CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 18646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22791 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1307/21/10, depositata in data 9 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- quale ex dipendente di [OSCURATO:SOCIETA].- impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate in merito all'istanza presentata in data 10.2.2009 di rimborso del 50% relativamente all'Irpef trattenuta in sede di liquidazione dell'indennità di fine rapporto per il pensionamento avvenuto il 9.2.2004 in regime di "incentivo all'esodo". Il contribuente deduceva la disparità di trattamento tra uomini e donne per beneficiare dell'aliquota ridotta sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in base all'art 17 (rectius: 19), comma 4bis, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nel testo vigente ratione temporis, disparità risultata ingiustificata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE del 21.7.2005, procedimento C-207/04; da qui la tempestività dell'istanza di rimborso presentata in data 10.02.2009, decorrendo, ad avviso del ricorrente, il termine di decadenza previsto dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602/73, non già dalla data della trattenuta Irpef subita il 9.2.04 ma dalla data di pubblicazione della richiamata sentenza della Corte di giustizia; - la CTP di Messina con sentenza n. 27/02/13 accoglieva il ricorso; -la Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1307/21/10, depositata in data 9 febbraio 2021- previo accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto esercente esclusivamente il ruolo di sostituto di imposta- rigettava l'appello dell'Ufficio confermando l'illegittimità del diniego di rimborso essendo stata la relativa istanza presentata tempestivamente in data 10.02.2009, decorrendo il termine di 48 mesi di cui all'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 non già dalla data di effettuazione della ritenuta (9.2.2004), ma dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia CE del 21.7.2005, procedimento C-207/04; -avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; - il contribuente e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art 38 del DPR 602/1973 per avere la CTR ritenuto erroneamente tempestiva l'istanza di rimborso presentata in data 10/02/2009, ancorché, ad avviso dell'Ufficio, il dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art.38, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 dovesse coincidere con la "data del versamento" ovvero con "la data in cui la ritenuta era stata operata" (9.2.2004), e non con la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 21.7.2005, procedimento C-207/04 che aveva dichiarato il contrasto con il diritto unionale della norma impositiva interna, di cui all'art. 19 comma 4 bis TUIR; -il ricorso è inammissibile; -l'impugnazione è stata avviata alla notifica a mezzo del servizio postale universale con raccomandata con ricevuta di ritorno sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:SOCIETA]. presso i rispettivi procuratori domiciliatari in grado di appello (rispettivamente Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 24 Messina, e Avv.to [OSCURATO:PERSONA] 170, Torino); -l'Agenzia, peraltro, non ha dato prova della ricezione dell'atto, non avendo depositato, fino al giorno dell'udienza camerale, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate stesse; -manca, dunque, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile (ex plurimis, Cass. n. 5503 del 2020); -nulla per le spese; -non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito; Per questi motivi la Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così