Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41103/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente con la quale ha insistito sull'ammissibilità del ricorso, chiedendone l'assegnazione ad una Sezione ordinaria; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a non specificare i vizi di legittimità dedotti in questa Sede, formula delle doglianzt non facilmente comprensibili, generiche, di contenuto meramente confutativo, non confrontandosi con la decisione impugnata (che ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto e confermato le statuizioni civili), e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 7 a 9); ritenuto, inoltre, che appare immune di censure la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, stante la conferma delle statuizioni civili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente con la quale ha insistito sull'ammissibilità del ricorso, chiedendone l'assegnazione ad una Sezione ordinaria; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a non specificare i vizi di legittimità dedotti in questa Sede, formula delle doglianzt non facilmente comprensibili, generiche, di contenuto meramente confutativo, non confrontandosi con la decisione impugnata (che ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto e confermato le statuizioni civili), e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 7 a 9); ritenuto, inoltre, che appare immune di censure la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, stante la conferma delle statuizioni civili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 41103/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris