Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20189/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27393/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari straordinari prof. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d’Oro n. 201 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

ABRUZZO – sede de L’AQUILAn. 365/4/2014, depositata il 27 marzo 2014 .

IRES -[OSCURATO:PERSONA] 2006.

R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha chiestoil rigetto del ricorso principale, e l’accoglimento del ricorso incidentale, ove non ritenuto assorbito dall’esito del giudizio sul ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con processo verbale di constatazione del 21 dicembre 2006 la G.d.F. di Pescara formulava tre distinti rilievi ai fini IRES ed IRAP, per gli anni 2005 ss. a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale ed amministrativa in Tortoreto (TE).

Ricevuto il P.V.C. l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Giulianova, alla luce dei rilievi formulati, invitava la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale soggetto incorporante la società verificata a far data dal 15 dicembre 2009) a fornire chiarimenti ex art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invito riscontrato con atto del 18 febbraio 2010.

Successivamente, con avviso di accertamento n.

RAA030100236/2010, ritenendo inidonee le giustificazioni economiche sottese all’operazione l’Ufficio rettificava , per l’anno 200 6 , la dichiarazione Mod.

Unico 2007SC, irrogando le sanzioni di legge.

All’atto impositivo faceva seguito istanza di adesione da parte della società del 30 giugno 2010 e, in esito al relativo procedimento, l’Ufficio notificava accertamento sostitutivo n.

TA9030700660/2010 annullava il primo recupero, confermando l’altro rilievo relativo all’operazione elusiva posta in essere unitamente alla correlata sanzione.

In particolare, l’Ufficio disconosceva la validità dell’operazione di emissione di prestito obbligazionario di € 8.000.000,00, ritenendolo non sorretto da valide ragioni economiche poiché, nell’àmbito di una pluralità di scelte possibili per pervenire al medesimo risultato R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (finanziamento di nuovi investimenti), determinato dal perseguimento di un complessivo indebito risparmio d’imposta per la società e per i soci. 2.Con ricorso del 9 dicembre 2010 la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, din anzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, l’avviso di accertamento così come riformulato dall’Ufficio, contestando le due riprese a tassazione afferente all’operazione di emissione di prestito obbligazionario, ritenuta elusiva da parte dell’A.F. 3.Con sentenza n. 48/02/2012 la C.T.P. di Teramo accoglieva il ricorso della società ed annullava l’avviso di accertamento impugnato.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sede de L’Aquila rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado. 4.Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di un motivo.

All’udienza pubblica del 6 maggio2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 132 cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto detta sentenza conterrebbe una motivazione fitt izia e /o apparente, che non soddisferebbeminimamente i requisiti di cui all’art. 132 cod. proc. civ.

Con il secondomotivo di ricorso la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.

R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 360, primocomma, num. 5), cod. proc. civ., in relazione a tre profili denunciati: a) l’ampia coincidenza tra i sottoscritti del prestito ed i soci della [OSCURATO:SOCIETA].; b) il vantaggio fiscale generato dall’operazione; c) l’inesistenza di valide ragioni economiche sottese all’operazione.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel caso di specie, l’indebitamento della società rispondevaad esigenze proprie ed esclusive di altri soggetti, che pertanto non potevano fungere da “valide ragioni economiche” dell’operazione (ed era altresì strumentale ad un complessivo indebito vantaggio fiscale per società e soci).

Con il quartoed ultimo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIRe degli artt. 37 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’Erario avrebbe potuto comunque sindacare le scelte dell’operato dell’impresa, allorquando tale valutazione lasciasse emergere un maggior gettito indebitamente sottratto ad imposizione. 6.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, dal canto suo, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 62 d.lgs. n. 546/1992e 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., considerato che l’A.F. aveva a carico un onere motivazionale particolarmente cogente per l’avviso di accertamento impugnato, che doveva essere motivato, a pena di nullità, in relazione alle specifiche giustificazioni fornite dal contribuente. 7.Cominciando lo scrutinio dei motivi del ricorso principale, osserva la Corte quanto segue.

7.1. Il primo motivo non è fondato.

R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tale motivo si eccepisce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ovvero per motivazione apparente, per non avere la C.T.R. specificamente motivato su tre specifiche deduzioni ritenute dimostrative dell’insussistenza di valide ragioni economiche e della reale finalità di indebito risparmio d’imposta sottesa alle decisioni della società, e precisamente: a ) la coincidenza pressoché totale tra i sottoscrittori del prestito obbligazionario ed i destinatari delle utilità economiche conseguenti all’emissione dello stesso; b) l’utilizzo di tale prestito per finalità estranee rispetto a quelle per le quali era stato emesso, peraltro a vantaggio di soggetti terzi in contrasto con il principio di inerenza ex art. 109 TUIR; c) l’abusivo risparmio d’imposta lucrato dalla società e dai soci anche nel sistema IRES, derivante dall’artificiosa contrazione della base imponibile in misura pari agli interessi passivi dedotti.

Orbene, va osservato che, affinché sia integrato il vizio di "mancanza dellamotivazione" agli effetti di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., occorre che lamotivazione man chi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum .

La mancanza dimotivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità dellamotivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie ” (cfr., da ultimo, Cass. 25 giugno 2020, n. 12632; Cass. 20 maggio 2020, n. 9262; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5500).

In tal senso, lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esiste nte, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).

Nel caso di specie, la C.T.R. ha, sia pur succintamente, motivato in merito ai rilievi formulati dall’Ufficio con l’atto di appello – con riferimento alla questione della deducibilità degli interessi passivi relativi al prestito obbligazionario di € 8.000.000,00 emesso dalla società – evidenziando, tra l’altro, che solo il 2% del prestito obbligazionario era stato sottoscritto dai soci, e che, a seguito dell’intervenuta modifica normativa, sia i dividendi azionari che gli interessi passivi sarebbero stati tassati nella misura fissa del 12%, così motivando specificamente sull’insussistenza degli indebiti vantaggi fiscali e sulla sussistenza, invece, di valide ragioni economiche, avendo rilevato, tra l’altro, che il capitale riveniente dal finanziamento aveva rappresentato una garanzia sia per i creditori, sia per i lavoratori dipendenti, ed essendo irrilevante che le somme in questione fossero state utilizzate anche per soddisfare esigenze diverse da quelle poste a base del prestito.

A fronte di tali argomentazioni, l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di secondo grado è sicuramente percepibile, a nulla rilevando eventuali profili di insufficienza della motivazione, atteso che, a seguito R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve ritenersi esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

7.2. Anche il secondomotivo è infondato.

Con tale motivo, infatti, l’Ufficio censura la sentenza impugnata, per avere omesso l’esame di un fatto decisivo e controverso, sotto un triplice profilo, riguardante: a) l’ampia coincidenza tra i sottoscrittori del prestito ed i soci della [OSCURATO:SOCIETA].; b) il problema dell’indebito vantaggio fiscale generato dall’operazione; c) l’insussistenza di valide ragioni economiche per l’emissione del prestito obbligazionario.

La sentenza impugnata, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio ricorrente, esamina, sia pur succintamente, i suddetti aspetti, in quanto viene evidenziato che il prestito obbligazionario è stato sottoscritto soltanto per il 2% dai soci; che non vi era un vantaggio fiscale (in quanto, come già detto, sia gli interessi passivi che i dividendi azionari erano tassati al 12%); che l’operazione era giustificata da valide ragioni economiche, con riferimento alle maggiori garanzie di solvibilità per i creditori ed i dipendenti.

7.3. Infondato deve ritenersi anche il terzomotivo di ricorso.

Con tale motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere affermato che le “valide ragioni economiche” che giustificavano il prestito obbligazionario potessero essere costituite anche dalla volontà di far fronte alle necessità di mezzi finanziari anche per le società del gruppo che operavano all’estero, e quindi di soggetti terzi rispetto all’emittente.

Tale comportamento, secondo la ricorrente, avrebbe comportato una R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di inerenza, in quanto l’indebitamento della società serviva a soddisfare esigenze proprie ed esclusive di altri.

Deve tuttavia rilevarsi, a tal proposito, che, ai sensi dell’art. 109, comma 5, T.U.I.R., gli interessi passivisono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all’art. 96 dello stesso T.U.I.R.), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza: ciò, in quanto gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria e che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo(Cass. 14 maggio 2014, n. 10501; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465; Cass. 13 ottobre 2006, n. 22034; Cass. 21 novembre 2001, n. 14702).

7.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente contesta la sentenza impugnata, per avere la C.T.R. ritenuto l’insindacabilità, da parte dell’Erario, delle scelte dell’imprenditore, restando quest’ultimo libero di utilizzare le proprie risorse rivenienti dal prestito obbligazionario.

Anche tale motivo è infondato.

Va osservato, invero, che, in linea di principio, la scelta di un’operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in un uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d’impresa (Cass. 26 agosto 2015, n. 17175).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato che l’operazione finanziaria in questione fosse sorretta da valide ragioni economiche, consistenti nella dotazione di un capitale a maggiore garanzia per i creditori ed i dipendenti, e per far fronte alle esigenze finanziari per le società del gruppo che operavano all’estero.

R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa situazione, il fatto che le somme rivenienti dal prestito siano state utilizzate anche per soddisfare esigenze diverse non esclude la sussistenza delle “valide ragioni economiche” a fondamento dell’operazione, posto che tali ragioni non debbono assumere carattere predominante (Cass. 30 gennaio 2018, n. 2240).

Peraltro, il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo dellescelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione t ra prestazioni non sia rilevante ed evidente ictu oculi, e quindi tali scelte non risultino abnormi (Cass. 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass. 27 febbraio 2013, n. 4901).

La sentenzaimpugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo insindacabile la scelta imprenditoriale di emissione del prestito obbligazionario, non essendo questa abnorme e del tutto irragionevole.

Inoltre, la possibilità per l’Erario di sindacare le scelte imprenditoriali può ritenersi ammissibile soltanto allorquando tale scelte risultino abnormi in modo evidente, il che non si verifica nel caso di specie.

8. Venendo ora ad esaminare il motivo di ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritiene la Corte che esso sia da ritenere assorbito dal rigetto del ricorso principale, in quanto tendente a far dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento, la cui illegittimità è divenuta comunque definitiva a seguito del rigetto del predetto ricorso principale.

9. In conclusione, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre l’unico motivo di ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

R.G.

N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che, con riferimento al ricorso principale, risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna l’Agenzia dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27393/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari straordinari prof. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d’Oro n. 201 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO – sede de L’AQUILAn. 365/4/2014, depositata il 27 marzo 2014 . IRES -[OSCURATO:PERSONA] 2006. R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha chiestoil rigetto del ricorso principale, e l’accoglimento del ricorso incidentale, ove non ritenuto assorbito dall’esito del giudizio sul ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con processo verbale di constatazione del 21 dicembre 2006 la G.d.F. di Pescara formulava tre distinti rilievi ai fini IRES ed IRAP, per gli anni 2005 ss. a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale ed amministrativa in Tortoreto (TE). Ricevuto il P.V.C. l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Giulianova, alla luce dei rilievi formulati, invitava la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale soggetto incorporante la società verificata a far data dal 15 dicembre 2009) a fornire chiarimenti ex art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invito riscontrato con atto del 18 febbraio 2010. Successivamente, con avviso di accertamento n. RAA030100236/2010, ritenendo inidonee le giustificazioni economiche sottese all’operazione l’Ufficio rettificava , per l’anno 200 6 , la dichiarazione Mod. Unico 2007SC, irrogando le sanzioni di legge. All’atto impositivo faceva seguito istanza di adesione da parte della società del 30 giugno 2010 e, in esito al relativo procedimento, l’Ufficio notificava accertamento sostitutivo n. TA9030700660/2010 annullava il primo recupero, confermando l’altro rilievo relativo all’operazione elusiva posta in essere unitamente alla correlata sanzione. In particolare, l’Ufficio disconosceva la validità dell’operazione di emissione di prestito obbligazionario di € 8.000.000,00, ritenendolo non sorretto da valide ragioni economiche poiché, nell’àmbito di una pluralità di scelte possibili per pervenire al medesimo risultato R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (finanziamento di nuovi investimenti), determinato dal perseguimento di un complessivo indebito risparmio d’imposta per la società e per i soci. 2.Con ricorso del 9 dicembre 2010 la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, din anzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, l’avviso di accertamento così come riformulato dall’Ufficio, contestando le due riprese a tassazione afferente all’operazione di emissione di prestito obbligazionario, ritenuta elusiva da parte dell’A.F. 3.Con sentenza n. 48/02/2012 la C.T.P. di Teramo accoglieva il ricorso della società ed annullava l’avviso di accertamento impugnato. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sede de L’Aquila rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado. 4.Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di un motivo. All’udienza pubblica del 6 maggio2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 132 cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto detta sentenza conterrebbe una motivazione fitt izia e /o apparente, che non soddisferebbeminimamente i requisiti di cui all’art. 132 cod. proc. civ. Con il secondomotivo di ricorso la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 360, primocomma, num. 5), cod. proc. civ., in relazione a tre profili denunciati: a) l’ampia coincidenza tra i sottoscritti del prestito ed i soci della [OSCURATO:SOCIETA].; b) il vantaggio fiscale generato dall’operazione; c) l’inesistenza di valide ragioni economiche sottese all’operazione. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel caso di specie, l’indebitamento della società rispondevaad esigenze proprie ed esclusive di altri soggetti, che pertanto non potevano fungere da “valide ragioni economiche” dell’operazione (ed era altresì strumentale ad un complessivo indebito vantaggio fiscale per società e soci). Con il quartoed ultimo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIRe degli artt. 37 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’Erario avrebbe potuto comunque sindacare le scelte dell’operato dell’impresa, allorquando tale valutazione lasciasse emergere un maggior gettito indebitamente sottratto ad imposizione. 6.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, dal canto suo, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 62 d.lgs. n. 546/1992e 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., considerato che l’A.F. aveva a carico un onere motivazionale particolarmente cogente per l’avviso di accertamento impugnato, che doveva essere motivato, a pena di nullità, in relazione alle specifiche giustificazioni fornite dal contribuente. 7.Cominciando lo scrutinio dei motivi del ricorso principale, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo non è fondato. R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tale motivo si eccepisce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ovvero per motivazione apparente, per non avere la C.T.R. specificamente motivato su tre specifiche deduzioni ritenute dimostrative dell’insussistenza di valide ragioni economiche e della reale finalità di indebito risparmio d’imposta sottesa alle decisioni della società, e precisamente: a ) la coincidenza pressoché totale tra i sottoscrittori del prestito obbligazionario ed i destinatari delle utilità economiche conseguenti all’emissione dello stesso; b) l’utilizzo di tale prestito per finalità estranee rispetto a quelle per le quali era stato emesso, peraltro a vantaggio di soggetti terzi in contrasto con il principio di inerenza ex art. 109 TUIR; c) l’abusivo risparmio d’imposta lucrato dalla società e dai soci anche nel sistema IRES, derivante dall’artificiosa contrazione della base imponibile in misura pari agli interessi passivi dedotti. Orbene, va osservato che, affinché sia integrato il vizio di "mancanza dellamotivazione" agli effetti di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., occorre che lamotivazione man chi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . La mancanza dimotivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità dellamotivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie ” (cfr., da ultimo, Cass. 25 giugno 2020, n. 12632; Cass. 20 maggio 2020, n. 9262; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5500). In tal senso, lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esiste nte, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). Nel caso di specie, la C.T.R. ha, sia pur succintamente, motivato in merito ai rilievi formulati dall’Ufficio con l’atto di appello – con riferimento alla questione della deducibilità degli interessi passivi relativi al prestito obbligazionario di € 8.000.000,00 emesso dalla società – evidenziando, tra l’altro, che solo il 2% del prestito obbligazionario era stato sottoscritto dai soci, e che, a seguito dell’intervenuta modifica normativa, sia i dividendi azionari che gli interessi passivi sarebbero stati tassati nella misura fissa del 12%, così motivando specificamente sull’insussistenza degli indebiti vantaggi fiscali e sulla sussistenza, invece, di valide ragioni economiche, avendo rilevato, tra l’altro, che il capitale riveniente dal finanziamento aveva rappresentato una garanzia sia per i creditori, sia per i lavoratori dipendenti, ed essendo irrilevante che le somme in questione fossero state utilizzate anche per soddisfare esigenze diverse da quelle poste a base del prestito. A fronte di tali argomentazioni, l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di secondo grado è sicuramente percepibile, a nulla rilevando eventuali profili di insufficienza della motivazione, atteso che, a seguito R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve ritenersi esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 7.2. Anche il secondomotivo è infondato. Con tale motivo, infatti, l’Ufficio censura la sentenza impugnata, per avere omesso l’esame di un fatto decisivo e controverso, sotto un triplice profilo, riguardante: a) l’ampia coincidenza tra i sottoscrittori del prestito ed i soci della [OSCURATO:SOCIETA].; b) il problema dell’indebito vantaggio fiscale generato dall’operazione; c) l’insussistenza di valide ragioni economiche per l’emissione del prestito obbligazionario. La sentenza impugnata, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio ricorrente, esamina, sia pur succintamente, i suddetti aspetti, in quanto viene evidenziato che il prestito obbligazionario è stato sottoscritto soltanto per il 2% dai soci; che non vi era un vantaggio fiscale (in quanto, come già detto, sia gli interessi passivi che i dividendi azionari erano tassati al 12%); che l’operazione era giustificata da valide ragioni economiche, con riferimento alle maggiori garanzie di solvibilità per i creditori ed i dipendenti. 7.3. Infondato deve ritenersi anche il terzomotivo di ricorso. Con tale motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere affermato che le “valide ragioni economiche” che giustificavano il prestito obbligazionario potessero essere costituite anche dalla volontà di far fronte alle necessità di mezzi finanziari anche per le società del gruppo che operavano all’estero, e quindi di soggetti terzi rispetto all’emittente. Tale comportamento, secondo la ricorrente, avrebbe comportato una R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di inerenza, in quanto l’indebitamento della società serviva a soddisfare esigenze proprie ed esclusive di altri. Deve tuttavia rilevarsi, a tal proposito, che, ai sensi dell’art. 109, comma 5, T.U.I.R., gli interessi passivisono sempre deducibili (anche se nei limiti di cui all’art. 96 dello stesso T.U.I.R.), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza: ciò, in quanto gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria e che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo(Cass. 14 maggio 2014, n. 10501; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465; Cass. 13 ottobre 2006, n. 22034; Cass. 21 novembre 2001, n. 14702). 7.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente contesta la sentenza impugnata, per avere la C.T.R. ritenuto l’insindacabilità, da parte dell’Erario, delle scelte dell’imprenditore, restando quest’ultimo libero di utilizzare le proprie risorse rivenienti dal prestito obbligazionario. Anche tale motivo è infondato. Va osservato, invero, che, in linea di principio, la scelta di un’operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in un uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d’impresa (Cass. 26 agosto 2015, n. 17175). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato che l’operazione finanziaria in questione fosse sorretta da valide ragioni economiche, consistenti nella dotazione di un capitale a maggiore garanzia per i creditori ed i dipendenti, e per far fronte alle esigenze finanziari per le società del gruppo che operavano all’estero. R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa situazione, il fatto che le somme rivenienti dal prestito siano state utilizzate anche per soddisfare esigenze diverse non esclude la sussistenza delle “valide ragioni economiche” a fondamento dell’operazione, posto che tali ragioni non debbono assumere carattere predominante (Cass. 30 gennaio 2018, n. 2240). Peraltro, il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo dellescelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione t ra prestazioni non sia rilevante ed evidente ictu oculi, e quindi tali scelte non risultino abnormi (Cass. 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass. 27 febbraio 2013, n. 4901). La sentenzaimpugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo insindacabile la scelta imprenditoriale di emissione del prestito obbligazionario, non essendo questa abnorme e del tutto irragionevole. Inoltre, la possibilità per l’Erario di sindacare le scelte imprenditoriali può ritenersi ammissibile soltanto allorquando tale scelte risultino abnormi in modo evidente, il che non si verifica nel caso di specie. 8. Venendo ora ad esaminare il motivo di ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritiene la Corte che esso sia da ritenere assorbito dal rigetto del ricorso principale, in quanto tendente a far dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento, la cui illegittimità è divenuta comunque definitiva a seguito del rigetto del predetto ricorso principale. 9. In conclusione, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre l’unico motivo di ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. R.G. N.27393/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che, con riferimento al ricorso principale, risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna l’Agenzia dell
Sentenza Cassazione n. 20189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris