CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 17080/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21/10/2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 07/05/2024 con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia peril delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art.648 cod. pen., atteso che l’affermazione di responsabilità si era basatasolo ed esclusivamente sulla mancata giustificazione da partedell’imputato quanto al possesso degli assegni, mentre la scelta di nonfornire giustificazione rappresentava una legittima scelta processuale.La responsabilità non poteva essere ritenuta sulla base di un mero doloeventuale.2.2. Intervenuto decorso del termine di prescrizione connecessaria pronuncia di sentenza di non doversi procedere.2.3. Vizio della motivazione perché contraddittoria emanifestamente illogica, ricorre un lapalissiano travisamento del fattoa fronte di un iter argomentativo incoerente, mancando qualsiasiconsiderazione in ordine alla provenienza delittuosa degli assegniasseritamente ricettati.3. Il primo e terzo motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro esostanzialmente sovrapponibili. Tali motivi sono generici in assenza diconfronto con la decisione della Corte di appello, non consentiti inquanto reiterativi, oltre che manifestamente infondati. In viapreliminare, occorre rilevare come nel caso di specie ricorra una doppiadecisione conforme in relazione alla quale il ricorrente omette del tuttoun confronto effettivo, limitandosi a reiterare le argomentazioniproposte in appello al fine di giungere ad una lettura alternativa delmerito, non consentita in questa sede. La Corte di appello haincensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestatadichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 2 e seg.della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fossepossibile accedere alla tesi difensiva, tenuto conto delladocumentazione acquisita con il consenso delle parti, correttamenteapplicando il principio di diritto secondo il quale risponde di ricettazionel’imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura,in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità delpossesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazioneGrumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01;Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01).3. Anche il secondo motivo di ricorso è reiterativo in assenza diconfronto con le argomentazioni della Corte di appello, oltre genericonella sua formulazione, atteso che la parte ricorrente non ha fornitouna compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, né hadimostrato alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del terminedi legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01). Sultema si deve osservare che invero, la prescrizione è un evento giuridicoil cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico delrelativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurimequestioni di diritto e di fatto che devono essere specificamenteaffrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021,maturato in epoca successiva alla decisione di appello (05/02/2026) enon è rilevabile in questa sede attesa l’inammissibilità del ricorso (Sez.U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01, inmotivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01).4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]