CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto che propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali (in particolare, nella parte in cui si paragona la motivazione del giudice della cognizione in punto di aumento di pena con quella del giudice dell'esecuzione) e che prospettano dati ermeneutici in contrasto con il dato normativo (in particolare, nella parte in cui si sostiene che l'aver applicato un aumento di sei mesi abbia comportato un surrettizio cumulo materiale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 202