CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 40292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 29/9/2022, previa riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 697 cod. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto a seguito di oblazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pubblico ministero per violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma secondo n. 2 cod. pen. e 6 della L. 152/1975 con riferimento alla mancata confisca delle munizioni di cui al capo di imputazione. 3. In data 30 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto e che sia disposta la confisca di quanto in sequestro. 4. Il ricorso è fondato.La confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, infatti, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (così Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 - 01). 5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca di quanto in sequestro. Il provvedimento sul punto, non essendo divenuta irrevocabile la sentenza, può essere disposto da questa Corte che provvede come da dispositivo (cfr. Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla all'omessa confisca di quanto in sequestro, che dispone. Così deciso in Roma il 20 giugno 202