CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46543/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 15/1/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, con la quale lo stesso, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di cessione in 17 buste di cellophane 2.120 chilogrammi di marijuana, pari a 5.205,6 dosi medie singole). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/90, con riferimento alla esclusione della configurabilità della ipotesi del fatto di lieve entità, cui la Corte territoriale era pervenuta sulla base del solo dato ponderale, ritenuto dimostrativo della destinazione allo spaccio, benché tale elemento non sia, di per sé solo, indicativo di tale finalità, non essendo stato considerato il comportamento collaborativo del ricorrente, che in occasione dell'accesso della polizia giudiziaria presso la sua abitazione aveva immediatamente riconosciuto di detenere circa 2 chili di marijuana, destinata al suo consumo personale; con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione in relazione al medesimo aspetto, essendo illogica l'esclusione della destinazione al solo consumo personale della sostanza detenuta dal ricorrente presso la propria abitazione, in quanto fondata sulla rapida degradabilità di tale sostanza, di cui il ricorrente non era al corrente, facendo ricorso alla marijuana per i gravi problemi di deambulazione da cui era da tempo afflitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i motivi sono volti a sindacare sul piano del merito la valutazione di non lieve entità del fatto, che è stata fondata, correttamente e in modo logico, sul rilevante dato ponderale e sul possesso di un bilancino di precisione, dimostrativi sia del fine di spaccio sia della non modesta rilevanza di tale attività, posto che dalla sostanza detenuta dal ricorrente erano ricavabili oltre 5.200 dosi singole, quantitativo incompatibile con il consumo personale ma anche con una offesa modesta al bene giuridico protetto, per la potenziale diffusività tra un numero significativo di consumatori del grande quantitativo di sostanza detenuta dal ricorrente. Sono chiaramente insussistenti, dunque, la violazione di legge penale e il vizio della motivazione denunciati dal ricorrente, posto che la Corte territoriale ha confermato la destinazione allo spaccio e l'esclusione della lieve entità della condotta sulla base di un apprezzamento razionale degli elementi disponibili, in particolare del rilevante dato ponderale, considerato coerentemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il dato ponderale può assumere comunque valore negativo assorbente (v. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 nove