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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 30110/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 9.3.2026, la Corte di appello di Roma, in funzionedi giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] aventead oggetto l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicaticon le seguenti sentenze:1) sentenza della Corte di appello di Roma del 9.4.2014, irrev. il 27.2.2015avente ad oggetto il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso in Anzio il 9.8.2012;2) sentenza della Corte di appello di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. il 25.11.2020avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1,2, 3, cod. pen.(commesso in Roma, Milano, Torino, provincia di [OSCURATO:PERSONA] e di Catanzarodal 1990 ad oggi), art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso inRoma, Lazio, Lombardia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Thailandia) e 73, comma 1, d.P.R.citato (commesso in Anzio e Nettuno nei giorni antecedenti il 15.5.1998.Osservava che tra i reati oggetto della sentenza sub 1) e quelli, della stessaindole, sub 2) erano decorsi oltre quattro anni (rectius: 14 anni) e che il reato dicui alla sentenza sub 1) sarebbe stato commesso con persona estraneaall’associazione; che nessun elemento consentiva, quindi, di ritenere che il reatosub 1) costituisse reato fine della fattispecie associativa e che potesse ritenersisussistente una ideazione criminosa unitaria, anche tenuto conto dei principigiurisprudenziali in materia di continuazione tra reato associativo e reati fine;rilevato che la difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza lamentando che il giudicante abbia enfatizzato la rilevanza delladistanza temporale tra due episodi in materia di stupefacenti, sottacendo gli altriindici (omogeneità della fattispecie di reato) ed abbia ignorato la circostanza cheil delitto associativo, contestato dal 1998 veniva circoscritto, come durata, al 21novembre 2013, e, quindi, a data prossima a quella dell’episodio sub 1), dal chepoteva desumersi che rientrasse in pieno nell’attività associativa, di cui eraespressione; che la conclusione che l’episodio fosse estraneo all’attivitàassociativa era apodittica e congetturale;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto basato su motivimanifestamente infondati: e infatti, la costante giurisprudenza di questa Corteritiene che «E' configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta almomento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv.285369-01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 – 01);rilevato che, nel caso in esame, la Corte ha rigettato l’istanza osservando chenessun elemento consentiva di ritenere che il reato commesso ad agosto 2012,fosse riconducibile all’attività associativa, posto che era stato commesso inconcorso con soggetto estraneo alla associazione e che l’unico reato finericonducibile all’associazione era stato accertato come commesso nel maggio1998 e, quindi, ad una notevole distanza temporale;ritenuto che con tale argomento, il ricorrente non si confronta, limitandosi adaffermare la non decisività dello iato temporale e a denunciare una illogicità ecarenza argomentativa che non si ravvisa nella motivazione, posto che, in baseal principio innanzi enunciato, per poter parlare di vincolo della continuazione ènecessario assumere, sulla base di indici significativi, che nel momento in cui ilricorrente aderì alla compagine associativa, nel 1990, aveva già programmato dicommettere i due episodi di traffico di stupefacenti commessi rispettivamente nel1998 e nel 2012; il Giudice dell’esecuzione ha escluso tale possibilità sulla basedegli elementi rappresentati e tale motivazione non palesa indici di illogicità ocontraddittorietà; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 9.3.2026, la Corte di appello di Roma, in funzionedi giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] aventead oggetto l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicaticon le seguenti sentenze:1) sentenza della Corte di appello di Roma del 9.4.2014, irrev. il 27.2.2015avente ad oggetto il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso in Anzio il 9.8.2012;2) sentenza della Corte di appello di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. il 25.11.2020avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1,2, 3, cod. pen.(commesso in Roma, Milano, Torino, provincia di [OSCURATO:PERSONA] e di Catanzarodal 1990 ad oggi), art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso inRoma, Lazio, Lombardia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Thailandia) e 73, comma 1, d.P.R.citato (commesso in Anzio e Nettuno nei giorni antecedenti il 15.5.1998.Osservava che tra i reati oggetto della sentenza sub 1) e quelli, della stessaindole, sub 2) erano decorsi oltre quattro anni (rectius: 14 anni) e che il reato dicui alla sentenza sub 1) sarebbe stato commesso con persona estraneaall’associazione; che nessun elemento consentiva, quindi, di ritenere che il reatosub 1) costituisse reato fine della fattispecie associativa e che potesse ritenersisussistente una ideazione criminosa unitaria, anche tenuto conto dei principigiurisprudenziali in materia di continuazione tra reato associativo e reati fine;rilevato che la difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza lamentando che il giudicante abbia enfatizzato la rilevanza delladistanza temporale tra due episodi in materia di stupefacenti, sottacendo gli altriindici (omogeneità della fattispecie di reato) ed abbia ignorato la circostanza cheil delitto associativo, contestato dal 1998 veniva circoscritto, come durata, al 21novembre 2013, e, quindi, a data prossima a quella dell’episodio sub 1), dal chepoteva desumersi che rientrasse in pieno nell’attività associativa, di cui eraespressione; che la conclusione che l’episodio fosse estraneo all’attivitàassociativa era apodittica e congetturale;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto basato su motivimanifestamente infondati: e infatti, la costante giurisprudenza di questa Corteritiene che «E' configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta almomento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv.285369-01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 – 01);rilevato che, nel caso in esame, la Corte ha rigettato l’istanza osservando chenessun elemento consentiva di ritenere che il reato commesso ad agosto 2012,fosse riconducibile all’attività associativa, posto che era stato commesso inconcorso con soggetto estraneo alla associazione e che l’unico reato finericonducibile all’associazione era stato accertato come commesso nel maggio1998 e, quindi, ad una notevole distanza temporale;ritenuto che con tale argomento, il ricorrente non si confronta, limitandosi adaffermare la non decisività dello iato temporale e a denunciare una illogicità ecarenza argomentativa che non si ravvisa nella motivazione, posto che, in baseal principio innanzi enunciato, per poter parlare di vincolo della continuazione ènecessario assumere, sulla base di indici significativi, che nel momento in cui ilricorrente aderì alla compagine associativa, nel 1990, aveva già programmato dicommettere i due episodi di traffico di stupefacenti commessi rispettivamente nel1998 e nel 2012; il Giudice dell’esecuzione ha escluso tale possibilità sulla basedegli elementi rappresentati e tale motivazione non palesa indici di illogicità ocontraddittorietà; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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