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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43737/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, comma 2, 707 cod. pen. con recidiva ex art. 99, comma 3, cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione in quanto non sarebbe provata l'esistenza del delitto presupposto della ricettazione.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché reitera rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

Invero, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334); ed il giudice d'appello ha già evidenziato come la spiegazione fornita dall'imputato, secondo cui i monili appartenevano alla madre, non fosse attendibile poiché smentita dalla stessa.

Pertanto, in mancanza di una spiegazione plausibile sulla legittima provenienza dei beni e considerato il numero, la tipologia e le modalità di detenzione dei medesimi, ne era stata legittimamente esclusa l'origine lecita.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] A_D DEPO Si i [OSCURATO:PERSONA].NCELLER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, comma 2, 707 cod. pen. con recidiva ex art. 99, comma 3, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione in quanto non sarebbe provata l'esistenza del delitto presupposto della ricettazione. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché reitera rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Invero, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334); ed il giudice d'appello ha già evidenziato come la spiegazione fornita dall'imputato, secondo cui i monili appartenevano alla madre, non fosse attendibile poiché smentita dalla stessa. Pertanto, in mancanza di una spiegazione plausibile sulla legittima provenienza dei beni e considerato il numero, la tipologia e le modalità di detenzione dei medesimi, ne era stata legittimamente esclusa l'origine lecita. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] A_D DEPO Si i [OSCURATO:PERSONA].NCELLER
Sentenza Cassazione n. 43737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris