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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00238/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letti i ricorsi proposti, con due diversi atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed il ricorso proposto t5. nell'interesse di f2Is Finocchìaro, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due ricorsi, tra loro letteralmente sovrapponibili, sono articolati su un unico motivo con cui la difesa richiede l'annullamento della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per vizio della formazione della volontà sul rilievo secondo cui gli odierni ricorrenti si sarebbero determinati a concordare la pena in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità, nella convinzione che ciò avrebbe comportato la revoca della misura cautelare in atto; in tal modo, invero, í due ricorsi evidenziano, più che un vizio della volontà, la motivazione soggettiva o, per meglio dire, l'aspettativa, asseritamente tradita o sfumata, degli odierni ricorrenti di vedersi positivamente riconosciuta la condotta processuale ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari ma che non può risolversi in un vizio nella formazione della volontà attenendo alla sfera interna degli imputati e non già alla libertà e consapevolezza della scelta processuale in tal modo operata; ritenuto che l'unico motivo di cui si articola il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è a sua volta non consentito in questa sede poiché la pena finale concordata dalle parti non è certamente illegale tale potendo essere considerata soltanto quella che ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione dì legge (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letti i ricorsi proposti, con due diversi atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed il ricorso proposto t5. nell'interesse di f2Is Finocchìaro, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due ricorsi, tra loro letteralmente sovrapponibili, sono articolati su un unico motivo con cui la difesa richiede l'annullamento della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per vizio della formazione della volontà sul rilievo secondo cui gli odierni ricorrenti si sarebbero determinati a concordare la pena in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità, nella convinzione che ciò avrebbe comportato la revoca della misura cautelare in atto; in tal modo, invero, í due ricorsi evidenziano, più che un vizio della volontà, la motivazione soggettiva o, per meglio dire, l'aspettativa, asseritamente tradita o sfumata, degli odierni ricorrenti di vedersi positivamente riconosciuta la condotta processuale ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari ma che non può risolversi in un vizio nella formazione della volontà attenendo alla sfera interna degli imputati e non già alla libertà e consapevolezza della scelta processuale in tal modo operata; ritenuto che l'unico motivo di cui si articola il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è a sua volta non consentito in questa sede poiché la pena finale concordata dalle parti non è certamente illegale tale potendo essere considerata soltanto quella che ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione dì legge (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dic
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