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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32902/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) OLAF [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Bologna ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2021 (eseguita il 9 novembre 2021) con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: - reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione, composta da più di dieci persone, destinata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo d.P.R., promossa e organizzata dal cugino [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], operante prevalentemente nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], nonché in Carpi, Roncoferraro e nella provincia maceratese, dal gennaio 2018 al 31 ottobre 2019 (capo AA); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 24 e il 26 gennaio 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata il 31 gennaio 2019 a Reggiolo per la definitiva immissione sul mercato (capo P); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 9 e I'll febbraio 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata il 21 febbraio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] per la definitiva immissione sul mercato (capo Q); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 10 e il 13 aprile 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata il 16 aprile 2019 a Reggiolo per la definitiva immissione sul mercato (capo S); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 3 e il 5 maggio 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata 1'8 e il 10 maggio 2019 per la definitiva immissione sul mercato (capo T); - delitto di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il primo e il 4 luglio 2019, Kg.5,8 di cocaina (capo V); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, detenendo illegalmente circa kg 1 di cocaina, acquistata a Cesena il 29 luglio 2019 e poi ceduta a terzi (capo X).

2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso.

2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi a tali reati.

Sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe irragionevolmente ritenuto grave un quadro indiziario fondato sulla sola circostanza che i tabulati telefonici documentavano incontri tra [OSCURATO:PERSONA], suo cugino [OSCURATO:PERSONA] e altri componenti dell'associazione.

Assume che tali indizi non sarebbero sufficienti ad affermare che l'indagato sia stato coinvolto in attività di spaccio e partecipe di una associazione finalizzata a svolgerla.

Secondo il difensore, il Tribunale per il riesame di Bologna avrebbe trascurato che, dal 29 marzo 2017 al 23 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] fu ristretto in carcere e rimase in detenzione domiciliare dal 23 luglio 2018 all'8 aprile 2019.

La difesa osserva che egli è accusato di aver fatto parte di una associazione operante dal gennaio 2018 al 31 ottobre 2019 (capo AA) - della quale non poteva far parte mentre era detenuto - ed è accusato, inoltre, di aver ricevuto sostanze stupefacenti il 31 gennaio 2019 (capo P) e il 18 febbraio 2019 (capo Q), condotte per realizzare le quali avrebbe dovuto evadere dal luogo di detenzione domiciliare.

2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'asserita inadeguatezza di misure non detentive.

Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha stabili riferimenti personali e familiari in Italia (sicché non sussiste alcun pericolo di fuga) e che i fatti per i quali è stata applicata la custodia cautelare sono stati commessi tutti in data anteriore al 31 ottobre 2019, sicché dal momento in cui l'attività delittuosa è cessata al momento in cui è stata eseguita la misura cautelare sono passati più di due anni.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201).

Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801).

3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall'ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama).

Come si è detto, [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a misura custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo AA) e per ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 che avrebbe commesso tra il 24 gennaio e il 29 luglio 2019 (capi P, Q, S, T, V, X dell'imputazione provvisoria).

Secondo l'accusa egli avrebbe contribuito all'attività di una associazione promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] collaborando con loro a partire dal mese di gennaio del 2019, sia per l'approvvigionamento della sostanza che per la commercializzazione della stessa.

I gravi indizi, solo genericamente contestati nei motivi di ricorso, non sono costituiti soltanto dai tabulati telefonici - che documentano lo spostamento dell'indagato da [OSCURATO:PERSONA] (luogo di abituale residenza) alla provincia di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi incontri con [OSCURATO:PERSONA] o con [OSCURATO:PERSONA] - ma anche dall'esito delle intercettazioni, dai servizi di osservazione, dagli arresti e dai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria.

L'ordinanza impugnata riferisce, infatti: - che gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenivano in concomitanza con l'arrivo di carichi di cocaina dall'Olanda; - che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dell'acquisto della sostanza e vi contribuiva economicamente (l'ordinanza riporta una conversazione del 27 giugno 2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] comunica al cugino che sarebbe partito la domenica successiva, gli chiede se è intenzionato a portargli qualcosa e [OSCURATO:PERSONA] risponde che andrà da lui sabato, cioè il giorno prima della partenza); - che le trasferte nel reggiano non hanno «spiegazioni alternative plausibili», perché la permanenza nel luogo degli incontri è breve (incompatibile quindi con una visita a parenti) e perché quegli incontri avvengono subito prima di un viaggio destinato al rifornimento di sostanza (come nel caso del 27 giugno 2019), oppure subito dopo l'arrivo della stessa (ad esempio: il 31 gennaio 2019, otto giorni dopo che [OSCURATO:PERSONA] era rientrato dall'Olanda; il 16 aprile 2019, a fronte di un carico entrato in Italia il 13 aprile 2019; l'8 e il 10 maggio 2019, dopo una ulteriore importazione, conclusa il 5 maggio 2019).

L'ordinanza chiarisce inoltre: che il 3 luglio 2019, grazie alle operazioni di intercettazione, il corriere [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato alla frontiera di Vipiteno mentre rientrava in Italia con un carico di 5,9 Kg di cocaina (preceduto, in quel frangente, da un'auto a bordo della quale viaggiavano, con ruolo di staffette, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che, dopo l'arresto di Saliu, [OSCURATO:PERSONA] si attivò, insieme a Tanku, per rifornire l'organizzazione e la sostanza fu procurata, questa volta, nelle Marche; che, in una conversazione del 16 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] informò il cugino di essersi dato da fare per cercare altri corrieri; che il 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] si incontrò con lui e con Dervishi al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] (l'incontro è documentato dalle telecamere installate presso il casello) e, in quella occasione, fu intercettata una conversazione dalla quale emerge una consegna di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], seguita (a comprova della acquisita disponibilità di stupefacente), da conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], i suoi acquirenti e i rispettivi clienti.

A fronte di tali, puntuali, argomentazioni il ricorso reitera argomenti già proposti in sede di gravame.

Ribadisce infatti che, dal 23 luglio 2018 all'8 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] era in detenzione domiciliare e sostiene che le indicazioni contenute nei tabulati telefonici non costituiscono gravi indizi di evasione.

Non si confronta, però, con le motivazioni addotte dal Tribunale per il riesame secondo il quale: «l'identificazione del ricorrente e l'attribuzione delle utenze a lui in uso sono certe e non contestate specificamente»; Beqiraj era autorizzato ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare per svolgere attività lavorativa; i viaggi nel territorio reggino si esaurivano in incontri di breve durata e per questo (oltre che alla luce dell'esito delle successive intercettazioni) non hanno una plausibile spiegazione alternativa.

Argomenti non manifestamente illogici né incoerenti che resistono ai rilievi del ricorrente perché consentono di desumere, a livello di gravità indiziaria, che gli incontri siano avvenuti anche durante il periodo di detenzione domiciliare e che questi incontri, come quelli successivi, fossero finalizzati alla gestione di un traffico di stupefacenti al quale l'indagato partecipava a pieno titolo, finanziando alcune importazioni, assicurandosi una parte del carico per distribuirla nel territorio marchigiano, provvedendo a rifornire di stupefacente l'associazione per sopperire alle difficoltà conseguenti ai sequestri eseguiti dalle forze dell'ordine.4.

Col secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura prescelta.

Anche in questo caso, i motivi di ricorso non si confrontano col contenuto dell'ordinanza impugnata che, pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, non si limita a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma argomenta in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede.

Il Tribunale distrettuale, infatti, oltre a sottolineare la gravità dei reati ascritti all'indagato e la reiterazione delle condotte illecite, rileva che [OSCURATO:PERSONA] (sotto le diverse generalità di [OSCURATO:PERSONA]) ha riportato condanne definitive per gravi reati e una di queste condanne si riferisce a violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

Osserva, inoltre: che egli è gravemente indiziato di aver cooperato alle attività di spaccio anche mentre era in detenzione domiciliare; che approfittò a tal fine dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione concessa per consentirgli di svolgere attività lavorativa; che il lavoro svolto, e la liceità del reddito conseguente, non lo dissuasero dalla partecipazione ad una organizzazione criminale dedita allo spaccio; che, di conseguenza, il pericolo di reiterazione di reati analoghi è grave e concreto.

Si tratta, ancora una volta, di motivazioni non censurabili in questa sede di legittimità perché congrue, logiche e coerenti.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) OLAF [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Bologna ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2021 (eseguita il 9 novembre 2021) con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: - reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione, composta da più di dieci persone, destinata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo d.P.R., promossa e organizzata dal cugino [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], operante prevalentemente nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], nonché in Carpi, Roncoferraro e nella provincia maceratese, dal gennaio 2018 al 31 ottobre 2019 (capo AA); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 24 e il 26 gennaio 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata il 31 gennaio 2019 a Reggiolo per la definitiva immissione sul mercato (capo P); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 9 e I'll febbraio 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata il 21 febbraio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] per la definitiva immissione sul mercato (capo Q); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 10 e il 13 aprile 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata il 16 aprile 2019 a Reggiolo per la definitiva immissione sul mercato (capo S); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il 3 e il 5 maggio 2019, una quantità non precisata di cocaina, parte della quale gli fu consegnata 1'8 e il 10 maggio 2019 per la definitiva immissione sul mercato (capo T); - delitto di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, importando dall'Olanda, tra il primo e il 4 luglio 2019, Kg.5,8 di cocaina (capo V); - delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 realizzato, in concorso con altri componenti dell'associazione, detenendo illegalmente circa kg 1 di cocaina, acquistata a Cesena il 29 luglio 2019 e poi ceduta a terzi (capo X). 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi a tali reati. Sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe irragionevolmente ritenuto grave un quadro indiziario fondato sulla sola circostanza che i tabulati telefonici documentavano incontri tra [OSCURATO:PERSONA], suo cugino [OSCURATO:PERSONA] e altri componenti dell'associazione. Assume che tali indizi non sarebbero sufficienti ad affermare che l'indagato sia stato coinvolto in attività di spaccio e partecipe di una associazione finalizzata a svolgerla. Secondo il difensore, il Tribunale per il riesame di Bologna avrebbe trascurato che, dal 29 marzo 2017 al 23 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] fu ristretto in carcere e rimase in detenzione domiciliare dal 23 luglio 2018 all'8 aprile 2019. La difesa osserva che egli è accusato di aver fatto parte di una associazione operante dal gennaio 2018 al 31 ottobre 2019 (capo AA) - della quale non poteva far parte mentre era detenuto - ed è accusato, inoltre, di aver ricevuto sostanze stupefacenti il 31 gennaio 2019 (capo P) e il 18 febbraio 2019 (capo Q), condotte per realizzare le quali avrebbe dovuto evadere dal luogo di detenzione domiciliare. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'asserita inadeguatezza di misure non detentive. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha stabili riferimenti personali e familiari in Italia (sicché non sussiste alcun pericolo di fuga) e che i fatti per i quali è stata applicata la custodia cautelare sono stati commessi tutti in data anteriore al 31 ottobre 2019, sicché dal momento in cui l'attività delittuosa è cessata al momento in cui è stata eseguita la misura cautelare sono passati più di due anni. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201). Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801). 3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall'ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama). Come si è detto, [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a misura custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo AA) e per ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 che avrebbe commesso tra il 24 gennaio e il 29 luglio 2019 (capi P, Q, S, T, V, X dell'imputazione provvisoria). Secondo l'accusa egli avrebbe contribuito all'attività di una associazione promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] collaborando con loro a partire dal mese di gennaio del 2019, sia per l'approvvigionamento della sostanza che per la commercializzazione della stessa. I gravi indizi, solo genericamente contestati nei motivi di ricorso, non sono costituiti soltanto dai tabulati telefonici - che documentano lo spostamento dell'indagato da [OSCURATO:PERSONA] (luogo di abituale residenza) alla provincia di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi incontri con [OSCURATO:PERSONA] o con [OSCURATO:PERSONA] - ma anche dall'esito delle intercettazioni, dai servizi di osservazione, dagli arresti e dai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria. L'ordinanza impugnata riferisce, infatti: - che gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenivano in concomitanza con l'arrivo di carichi di cocaina dall'Olanda; - che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dell'acquisto della sostanza e vi contribuiva economicamente (l'ordinanza riporta una conversazione del 27 giugno 2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] comunica al cugino che sarebbe partito la domenica successiva, gli chiede se è intenzionato a portargli qualcosa e [OSCURATO:PERSONA] risponde che andrà da lui sabato, cioè il giorno prima della partenza); - che le trasferte nel reggiano non hanno «spiegazioni alternative plausibili», perché la permanenza nel luogo degli incontri è breve (incompatibile quindi con una visita a parenti) e perché quegli incontri avvengono subito prima di un viaggio destinato al rifornimento di sostanza (come nel caso del 27 giugno 2019), oppure subito dopo l'arrivo della stessa (ad esempio: il 31 gennaio 2019, otto giorni dopo che [OSCURATO:PERSONA] era rientrato dall'Olanda; il 16 aprile 2019, a fronte di un carico entrato in Italia il 13 aprile 2019; l'8 e il 10 maggio 2019, dopo una ulteriore importazione, conclusa il 5 maggio 2019). L'ordinanza chiarisce inoltre: che il 3 luglio 2019, grazie alle operazioni di intercettazione, il corriere [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato alla frontiera di Vipiteno mentre rientrava in Italia con un carico di 5,9 Kg di cocaina (preceduto, in quel frangente, da un'auto a bordo della quale viaggiavano, con ruolo di staffette, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che, dopo l'arresto di Saliu, [OSCURATO:PERSONA] si attivò, insieme a Tanku, per rifornire l'organizzazione e la sostanza fu procurata, questa volta, nelle Marche; che, in una conversazione del 16 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] informò il cugino di essersi dato da fare per cercare altri corrieri; che il 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] si incontrò con lui e con Dervishi al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] (l'incontro è documentato dalle telecamere installate presso il casello) e, in quella occasione, fu intercettata una conversazione dalla quale emerge una consegna di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], seguita (a comprova della acquisita disponibilità di stupefacente), da conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], i suoi acquirenti e i rispettivi clienti. A fronte di tali, puntuali, argomentazioni il ricorso reitera argomenti già proposti in sede di gravame. Ribadisce infatti che, dal 23 luglio 2018 all'8 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] era in detenzione domiciliare e sostiene che le indicazioni contenute nei tabulati telefonici non costituiscono gravi indizi di evasione. Non si confronta, però, con le motivazioni addotte dal Tribunale per il riesame secondo il quale: «l'identificazione del ricorrente e l'attribuzione delle utenze a lui in uso sono certe e non contestate specificamente»; Beqiraj era autorizzato ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare per svolgere attività lavorativa; i viaggi nel territorio reggino si esaurivano in incontri di breve durata e per questo (oltre che alla luce dell'esito delle successive intercettazioni) non hanno una plausibile spiegazione alternativa. Argomenti non manifestamente illogici né incoerenti che resistono ai rilievi del ricorrente perché consentono di desumere, a livello di gravità indiziaria, che gli incontri siano avvenuti anche durante il periodo di detenzione domiciliare e che questi incontri, come quelli successivi, fossero finalizzati alla gestione di un traffico di stupefacenti al quale l'indagato partecipava a pieno titolo, finanziando alcune importazioni, assicurandosi una parte del carico per distribuirla nel territorio marchigiano, provvedendo a rifornire di stupefacente l'associazione per sopperire alle difficoltà conseguenti ai sequestri eseguiti dalle forze dell'ordine.4. Col secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura prescelta. Anche in questo caso, i motivi di ricorso non si confrontano col contenuto dell'ordinanza impugnata che, pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, non si limita a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma argomenta in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Il Tribunale distrettuale, infatti, oltre a sottolineare la gravità dei reati ascritti all'indagato e la reiterazione delle condotte illecite, rileva che [OSCURATO:PERSONA] (sotto le diverse generalità di [OSCURATO:PERSONA]) ha riportato condanne definitive per gravi reati e una di queste condanne si riferisce a violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Osserva, inoltre: che egli è gravemente indiziato di aver cooperato alle attività di spaccio anche mentre era in detenzione domiciliare; che approfittò a tal fine dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione concessa per consentirgli di svolgere attività lavorativa; che il lavoro svolto, e la liceità del reddito conseguente, non lo dissuasero dalla partecipazione ad una organizzazione criminale dedita allo spaccio; che, di conseguenza, il pericolo di reiterazione di reati analoghi è grave e concreto. Si tratta, ancora una volta, di motivazioni non censurabili in questa sede di legittimità perché congrue, logiche e coerenti. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelle
Sentenza Cassazione n. 32902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris