CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, nr.1 cod. pen. e artt. 110, 582, 585 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che lo stesso motivo, nel dedurre i vizi innanzi richiamati in relazione agli artt.192, 530 cod. proc. pen., non è altresì consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata sulla sussistenza del dolo di rapina, con rinvio alle motivazioni del giudice di primo grado, e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in quanto caratterizzate da linearità, chiarezza, coerenza logica e cronologica); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione posta a fondamento dell'applicazione dell'art. 116 cod. pen., è indeducibile in quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello, in ordine alle quali il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le proprie motivazioni (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza sull'insussistenza del cd. concorso anomalo sulla base della ricostruzione della dinamica dei fatti e della condotta del ricorrente autore della violenza); ritenuto infine che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione, rispettivamente in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod. pen., con esclusione della recidiva e applicazione della riduzione sanzionatoria di cui all'art. 628 cod. pen. come riformato dalla sentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024, n. 86, nonché in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le proprie conclusioni con argomentazioni esenti da vizi logici su tutte le questioni innanzi illustrate (si vedano in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata con riferimento alla non configurabilità del contributo causale minimo del ricorrente, desunta dal grado di offensività della sua partecipazione nella rapina, al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, giustificata dal già avvenuto riconoscimento delle stesse circostanze nonostante i numerosi precedenti specifici e la gravità dei fatti); che, con più specifico riferimento alla parte del motivo che denuncia la mancata applicazione della riduzione della pena ai sensi dell'art. 628 cod. pen., attesa la lieve entità del fatto secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. 13 maggio 2024, n. 86, tale doglianza non è consentita in sede di legittimità giacché non previamente dedotta come motivo di appello, essendo già intervenuta la decisione della Consulta ed è in ogni caso manifestamente infondata alla luce della ricostruzione del fatto in termini di gravità come riveniente dalla sentenza impugnata; che, infine, in ordine alla parte del predetto motivo che contesta la mancata applicazione della pena sostitutiva, il giudice di merito ha giustificato il rigetto con argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, essa non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 7 della sentenza impugnata ove vengono richiamati i precedenti penali del ricorrente, della stessa indole del reato commesso, e rapportati alla gravità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.