CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1050/2015 R.G. proposto da Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle Scuole, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 1 12 , presso lo studio dell’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –controricorrente – avverso la sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così disattendendo l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’annualità 2003; 1.1 -premesso che il ricorso introduttivo del giudizio, diversamente da quanto rilevato dalla gravata pronuncia, doveva ritenersi ammissibile perché tempestivo - e che la riforma di detta pronuncia non imponeva la rimessione della causa al primo giudice -il giudice del gravame ha ritenuto che la parte non aveva offerto prova del dedotto vincolo pertinenziale dell’area, oggetto di tassazione, e che, più specificamente, non aveva formato oggetto di riscontro probatorio la «attuale e concreta destinazione del fondo in questione»; 2. – la Procura dell’[OSCURATO:PERSONA] di Maria detti [OSCURATO:PERSONA] delle Scuole ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 – c ol primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che - dedotta l’esclusione da tassazione ICI in ragione sia del vincolo pertinenziale che astringeva l’area circostante alla Casa generalizia, di natura edificabile, edella sua destinazione d‘uso, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, c omma 1, lett. i ), in relazione alla l. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), sia della stessa autonoma rilevanza di detta area, secondo la citata disposizione agevolativa, in ragione della sua destinazione ad attività «di natura spirituale, culturale, assistenziale, ricettive, ricreative e sportive, con modalità non commerciali» -il giudice del gravame, nell’escludere (così esaminandolo) il motivo di ricorso che involgeva la dedotta pertinenzialità dell’area in questione, non aveva pronunciato sul profilo di censura che involgeva (diversamente) l’autonoma rilevanza [exart. 7, comma1, lett. i), cit.] della effettiva destinazione d’uso (ad attività non commerciali) dell’area edificabile che, pertanto, in ragione della ricorrenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) dell’esenzione andava, per l’appunto, esclusa da tassazione; 1.2 - i l secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sull’assunto che controparte, nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato le specifiche deduzioni svolte da essa esponente in ordine alla destinazione d’uso del complesso immobiliare, e dell’area circostante, ed alla cui stregua emergevano le rispettive destinazioni ad attività di religione e di culto [l. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), cit.] e, ad ogni modo, di natura (non commerciale e) assistenziale, didattica, culturale, ricreativa e di ricezione, così che il giudice del gravame non aveva valutato la prova che avrebbe dovuto ritenersi conseguente ad un siffatto difetto di contestazione; 1.3 - c ol terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, c omma 1, lett. i ), assumendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso l’applicazione, nella fattispecie, della causale di esenzione prevista da detta disposizione, della quale ricorrevano tutti i presupposti (soggettivo e oggettivo), quest’ultimo da correlare all’utilizzazione effettiva dell’unità immobiliare, indipendentemente dalle stesse risultanze catastali; 2. - in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha dato conto delle istanze di definizione agevolata che sono state presentante ai sensi: 1) -del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225 , a cui riguardo sono stati prodotti : a) - la domanda di definizione, che riguardava due cartelle esattoriali, l’una delle quali emessa in relazione all’avviso di accertamento ICI, anno 2003, in contestazione; b) -la comunicazione dell’agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti, ai fini della definizione, ed il relativo piano di rateizzazione; c) - documentazione in ordine al versamento delle somme dovute(in cinque rate); 2) -del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1-bis, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alla quale istanza la ricorrente assume di aver definito - ai sensi della Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017, recante Regolamento di attuazione del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1 - bis , cit. - il carico impositivo residuo, non compreso nella cartella di pagamento definita ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, ed ha prodottola relativa domanda di definizione, con documentazione relativa al versamento eseguito contestualmente alla domanda e con ulteriori due rate ( per importo complessivo pari ad € 21.610,38), nel rispetto delle date di scadenza indicate nel regolamento adottato da [OSCURATO:PERSONA] (art. 5); 3)- del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136a cui riguardo è stata prodotta la domanda di definizione agevolata -presentata ai sensi della Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha recepito il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., - ove risulta esposta l’indicazione di un complessivo versamento già eseguito (per € 49.048,79)a fronte di un debito di € 40.932.06; 2.1 – con ordinanza interlocutoria resa all’udienza dell’undici maggio 2022, la Corte ha disposto acquisirsi da [OSCURATO:PERSONA] informazioni scritte in ordine alla definizione agevolata dell’avviso di accertamento in contestazione e l’Ente impositore ha dato riscontro all’ordinanza confermando, in sintesi, i versamenti eseguiti dalla contribuente ai sensi delle definizioni agevolate previste dal d.l. n. 193 del 2016, art. 6, cit. (per € 27.465,72) e del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1-bis,cit. (per € 21.610,38); 2.2– il d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (recepito da [OSCURATO:PERSONA] con la citata Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019), per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019…Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.» (comma6, ult. prop.); -«Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.» (comma9); - « L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.» (comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.» (comma 13);2.3 – risultando , quindi, che – come conferma lo stesso Ente impositore –le somme dovute a titolo di definizione agevolata (ex d.l. n. 118 del 2019, art. 6, cit.) rinvenivano da pregressi versamenti eseguiti dalla contribuente e, ad ogni modo, che nonè stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato un diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma13, ult. prop., cit.); -non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]