CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 19979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11097/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentat o e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, in Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, n. 1/b, in forza di mandato rilasciato con atto separato riunito al ricorso per revocazione. - ricorrente- e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex legein Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. -intimato – avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4401/2021 del 22 ottobre 2020, pubblicata il 18 febbraio 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2018, aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avverso l'ordinanza del 30 maggio 2017, notificata in data 1 giugno 2017, con la quale il Tribunale di Venezia, al pari della Commissione territoriale competente, aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria. 2. A vverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4401/2021, depositata in data 18 febbraio 2021, ha dichiarato improcedibile il ricorsoai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.. 3.Questa Corte, in particolare, aveva rile vato che: -risultava che la copia della sentenza impugnata, allegata dal ricorrente per i fini di cui all'art. 369 cod. proc. civ. ., recava allegata un'attestazione di conformità all'originale datata «[OSCURATO:DATA_NASCITA]» e sottoscritta dall'«Avv. [OSCURATO:PERSONA]»; -la procura speciale a ricorrere per cassazione, che era materialmente congiunta al ricorso stesso, il quale recava in calce, la data del «20/05/2019» ed era stato notificato il «27/05/2019», risultava, invece, anteriore all'attestazione di conformità all'originale della sentenza impugnata ed era sottoscritta per autentica dall'«Avv. [OSCURATO:PERSONA]»; - l'avvocato che aveva at testato la conformità all'originale della sentenza impugnata era, dunque, diverso da quello che aveva proposto ricorso per cassazione, ed aveva compiuto l'attestazione quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata ad altro avvocato; -ricorrendo tale ipotesi, questa Corte aveva già stabilito che, nel caso in cui la sentenza impugnata fosse stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Suprema Corte poteva essere redatta, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 53 del 1994, dal difensore che aveva assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permanevano, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferiva il m andato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore; per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non potevapiù ritenersi «munito di procura», e non poteva di conseguenza attestare la conformità all'originale del provvedimento impugnato. 4. [OSCURATO:PERSONA], avverso il superiore provvedimento, ha proposto ricorso per revocazione, con atto affidato ad un unico motivo. 5.L'Amministrazione intimata non ha svolto difese. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo rescinden te, [OSCURATO:PERSONA] si duole dell’errore revocatorio che graverebbe, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza impugnata, sul rilievo per cui questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto decisivo, poiché risultava indiscutibilmente che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era munita di mandato generale alle liti e che al procuratore [OSCURATO:PERSONA] era stata conferita unicamente la procura speciale limitatamente al giudizio di cassazione; che lo ius postulandi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sul mandato generale, non era venuto meno; non era dubitabile che l'errore materiale in cui era incorsa la Corte, nel ritenere che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di una procura speciale anziché di un mandato generale alle liti, fosse stato decisivo, poiché la pronuncia impugnata appariva fondata unicamente ed esplicitamente sull'affermazione della perdita da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del potere certificativo relativo alla sentenza presente nel fascicolo telematico dell'appello. 1.1Il ricorso è inammissibile. 1.2 In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedottoerrore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'«error iuris», sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione)(Cass. 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922; Cass., Sez. U., 30 ottobre 2008, n. 26022). Invero, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3264; Cass., 3 febbraio 2006, n. 2425; Cass., Sez. U., 20 luglio 2001, n. 9882). La Corte ha, quindi, evidenziato che l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa(Cass., 13 giugno 2017, n. 14656). 1.3Nella specie, l'unico motivo di revocazione contesta come errore di fatto la presunta « errata percezion e » di un orientament o giurisprudenziale, con particolare riferimento al contenuto della sentenza di questa Corte 3 febbraio 2021, n. 2445, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore». Il motivo revocatorio, basandosi sul l'erroneo presupposto che la pronuncia impugnata appariva fondata unicamente ed esplicitamente sull'affermazione della perdita da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del potere certificativo relativo alla sentenza presente nel fascicolo telematico dell'appello perché il successivo rilascio della procura speciale per proporre ricorso per cassazione aveva fatto venire meno il mandato generale rilasciato al precedenteprocuratore, nulla ha da spartire con l'istituto della revocazione per errore di fatto; nel caso in esame, infatti, non viene i n rilievo alcuna percezione erronea dei fatti posti a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso di cui all’ordinanza n. 4401 del 2021, avendo la Corte affermato che l'avvocato che aveva attestato la conformità all'originale della sentenza impugnata era diverso da quello che aveva proposto ricorso per cassazione ed aveva compiuto l'attestazione quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata ad altro avvocato; né la Corte aveva ritenuto, come afferma il ricorrente, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di una procura speciale anziché di un mandato generale alle litio che il mandato generale alle liti fosse venuto meno in seguito al rilascio della procura speciale. 2.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo