CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 05676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12375/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvGiorgio Pagliani -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’avv [OSCURATO:PERSONA] controricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, cessionaria del credito originariamente vantato da “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” intimate avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2761/2021 depositata il 03/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza 2761/2021 depositata il 03/11/021 della Corte di appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso. Con atto del Marco e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato atto di rinuncia al ricorso dando atto di aver definito la vertenza transattivamente con “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, cessionaria del credito originariamente vantato da “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ” (doc. 2) , rappresentata dalla propria mandataria e procuratrice speciale “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” ed hanno pertanto chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla rinuncia non è dato comprendere se tale definizione transattiva abbia o meno riguardato anche gli altri ricorrenti o se per essi permane l’interesse alla pronuncia sul ricorso. Appare quindi necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria pe