CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, vizi concernenti la motivazione. 3. Le doglianze non hanno alcuna attitudine a rappresentare tali vizi, poiché si riducono a generiche affermazioni critiche, prive di ogni considerazione del contenuto della sentenza impugnata che dà ampiamente conto dell'esame delle censure mosse in sede di appello e delle specifiche ragioni della loro infondatezza, attraverso l'illustrazione di un percorso saldamente ancorato ai dati processuali e alla corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] o