto quando emergano dal parere necessario ma non vincolante della [OSCURATO:PERSONA] evidenze fattuali specifiche, concretamente deponenti per l’esistenza nell’attualità di un significativo ed individuato rischio che tali colloqui possano prestarsi al perseguimento di interessi illeciti suscettibili di esporre ad effettivo pericolo la sicurezza pubblica.

1.4. Alla stregua di questa interpretazione, il provvedimento censurato appare ineccepibile, avendo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sassari efficacemente evidenziato la genericità e l’apoditticità dei rilievi formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nel parere del 13 novembre 2024 in ordine alla specifica pericolosità di eventuali colloqui audiovisivi intrattenuti dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] con i familiari parimenti detenuti in regime differenziato ex art. art. 41-bisord. pen., in quanto del tutto avulsi da dati reali ed attuali sintomatici della predetta pericolosità.

2. Parimenti infondataè la censur a di cui al secondo motivo.

Come già evidenziato,la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 stabilisce che, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione».

Pertanto, poichédal parere reso d a lla [OSCURATO:PERSONA] di Napolidel 13 novembre 2024 « tali concreti e rilevanti elementi », suscettibili di sconsigliarei colloqui tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] e i familiari detenuti, non sono emersi, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sassari ha implicitamente sancito la legittimità dell’autorizzazione generalizzata ad effettuarliconcessa a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da 1) [OSCURATO:PERSONA] 2) DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] 3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento di propria precedente decisione, ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 12 aprile 2022, reclamata da [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, con la quale era stato ordinato alla direzione della [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Sassari di consentire al predetto detenuto, ristretto in regime ex art. 41-bisord. pen., di effettuare colloqui visivi tramite video-collegamento con i soli congiunti in stato di detenzione carceraria, anche differenziata, ovvero in regime di arresti domiciliari. In ottemperanza al vincolo di rinvio, impostogli da questa Corte con la sentenza Sezione 1^, n. 17534 del 24 febbraio 2023, nel senso della necessità di tener conto, ai fini del vaglio sul legittimo esercizio del diritto del detenuto di usufruire dei detti colloqui, del parere, ancorché non vincolante, della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del detto diritto da parte di [OSCURATO:PERSONA],non emergendo dal parere sfavorevole espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 13 novembre 2024 elementi concreti e attuali di pericolosità del detenuto idonei a far ritenere che i colloqui da questi intrattenuti con propri familiari, parimenti detenuti, potessero rappresentare un fattore di rischio effettivo per la sicurezza pubblica. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Cagliari in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, affidando l’impugnativa a due motivi. -Con il primo motivo ha censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., dell’art. 41-biso rd. pen. e della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 nonché per mancanza della motivazione. Ha dedotto, a sostegno, che il Tribunale avrebbe reso una motivazione in totale contrasto non solo con il sistema normativo, ma anche con i criteri della logica. Infatti, nulla autorizzerebbe a ritenere, come, invece, opinato dal Tribunale,che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad attingere ad “elementi di novità” onde giustificare la sussistenza di un rischio per la sicurezza pubblica derivante dai colloqui di un detenuto ristretto in regime differenziato con familiari sottoposti allo stesso regime detentivo. Piuttosto, nel caso concreto, l’attualità e la persistenza della pericolosità sociale del detenuto [OSCURATO:PERSONA] sarebbero immanenti nella sua caratura criminale di significativo rilievo, come desumibile dai precedenti penali annoverati, dal ruolo apicale rivestito nell’omonimo clan camorristico e dai legami familiari con altri membri detenuti, pure coinvolti nelle attività del sodalizio di riferimento, come ben evidenziato nel parere della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Donde, le giustificazioni addotte nel provvedimento impugnato a suffragio del rigetto del reclamo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria sarebbero generiche e non fondate su un’analisi concreta del rischio, implicato proprio dal contesto criminale lumeggiato nel parere rassegnato dalla DDA, derivante dai predetti colloqui. -Con il secondo motivo ha censurato il provvedimento impugnato per omesso esame della questione relativa alla legittimità dell’autorizzazione, rilasciata al detenuto in regime differenziato, a fruire in maniera generalizzata di colloqui audiovisivi con i familiari parimenti detenuti, la stessa avendo costituito oggetto del primo motivo del precedente ricorso per cassazione, da ritenersi assorbito nell’annullamento pronunciato dalla sentenza rescindente in riferimento alla questione pregiudiziale dell’assenza di valutazione del parere della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Non colgono nel segno le censure di cui al primo motivo. 1.1. Come ricordato nella sentenza rescindente e nel provvedimento impugnato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato. Si è infatti stabilito che «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bisord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; conf. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 –01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577 – 01), dovendosi ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e il rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti. 1.2. Questa stessa Corte ha, poi, affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bisord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della [OSCURATO:PERSONA] distrettuale antimafia» (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero, Rv. 285574 - 01). In ulteriore arresto, relativo all’ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, la Corte ha precisato che il dovere del Magistrato di sorveglianza di tener conto degli elementi ostativi emergenti dal parere della [OSCURATO:PERSONA] distrettuale antimafia scaturiscedalle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 -01). E, in effetti, la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bise non, saranno generalmente accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione» ed è stata interpretata nel senso che essa intende offrire proprio quel «punto di equilibrio» tra «Il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bisord. pen.» e «le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato» (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283496 -01). 1.3. Se, dunque, il fondamento della disposizione citata risiede nel bilanciamento tra il diritto del detenuto in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 -01), queste ultime, per come reso palese dallo stesso tenore letterale dell’art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, per potere essere ritenute prevalenti, devono emergere dal parere della [OSCURATO:PERSONA] come collegate ad «elementi concreti e rilevanti». Orbene, ritenere che tali elementi concreti e rilevanti siano desumibili esclusivamente dal passato criminale del detenuto in regime differenziato, ossia dai gravi reati di cui egli si sia reso artefice, magari in attuazione del ruolo qualificato rivestito in seno ad un’organizzazione criminale, dalla quale eventualmente non abbia mai preso le distanze, significherebbe svilire il significato della disposizione e negare al detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. quel diritto «all’affettività familiare che inerisce al nucleo essenziale dei diritti di ogni detenuto» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Deve, dunque, affermarsi che le esigenze della sicurezza pubblica possano stimarsi prevalenti sul diritto del detenuto in regime differenziato a fruire dei colloqui audiovisivi con altri familiari detenuti soltanto quando emergano dal parere necessario ma non vincolante della [OSCURATO:PERSONA] evidenze fattuali specifiche, concretamente deponenti per l’esistenza nell’attualità di un significativo ed individuato rischio che tali colloqui possano prestarsi al perseguimento di interessi illeciti suscettibili di esporre ad effettivo pericolo la sicurezza pubblica. 1.4. Alla stregua di questa interpretazione, il provvedimento censurato appare ineccepibile, avendo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sassari efficacemente evidenziato la genericità e l’apoditticità dei rilievi formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nel parere del 13 novembre 2024 in ordine alla specifica pericolosità di eventuali colloqui audiovisivi intrattenuti dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] con i familiari parimenti detenuti in regime differenziato ex art. art. 41-bisord. pen., in quanto del tutto avulsi da dati reali ed attuali sintomatici della predetta pericolosità. 2. Parimenti infondataè la censur a di cui al secondo motivo. Come già evidenziato,la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 stabilisce che, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione». Pertanto, poichédal parere reso d a lla [OSCURATO:PERSONA] di Napolidel 13 novembre 2024 « tali concreti e rilevanti elementi », suscettibili di sconsigliarei colloqui tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] e i familiari detenuti, non sono emersi, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Sassari ha implicitamente sancito la legittimità dell’autorizzazione generalizzata ad effettuarliconcessa a [OSCURATO:PERSONA]
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