CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente e ricorrente incidentale –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 11189/2020Numero sezionale 4674/2026Numero di raccolta generale 19531/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 605/19/2020, depositata in data16/01/2020 non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]All’Arciconfraternita del [OSCURATO:PERSONA] era statocontestato, per il periodo d’imposta 2012, l’omesso adempimento diplurimi obblighi tributari. In particolare, l’Agenzia delle Entrate avevanotificato tre avvisi di accertamento relativi a IVA, IRES e IRAP, con iquali aveva rilevato la mancata presentazione delle dichiarazioni deiredditi per enti non commerciali, la mancata trasmissione del modelloEAS, l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e il mancatoversamento di imposte, sanzioni e interessi per importi complessivi dirilevante entità, ritenendo che l’attività svolta avesse naturacommerciale. L’Arciconfraternita impugnava tali avvisi davanti allaCommissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenzaparzialmente favorevole riteneva assoggettabili a IVA le operazionisvolte nel cimitero di Napoli-Fuorigrotta, qualificandole come attività divendita di diritti di utilizzazione dei loculi e di servizi cimiteriali svolti inmodo organizzato e continuativo. La CTP altresì affermava lasoggezione dell’ente a IRES e IRAP, ritenendo che la gestione delcimitero non fosse strettamente connessa alle finalità di culto, maavesse carattere commerciale. Tuttavia, rideterminava l’IVA dovuta inmisura inferiore rispetto a quella accertata e escludeva le sanzioni perIRES e IRAP, valorizzando la complessità della vicenda e l’assenza dicolpa.Avverso tale decisione l’Arciconfraternita del SantissimoSacramento proponeva appello, deducendo plurimi motivi di censura. Inparticolare, lamentava la violazione del principio del contraddittorioCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 11189/2020Numero sezionale 4674/2026Numero di raccolta generale 19531/2026Data pubblicazione 12/06/2026endoprocedimentale, contestava la qualificazione soggettiva dell’entecome unico titolare dei rapporti giuridici relativi alla gestione del cimiterodi Fuorigrotta e sosteneva che tali rapporti facevano capo anche aun’altra Arciconfraternita, quella di [OSCURATO:PERSONA] del Rosario e Sanoggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’IVA, ribadendo la naturareligiosa e non commerciale dell’attività svolta, riconducibile allasepoltura ecclesiale e alle finalità istituzionali di culto. Deduceva quindil’inapplicabilità delle sanzioni e l’erroneità della determinazione dellabase imponibile ai fini IRES, nonché la non debenza dell’IRAP. L’Agenziadelle Entrate si costituiva resistendo all’appello e proponeva appelloincidentale, sostenendo la correttezza dell’imposizione originaria ecensurando la parziale esclusione delle sanzioni operata dalla CTP.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania esaminavaprioritariamente il motivo relativo alla titolarità soggettiva dei rapportioggetto di accertamento. Rilevava che dagli atti emergeva una gestionepromiscua delle attività cimiteriali e delle correlate operazionieconomiche e finanziarie, riconducibile non solo all’Arciconfraternita delSantissimo Sacramento ma anche all’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Paola, soggetto giuridicamente distinto,sebbene rappresentato dalla stessa persona, e dotato di autonomocodice fiscale. Tale compartecipazione risultava comprovata dai contrattidi appalto, dalla concessione edilizia, dalla cointestazione dei conticorrenti, dalle delibere di ammissione dei confratelli e dalle ricevute deipagamenti. Alla luce di tali circostanze, la CTR riteneva che la pretesatributaria non fosse scindibile e che il giudizio di primo grado avrebbedovuto svolgersi nel contraddittorio necessario anche con l’altraArciconfraternita, trattandosi di rapporti tributari inscindibilmentecomuni a più soggetti. Aveva dunque rilevato la violazione delle normesul litisconsorzio necessario e aveva affermato che la decisione resa inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 11189/2020Numero sezionale 4674/2026Numero di raccolta generale 19531/2026Data pubblicazione 12/06/2026assenza di uno dei soggetti coinvolti non poteva validamente produrreeffetti nei suoi confronti. Conseguentemente, era accolto l’appelloprincipale, e annullata la sentenza impugnata disponendosi larimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoliper l’integrazione del contraddittorio, rinviando anche la liquidazionedelle spese al giudice di primo grado in esito alla definizione complessivadella controversia.Ricorre a questa Corte la Confraternita con atto affidato a unmotivo; l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso epropone ricorso incidentale affidato a tre motivi che illustra conmemoria; la contribuente a tale ricorso incidentale resiste con autonomocontroricorso e ha depositato più memorie e documenti.Ragioni della decisionePrendendo in esame il ricorso principale, rileva la Corte che conl’unico motivo di ricorso la parte ricorrente principale deduce violazionee falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 15 e59, comma 1, lett. b), del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale, puraccogliendo l’appello e annullando la sentenza di primo grado conrimessione della causa alla CTP per integrazione del contraddittorio,omesso di provvedere sulla regolazione delle spese del grado di appello.Si assume che la sentenza impugnata, chiudendo il giudizio davanti algiudice del gravame, abbia natura definitiva e che, in applicazione delprincipio di soccombenza, il giudice di appello fosse tenuto a pronunciarela condanna alle spese in favore della parte vittoriosa. Si deduce, altresì,la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, essendo stataespressamente formulata in appello la domanda di condanna alle spesenei confronti dell’Agenzia delle Entrate.Venendo ora al ricorso incidentale, nota il Collegio che il primomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 11189/2020Numero sezionale 4674/2026Numero di raccolta generale 19531/2026Data pubblicazione 12/06/2026degli artt. 14 e 59 del d. Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnataperché la Commissione tributaria regionale rinvia la causa al primogrado sull’erroneo presupposto della sussistenza di un litisconsorzionecessario tra l’Arciconfraternita SS. Sacramento e l’ArciconfraternitaMaria SS. del Rosario. Assume l’Amministrazione che l’avviso diaccertamento è emesso esclusivamente nei confronti del primo ente eche, anche a voler ipotizzare una contitolarità sostanziale dei rapporti,tale circostanza non integra una fattispecie di litisconsorzio necessarioné giustifica una pronuncia ad effetti inscindibili.Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia,assumendosi la nullità della sentenza per avere la CTR del tutto omessodi esaminare le specifiche eccezioni sollevate dall’appellataAmministrazione finanziaria circa la riconducibilità delle attivitàaccertate alla sola Arciconfraternita SS. Sacramento. In particolare, laricorrente incidentale lamenta che il giudice d’appello recepisceacriticamente la ricostruzione del contribuente senza prendere posizionesulle difese dell’Ufficio, fondate sull’intestazione esclusiva dei contratti,delle fatture e degli atti al solo soggetto inciso dall’atto impositivo.Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, ancora aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale propostidall’Amministrazione. Si deduce che l’erroneo rilievo officioso dellitisconsorzio necessario conduce la CTR a non esaminare affatto i motiviincidentali relativi alla determinazione della base imponibile ai fini IRES,IRAP e IVA, nonché alla questione delle sanzioni, con conseguente nullitàdella decisione impugnata.Va preliminarmente osservato che è in atti documentazionedell’Amministrazione finanziaria – posta a base della prodotta istanza diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 11189/2020Numero sezionale 4674/2026Numero di raccolta generale 19531/2026Data pubblicazione 12/06/2026cessazione della materia del contendere – con la quale l’Ufficiocompetente segnala che “Con riferimento al contenzioso in oggetto edai chiarimenti richiesti allo Scrivente con nota prot n. 248689 del15/10/2025, si comunica che il contribuente ha versato integralmentele somme dovute a seguito di notifica dell’atto di autotutela parziale n.TF3X44F00284/2021. Nulla osta, pertanto, all’estinzione del giudizio diCassazione”. Il riferimento è al provvedimento di autotutela, pure essoprodotto, con il quale – come si evince dallo stesso atto, depositatodall’Agenzia delle entrate – sono stati rideterminati gli importi dovuti pertributi, interessi e sanzioni.A fronte di tale rideterminazione, sostiene l’Amministrazionel’avvenuto pagamento di quanto dovuto in forza di tale provvedimentodi autotutela ex art. 15 del d. Lgs. n. 218 del 1997; nega invece lacircostanza il contribuente, sostenendo – e producendo documentazionesul punto - che i pagamenti eseguiti non si riferiscono ad alcunaacquiescenza ma sono stati effettuati senza rinuncia alle proprie ragionie quindi sono inidonei a costituire causa di estinzione del giudizio, delquale si chiede la prosecuzione.È peraltro in atti, unito alla memoria – rubricata “elenco depositodocumenti” - datata 26 ottobre 2022 del contribuente, allegato di n. 2pagine al provvedimento di autotutela emesso dall’Ufficio che a pag. 1indica analiticamente il dovuto come rideterminato post-autotutela ineuro 300.917,83 per IRES e interessi, in euro 54.383,58 per IRAP einteressi, in euro 931.320,43 per IVA e interessi, cui aggiungersisanzioni per euro 396.4040 e spese di notifica per euro 8,75.Orbene, dall’esame del provvedimento di autotutela in atti sievince la rideterminazione effettivamente operata dall’Ufficio, in ordinealla quale l’Ufficio stesso dichiara poi di aver ricevuto tutte le sommedovute.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 11189/2020Numero sezionale 4674/2026Numero di raccolta generale 19531/2026Data pubblicazione 12/06/2026La disposizione di cui fare applicazione è in questo caso –correttamente – l’art. 2-quater c. 1-sexies, del d.L. n. 564 del 94secondo il quale “nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto ilcontribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata dellesanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca allemedesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purchérinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano acarico delle parti che le hanno sostenute”.In forza di tale disposizione. prestando acquiescenza alla minorepretesa impositiva rettificata, questi è tenuto sia al pagamento delleimposte residue post-rettifica (con interessi) e delle relative sanzioni inmisura agevolata ex art. 15 del d. Lgs. n. 218 del 1997 (si tratta diimporti già dovuti come se l'atto fosse stato predisposto sin dal principiosenza errori ed il contribuente non fosse stato costretto ad impugnare),sia a rinunciare al ricorso; detta rinuncia è pertanto condictio sine quanon in ordine all’accesso a tale procedimento di definizione.Nella fattispecie, risulta provata la effettiva definizione nei terminie per gli effetti di cui sopra, come dedotti dall’Agenzia delle Entrate; ladichiarazione del creditore di aver ricevuto tutto il dovuto, in essoevidentemente ricomprendendo le somme per tributi ma anche quellealtrettanto dovute per interessi e sanzioni (come rideterminate a seguitodell’esercizio del potere di autotutela) non consente – alla luce delladisposizione sopra riportata, qui applicabile – altra conclusione etrascina con sé, presupponendola, la rinuncia al ricorso da parte delcontribuente, che è in re ipsa, attesa la condotta satisfattiva tenuta dallacontribuente.Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.Le spese processuali restano a carico delle parti che le hannoanticipate P.Q.MCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 11189/2020Numero sezionale 4674/2026Numero di raccolta generale 19531/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiara l’estinzione del giudizio. Spese di lite a carico deglianticipatari.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8