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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22920/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOldato avviso alle parti72 : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di IVREA, del 11/02/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 CP.

Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge in relazione alla responsabilità.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 I Consigliere Estensore I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOldato avviso alle parti72 : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di IVREA, del 11/02/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 CP. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 I Consigliere Estensore I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE
Sentenza Cassazione n. 22920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris