CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 01508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/08/1986 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecco in data 31 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato l'imputata alla pena di giustizia in ordine al reato di tentata estorsione aggravata, cui agli artt. 56 - 629, commi primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3 bis cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso (replicati con memoria del 3 novembre u.s.) che censurano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica alternativa del fatto, ai sensi della più lieve ipotesi di ragion fattasi, di cui all'art. 393 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata che valorizza il corposo compendio probatorio a carico della prevenuta, fondato sulle coerenti e precise dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle emerse dalla escussione delle concorrenti fonti dichiarative, nonché sulla carenza di una ricostruzione alternativa dei fatti fornita dalla ESPOSITO; si veda, altresì, pag. 6 della sentenza impugnata il punto di negata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la Corte territoriale non ha correttamente ritenuto ravvisabili gli estremi della fattispecie invocata, reputando per contro pienamente provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di tentata estorsione, in ragione dell'elemento psicologico che ha orientato la condotta (Sez. U. n. 29541/2020, ric. Filardo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipotesi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.