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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10022/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8167-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 674/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza parziale del 17 marzo 2015, n. 1751, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione dell'indebito con riguardo ad un contratto di conto corrente inter partes, respingendo la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non ha accolto l'eccezione di prescrizione con riguardo ad altri due conti correnti, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio ai fini dell'espletamento di una c.t.u.

Quindi, con sentenza definitiva del 2 febbraio 2017, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo del 21 gennaio 2008, ha dichiarato la nullità delle clausole (sulla misura degli interessi, la capitalizzazione trimestrale e la c.m.s.) apposte ai predetti contratti di conto corrente, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di C 63.745,75 oltre accessori e respingendo l'appello incidentale della banca.

La Corte territoriale ha respinto, altresì, il motivo afferente la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla società, concernente la mancata concessione di un contributo a fondo perduto regionale, conseguita al parere negativo di idoneità finanziaria reso dalla banca.

Avverso quest'ultima decisione è proposto ricorso per cassazione dalla correntista, sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso la banca intimata.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.

A-, [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.2909 c.c., per avere la corte territoriale violato il giudicato interno, respingendo la domanda di risarcimento del danno proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione alla mancata concessione del contributo a fondo perduto di L. 150.000.000 da parte della Regione Lazio, seguita al parere negativo sulla idoneità finanziaria della società, reso dalla allora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, dopo la sentenza non definitiva n. 1751/2015, la Corte d'appello di Roma aveva rimesso con ordinanza la causa sul ruolo per espletare una c.t.u. circa le somme dovute in restituzione dell'indebito, affermando che «solo all'esito della consulenza potrà essere stabilita la fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno proposta»: ed in tale condotta era implicito sia l'accoglimento della domanda risarcitoria, per il danno derivato dalla illegittima revoca degli affidamenti da parte della banca stessa, sia il vaglio positivo, ancor prima, circa la non genericità del motivo stesso.

Tuttavia, in contrasto con il giudicato derivante da tale precedente decisione, la sentenza definitiva, ora impugnata, ha respinto il motivo afferente detta domanda di risarcimento del danno.

2. - La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, l'illiceità delle clausole negoziali relative alla misura degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale ed alle c.m.s., apposte a due contratti di conto corrente conclusi tra le parti, e, quindi, alla stregua delle risultanze della espletata c.t.u. contabile, ha condannato la banca alla restituzione dell'indebito in favore della società correntista.

Quanto alla distinta domanda di risarcimento del danno, ha ritenuto infondato il motivo di gravame, con riguardo alla mancata concessione del contributo regionale a fondo perduto alla società, 7k. asseritamente derivato dal parere negativo reso dalla banca sulla idoneità finanziaria della prima, reputando il motivo solo generico e ripetitivo delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, senza che esso in alcun modo contrastasse il fondamento motivazionale della decisione del Tribunale; ha aggiunto che, ancor meno, è stato provato il danno relativo al deterioramento dei rapporti con altre banche e con i fornitori, ed alla perdita di reputazione commerciale.

3. - Ciò posto, il motivo è inammissibile.

Nessuna pronuncia, neppure implicita, circa la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla società, è contenuta nella decisione parziale della Corte d'appello di Roma, che si è limitata a decidere sull'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca a fronte della domanda di ripetizione di indebito.

Come espressamente enunciato in détta sentenza parziale, la decisione della domanda risarcitoria era riservata alla sentenza definitiva.

Ancor prima, peraltro, nella sentenza impugnata la corte territoriale ha ritenuto violato l'art. 342 c.p.c., per essere generico e aspecifico il motivo di appello concernente la domanda risarcitoria, che ha reputato non contenere adeguata e pertinente critica alla sentenza di primo grado.

L'odierno motivo di ricorso neppure censura tale statuizione, non cogliendo la ratio decidendi e palesandosi, per tale ragione, inammissibile in radice.

Da tempo si è chiarito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 28 ottobre 2020, n. // 23781): ora, a fronte del rilievo operato dalla corte territoriale, la ricorrente non propone nessuna censura, onde quel rilievo resta idoneo a sostenere la decisione.

Ed invero, non censura la ricorrente la ratio decidendi secondo cui l'appellante ha violato l'art. 342 c.p.c., per essere generico e aspecifico il motivo di appello avente ad oggetto la domanda risarcitoria, non contenente - a giudizio della Corte d'appello - adeguata e pertinente critica alla sentenza di primo grado.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905).

In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

Né è affatto ravvisabile la sussistenza di un giudicato sulla sentenza non definitiva, non avendo la Corte emesso, in detta sentenza, nessuna pronuncia sulla fondatezza della domanda di risarcimento, riservandola all'esito della disposta c.t.u.

4. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in C 6.000,00 complessive, oltre ad C 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8167-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 674/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza parziale del 17 marzo 2015, n. 1751, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione dell'indebito con riguardo ad un contratto di conto corrente inter partes, respingendo la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non ha accolto l'eccezione di prescrizione con riguardo ad altri due conti correnti, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio ai fini dell'espletamento di una c.t.u. Quindi, con sentenza definitiva del 2 febbraio 2017, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo del 21 gennaio 2008, ha dichiarato la nullità delle clausole (sulla misura degli interessi, la capitalizzazione trimestrale e la c.m.s.) apposte ai predetti contratti di conto corrente, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di C 63.745,75 oltre accessori e respingendo l'appello incidentale della banca. La Corte territoriale ha respinto, altresì, il motivo afferente la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla società, concernente la mancata concessione di un contributo a fondo perduto regionale, conseguita al parere negativo di idoneità finanziaria reso dalla banca. Avverso quest'ultima decisione è proposto ricorso per cassazione dalla correntista, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la banca intimata. Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. A-, [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.2909 c.c., per avere la corte territoriale violato il giudicato interno, respingendo la domanda di risarcimento del danno proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione alla mancata concessione del contributo a fondo perduto di L. 150.000.000 da parte della Regione Lazio, seguita al parere negativo sulla idoneità finanziaria della società, reso dalla allora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, dopo la sentenza non definitiva n. 1751/2015, la Corte d'appello di Roma aveva rimesso con ordinanza la causa sul ruolo per espletare una c.t.u. circa le somme dovute in restituzione dell'indebito, affermando che «solo all'esito della consulenza potrà essere stabilita la fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno proposta»: ed in tale condotta era implicito sia l'accoglimento della domanda risarcitoria, per il danno derivato dalla illegittima revoca degli affidamenti da parte della banca stessa, sia il vaglio positivo, ancor prima, circa la non genericità del motivo stesso. Tuttavia, in contrasto con il giudicato derivante da tale precedente decisione, la sentenza definitiva, ora impugnata, ha respinto il motivo afferente detta domanda di risarcimento del danno. 2. - La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, l'illiceità delle clausole negoziali relative alla misura degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale ed alle c.m.s., apposte a due contratti di conto corrente conclusi tra le parti, e, quindi, alla stregua delle risultanze della espletata c.t.u. contabile, ha condannato la banca alla restituzione dell'indebito in favore della società correntista. Quanto alla distinta domanda di risarcimento del danno, ha ritenuto infondato il motivo di gravame, con riguardo alla mancata concessione del contributo regionale a fondo perduto alla società, 7k. asseritamente derivato dal parere negativo reso dalla banca sulla idoneità finanziaria della prima, reputando il motivo solo generico e ripetitivo delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, senza che esso in alcun modo contrastasse il fondamento motivazionale della decisione del Tribunale; ha aggiunto che, ancor meno, è stato provato il danno relativo al deterioramento dei rapporti con altre banche e con i fornitori, ed alla perdita di reputazione commerciale. 3. - Ciò posto, il motivo è inammissibile. Nessuna pronuncia, neppure implicita, circa la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla società, è contenuta nella decisione parziale della Corte d'appello di Roma, che si è limitata a decidere sull'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca a fronte della domanda di ripetizione di indebito. Come espressamente enunciato in détta sentenza parziale, la decisione della domanda risarcitoria era riservata alla sentenza definitiva. Ancor prima, peraltro, nella sentenza impugnata la corte territoriale ha ritenuto violato l'art. 342 c.p.c., per essere generico e aspecifico il motivo di appello concernente la domanda risarcitoria, che ha reputato non contenere adeguata e pertinente critica alla sentenza di primo grado. L'odierno motivo di ricorso neppure censura tale statuizione, non cogliendo la ratio decidendi e palesandosi, per tale ragione, inammissibile in radice. Da tempo si è chiarito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 28 ottobre 2020, n. // 23781): ora, a fronte del rilievo operato dalla corte territoriale, la ricorrente non propone nessuna censura, onde quel rilievo resta idoneo a sostenere la decisione. Ed invero, non censura la ricorrente la ratio decidendi secondo cui l'appellante ha violato l'art. 342 c.p.c., per essere generico e aspecifico il motivo di appello avente ad oggetto la domanda risarcitoria, non contenente - a giudizio della Corte d'appello - adeguata e pertinente critica alla sentenza di primo grado. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989). Né è affatto ravvisabile la sussistenza di un giudicato sulla sentenza non definitiva, non avendo la Corte emesso, in detta sentenza, nessuna pronuncia sulla fondatezza della domanda di risarcimento, riservandola all'esito della disposta c.t.u. 4. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in C 6.000,00 complessive, oltre ad C 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 10022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris