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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23899/2026

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lla Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 12.6.2025 la Corte d’Appello di Catania ha confermatola sentenza del Tribunale di Ragusa in data 28.11.2022 di condanna alla pena diun anno di reclusione per il reato di cui all’art. 424 cod. pen.;Evidenziato che con l’unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazionemanifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio;Premesso che l'irrogazione della pena nella sua concretezza costituisce il risultatodi una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, incensurabile insede di legittimità se congruamente motivata;Considerato, a tal proposito, che i giudici di merito hanno richiamato, nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio, la gravità del fatto, peraltroquantificando la pena in misura inferiore al medio edittale;Rilevato che il ricorso individua essenzialmente il vizio della motivazione nel fattoche non si sia tenuto conto della avvenuta esclusione sin dal giudizio di primogrado della sussistenza di due circostanze aggravanti originariamentecontestate;[OSCURATO:PERSONA] che si tratti, tuttavia, di una censura priva di pregio, in quanto lecircostanze per loro natura accedono ad un reato già perfetto, sicché la loroesclusione non comporta affatto che il giudice sia in qualche misura vincolatonella commisurazione della pena per il reato consumato e non possa valutarnemotivatamente il disvalore entro i limiti edittali previsti dalla fattispecieincriminatrice tipica;[OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile permanifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 –01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 12.6.2025 la Corte d’Appello di Catania ha confermatola sentenza del Tribunale di Ragusa in data 28.11.2022 di condanna alla pena diun anno di reclusione per il reato di cui all’art. 424 cod. pen.;Evidenziato che con l’unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazionemanifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio;Premesso che l'irrogazione della pena nella sua concretezza costituisce il risultatodi una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, incensurabile insede di legittimità se congruamente motivata;Considerato, a tal proposito, che i giudici di merito hanno richiamato, nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio, la gravità del fatto, peraltroquantificando la pena in misura inferiore al medio edittale;Rilevato che il ricorso individua essenzialmente il vizio della motivazione nel fattoche non si sia tenuto conto della avvenuta esclusione sin dal giudizio di primogrado della sussistenza di due circostanze aggravanti originariamentecontestate;[OSCURATO:PERSONA] che si tratti, tuttavia, di una censura priva di pregio, in quanto lecircostanze per loro natura accedono ad un reato già perfetto, sicché la loroesclusione non comporta affatto che il giudice sia in qualche misura vincolatonella commisurazione della pena per il reato consumato e non possa valutarnemotivatamente il disvalore entro i limiti edittali previsti dalla fattispecieincriminatrice tipica;[OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile permanifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 –01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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