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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 26056/2026

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ento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenzadelle parti a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria scritta giàdepositata;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori di fiduciadell’indagato [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto declaratoria di inammissibilità ocomunque di rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva depositata in data 27/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice delriesame, annullava il provvedimento emesso in data 3/11/2025 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva applicato nei confronti diMassimo [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento ai reatidi cui agli artt. 416, commi primo e secondo, 512 bis e 648 ter cod. pen. contestatiai capi 7-8-10-11-13-21 dell’imputazione provvisoria; per l’effetto revocava lastessa con immediata rimessione in libertà dell’indagato.Il collegio della cautela dichiarava inutilizzabili, per violazione dei limiti di cuiall’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle operazioni di intercettazione telefonicarichiamate nelle pagg. da 78 a 125 del provvedimento cautelare (RIT n. 883/2024)sui quali si fondava essenzialmente il compendio indiziario a carico dell’indagatoMassimo [OSCURATO:PERSONA].Richiamato il disposto normativo di cui sopra ed i principi enunciati con lapronunzia a Sezioni Unite di questa Corte n. 51 del 28/11/2019-dep.2020, Cavallo,il Tribunale rilevava che le attività di intercettazione in questione erano stateautorizzate e disposte in un “diverso” procedimento penale instaurato a carico delgruppo “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti del quale si stava indagando mediante operazionicaptative debitamente autorizzate con decreto genetico del 15 luglio 2024.I reati oggetto del titolo cautelare annullato (per i quali non è previsto l’arrestoobbligatorio in flagranza e nei quali il Pubblico Ministero si era “ casualmenteimbattuto” nel corso della attività di intercettazione in corso) erano, infatti, riferibilial c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA] (di cui faceva parte, in tesi accusatoria, anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e cioè ad una articolazione associativa diversa dal c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA], siaper i soggetti componenti, sia per le rispettive attività economiche esercitate; idue sodalizi descritti nelle incolpazioni provvisorie erano quindi completamenteautonomi e distinti tra loro; tra i reati ascritti al c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA] (per i qualierano state originariamente autorizzate le intercettazioni) e quelli riferibili al c.d.gruppo [OSCURATO:PERSONA]- benchè analoghi nel titolo- non vi era alcuna connessionesoggettiva, oggettiva o teleologica rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.,non potendo essa derivare dal concorso di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di AntonioCapuano) e [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) nei reati dioccupazione abusiva di alloggio popolare contestati ad entrambe ai capi 22 e 23.Al netto delle conversazioni ritenute inutilizzabili ed operata, pertanto, la c.d.prova di resistenza, il Tribunale affermava che il residuo compendio indiziario, dinatura documentale, non consentiva di raggiungere lo standard della gravitàindiziaria per i reati provvisoriamente addebitati a [OSCURATO:PERSONA], in quanto attestavasemplicemente l’intestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di propri beni allamoglie [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], con l’ausilio dell’indagato il quale,in veste di commercialista, aveva curato tali operazioni approntando negozifiduciari, indiretti o simulati, di rilievo meramente civilistico.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica del Tribunale di Trani articolando un unico motivo con il quale sideducono la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e la contraddittorietà dellamotivazione in punto di dichiarata inutilizzabilità delle operazioni di intercettazioneposte a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame, i delitti oggetto delle contestazioniprovvisorie elevate a carico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero emersi casualmente esi pongono in connessione “debole” ai sensi dell’art. 371 cod. proc. pen. rispettoal reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. riferibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA] per il qualeerano state originariamente autorizzate operazioni di intercettazione.Ad avviso del ricorrente, tale assunto è erroneo poiché il collegio della cautelaavrebbe dovuto distinguere tra la prima intercettazione (dalla quale emergeva unfatto di reato riferibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che, seppure effettivamente inutilizzabilesul piano indiziario, aveva costituito, tuttavia, uno spunto investigativo per dareseguito al nuovo filone di indagine) e le successive conversazioni.Proprio sulla base di tale prima captazione erano state disposte indaginipatrimoniali ricostruendo la condizione reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e deifamiliari, anche con riferimento ai beni nella loro effettiva disponibilità, cosìoffrendo al Giudice per le indagini preliminari un quadro indiziario che delineavaanche a carico di [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie legale di cui all’art. 512 bis cod. pen.Alla stregua di tali accertamenti, era stata quindi avanzata ed accolta larichiesta di intercettazione dell’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] (RIT 883/2024)alla quale erano seguite proroghe essendo emerso un meccanismo di intestazionefittizia che vedeva coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](rispettivamente figlia e moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e il consulente [OSCURATO:PERSONA].Assume l’ufficio ricorrente che per le operazioni di intercettazione non èrichiesto che sia formalizzata una specifica imputazione del fatto oggetto diindagine, con la conseguenza che se nel corpo della richiesta del Pubblico Ministeroè descritta una condotta di reato sussumibile in una fattispecie per la quale èconsentita l’attività captativa e se la richiesta viene recepita dal giudice, leoperazioni medesime si radicano correttamente nell’ambito del “procedimento” giàesistente e sono pienamente utilizzabili.In altri termini, se l’origine causale dell’indizio consente di orientare le indagini,l’enucleazione della condotta delittuosa permette al giudice di vagliare la richiestadel pubblico ministero di “nuovi target” e poi le successive proroghe e rendeutilizzabili gli elementi successivi raccolti.Il giudizio sulla utilizzabilità, pertanto, non può essere assoluto e connesso allasola origine, ma “va compiuto decreto per decreto”.Erroneamente il Tribunale ha considerato la categoria dell’inutilizzabilità allastessa stregua della nullità con effetti “a cascata” sugli atti successivi, senzaoperare un “giudizio bipartito” che, da una parte, individui l’utilizzabilità ex art.270 cod. proc. pen. per fatti diversi da quelli dell’originario procedimento e,dall’altra, riconduca più correttamente alla disciplina degli artt. 266 e 267 codicedi rito l’attività successiva di intercettazione.Nella specie, è evidente come nell’ambito del medesimo n. 3835/24 RGNRcoesistono due diversi procedimenti in ciascuno dei quali sono state autorizzate eprorogate distinte operazioni di intercettazione la cui utilizzabilità va parametrataesclusivamente rispetto alla durata delle indagini preliminari, nel caso di speciecompiute in un tempo inferiore ad un anno rispetto alla emersione del primoindizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e pergenericità.2.

Il Pubblico Ministero ricorrente assume che - ai fini della valutazione diutilizzabilità ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. dei risultati delle operazioni diintercettazione telefonica fondanti la gravità indiziaria a carico dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] – il Tribunale del riesame avrebbe dovuto operare una distinzione tra la primaconversazione intercettata nell’ambito delle indagini in corso a carico del gruppoSarcina dalla quale era emerso un indizio di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA](effettivamente inutilizzabile, ma costituente spunto investigativo che aveva datoluogo ad indagini patrimoniali) e le captazioni successive, autorizzate dal Giudiceper le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero il quale, sulla base diquegli accertamenti svolti, aveva delineato ed enucleato un autonomo delitto dicui all’art. 512 bis cod. pen. in capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA], tra cui al commercialistaMassimo [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, pertanto, nessun rilievo assume il fatto che le richiestedi autorizzazione o proroga ed i relativi decreti emessi dal Giudice per le indaginipreliminari non contenessero un formale capo di imputazione a carico deicomponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] poiché il “giudizio sulla utilizzabilità non puòessere assoluto e connesso alla sola origine, ma va compiuto decreto per decreto”,così si legge nel ricorso.Ebbene, proprio alla luce di tali prospettazioni e, segnatamente, della evocatanecessità di una valutazione “ decreto per decreto” , il Pubblico Ministero ricorrenteavrebbe dovuto non solo indicare il preciso momento dal quale le captazionidichiarate inutilizzabili erano da considerarsi, invece, autorizzate nel “medesimoprocedimento”, ma avrebbe dovuto anche materialmente allegare al ricorso sia lerichieste di autorizzazione originaria e di proroga indicanti, nell’ottica dellededuzioni proposte, il progressivo delinearsi delle ipotesi di reato iscritte a caricodel gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare all’indagato [OSCURATO:PERSONA], sia i relatividecreti autorizzativi e poi di proroga con i quali il Giudice per le indagini preliminariaveva ritenuto sussistenti gravi indizi per tali illeciti, in modo da ricostruire lasequenza procedimentale dell’intera attività captativa e verificare la fondatezza inconcreto del ricorso con il quale si deduce una supposta violazione dell’art. 270cod. proc. pen.A ciò il ricorrente non ha provveduto limitandosi a compiegare all’atto diimpugnazione una richiesta datata 25/10/2024 di proroga di intercettazione anchecon riferimento all’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] (indicato come autore didi [OSCURATO:PERSONA] e del tutto distinte da quelle riferibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA]), oltre al relativodecreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari nel quale vi è richiamointegrale ad un precedente provvedimento autorizzativo emesso il 05/08/2024, adimputazioni provvisorie elevate, tuttavia, esclusivamente a carico dei componentidi quest’ultimo gruppo e ad una annotazione di polizia giudiziaria ritenuta utile allaricostruzione dei “ fatti per cui si procede”.L’obbligo di specificità dei motivi prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen.imponeva, evidentemente, al ricorrente l'onere di indicare precisamente e diaccludere al ricorso, per evitare di proporre un’impugnazione generica e nonautosufficiente, tutti gli atti processuali necessari per ricostruire il progressivosviluppo procedimentale dell’attività captativa ed il suo contenuto.Il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica dellafondatezza dei motivi inerenti al prospettato errore in procedendo non esoneravail ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187,comma 2, cod. proc. pen., degli elementi a sostegno della dedotta utilizzabilitàdelle captazioni sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] onde consentire al collegiodi legittimità di valutare la denunciata violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. daparte del Tribunale del riesame.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora venga prospettata insede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è onere dellaparte che la deduce indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda edi allegare tali atti (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329, Sez.6, n. 18187 del 14/12/2017-dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007; Sez. 6, n. 36612del 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121; Sez.5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi,Rv. 284519).Analogo onere incombe al ricorrente che, al contrario, invochi l'utilizzabilitàdelle conversazioni intercettate nel caso in cui il giudice le abbia ritenuteinutilizzabili (Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA] edaltri, Rv.243243).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il giorno 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenzadelle parti a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria scritta giàdepositata;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori di fiduciadell’indagato [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto declaratoria di inammissibilità ocomunque di rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva depositata in data 27/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice delriesame, annullava il provvedimento emesso in data 3/11/2025 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva applicato nei confronti diMassimo [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento ai reatidi cui agli artt. 416, commi primo e secondo, 512 bis e 648 ter cod. pen. contestatiai capi 7-8-10-11-13-21 dell’imputazione provvisoria; per l’effetto revocava lastessa con immediata rimessione in libertà dell’indagato.Il collegio della cautela dichiarava inutilizzabili, per violazione dei limiti di cuiall’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle operazioni di intercettazione telefonicarichiamate nelle pagg. da 78 a 125 del provvedimento cautelare (RIT n. 883/2024)sui quali si fondava essenzialmente il compendio indiziario a carico dell’indagatoMassimo [OSCURATO:PERSONA].Richiamato il disposto normativo di cui sopra ed i principi enunciati con lapronunzia a Sezioni Unite di questa Corte n. 51 del 28/11/2019-dep.2020, Cavallo,il Tribunale rilevava che le attività di intercettazione in questione erano stateautorizzate e disposte in un “diverso” procedimento penale instaurato a carico delgruppo “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti del quale si stava indagando mediante operazionicaptative debitamente autorizzate con decreto genetico del 15 luglio 2024.I reati oggetto del titolo cautelare annullato (per i quali non è previsto l’arrestoobbligatorio in flagranza e nei quali il Pubblico Ministero si era “ casualmenteimbattuto” nel corso della attività di intercettazione in corso) erano, infatti, riferibilial c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA] (di cui faceva parte, in tesi accusatoria, anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e cioè ad una articolazione associativa diversa dal c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA], siaper i soggetti componenti, sia per le rispettive attività economiche esercitate; idue sodalizi descritti nelle incolpazioni provvisorie erano quindi completamenteautonomi e distinti tra loro; tra i reati ascritti al c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA] (per i qualierano state originariamente autorizzate le intercettazioni) e quelli riferibili al c.d.gruppo [OSCURATO:PERSONA]- benchè analoghi nel titolo- non vi era alcuna connessionesoggettiva, oggettiva o teleologica rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.,non potendo essa derivare dal concorso di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di AntonioCapuano) e [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) nei reati dioccupazione abusiva di alloggio popolare contestati ad entrambe ai capi 22 e 23.Al netto delle conversazioni ritenute inutilizzabili ed operata, pertanto, la c.d.prova di resistenza, il Tribunale affermava che il residuo compendio indiziario, dinatura documentale, non consentiva di raggiungere lo standard della gravitàindiziaria per i reati provvisoriamente addebitati a [OSCURATO:PERSONA], in quanto attestavasemplicemente l’intestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di propri beni allamoglie [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], con l’ausilio dell’indagato il quale,in veste di commercialista, aveva curato tali operazioni approntando negozifiduciari, indiretti o simulati, di rilievo meramente civilistico.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica del Tribunale di Trani articolando un unico motivo con il quale sideducono la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e la contraddittorietà dellamotivazione in punto di dichiarata inutilizzabilità delle operazioni di intercettazioneposte a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame, i delitti oggetto delle contestazioniprovvisorie elevate a carico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero emersi casualmente esi pongono in connessione “debole” ai sensi dell’art. 371 cod. proc. pen. rispettoal reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. riferibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA] per il qualeerano state originariamente autorizzate operazioni di intercettazione.Ad avviso del ricorrente, tale assunto è erroneo poiché il collegio della cautelaavrebbe dovuto distinguere tra la prima intercettazione (dalla quale emergeva unfatto di reato riferibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che, seppure effettivamente inutilizzabilesul piano indiziario, aveva costituito, tuttavia, uno spunto investigativo per dareseguito al nuovo filone di indagine) e le successive conversazioni.Proprio sulla base di tale prima captazione erano state disposte indaginipatrimoniali ricostruendo la condizione reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e deifamiliari, anche con riferimento ai beni nella loro effettiva disponibilità, cosìoffrendo al Giudice per le indagini preliminari un quadro indiziario che delineavaanche a carico di [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie legale di cui all’art. 512 bis cod. pen.Alla stregua di tali accertamenti, era stata quindi avanzata ed accolta larichiesta di intercettazione dell’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] (RIT 883/2024)alla quale erano seguite proroghe essendo emerso un meccanismo di intestazionefittizia che vedeva coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](rispettivamente figlia e moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e il consulente [OSCURATO:PERSONA].Assume l’ufficio ricorrente che per le operazioni di intercettazione non èrichiesto che sia formalizzata una specifica imputazione del fatto oggetto diindagine, con la conseguenza che se nel corpo della richiesta del Pubblico Ministeroè descritta una condotta di reato sussumibile in una fattispecie per la quale èconsentita l’attività captativa e se la richiesta viene recepita dal giudice, leoperazioni medesime si radicano correttamente nell’ambito del “procedimento” giàesistente e sono pienamente utilizzabili.In altri termini, se l’origine causale dell’indizio consente di orientare le indagini,l’enucleazione della condotta delittuosa permette al giudice di vagliare la richiestadel pubblico ministero di “nuovi target” e poi le successive proroghe e rendeutilizzabili gli elementi successivi raccolti.Il giudizio sulla utilizzabilità, pertanto, non può essere assoluto e connesso allasola origine, ma “va compiuto decreto per decreto”.Erroneamente il Tribunale ha considerato la categoria dell’inutilizzabilità allastessa stregua della nullità con effetti “a cascata” sugli atti successivi, senzaoperare un “giudizio bipartito” che, da una parte, individui l’utilizzabilità ex art.270 cod. proc. pen. per fatti diversi da quelli dell’originario procedimento e,dall’altra, riconduca più correttamente alla disciplina degli artt. 266 e 267 codicedi rito l’attività successiva di intercettazione.Nella specie, è evidente come nell’ambito del medesimo n. 3835/24 RGNRcoesistono due diversi procedimenti in ciascuno dei quali sono state autorizzate eprorogate distinte operazioni di intercettazione la cui utilizzabilità va parametrataesclusivamente rispetto alla durata delle indagini preliminari, nel caso di speciecompiute in un tempo inferiore ad un anno rispetto alla emersione del primoindizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e pergenericità.2. Il Pubblico Ministero ricorrente assume che - ai fini della valutazione diutilizzabilità ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. dei risultati delle operazioni diintercettazione telefonica fondanti la gravità indiziaria a carico dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] – il Tribunale del riesame avrebbe dovuto operare una distinzione tra la primaconversazione intercettata nell’ambito delle indagini in corso a carico del gruppoSarcina dalla quale era emerso un indizio di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA](effettivamente inutilizzabile, ma costituente spunto investigativo che aveva datoluogo ad indagini patrimoniali) e le captazioni successive, autorizzate dal Giudiceper le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero il quale, sulla base diquegli accertamenti svolti, aveva delineato ed enucleato un autonomo delitto dicui all’art. 512 bis cod. pen. in capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA], tra cui al commercialistaMassimo [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, pertanto, nessun rilievo assume il fatto che le richiestedi autorizzazione o proroga ed i relativi decreti emessi dal Giudice per le indaginipreliminari non contenessero un formale capo di imputazione a carico deicomponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] poiché il “giudizio sulla utilizzabilità non puòessere assoluto e connesso alla sola origine, ma va compiuto decreto per decreto”,così si legge nel ricorso.Ebbene, proprio alla luce di tali prospettazioni e, segnatamente, della evocatanecessità di una valutazione “ decreto per decreto” , il Pubblico Ministero ricorrenteavrebbe dovuto non solo indicare il preciso momento dal quale le captazionidichiarate inutilizzabili erano da considerarsi, invece, autorizzate nel “medesimoprocedimento”, ma avrebbe dovuto anche materialmente allegare al ricorso sia lerichieste di autorizzazione originaria e di proroga indicanti, nell’ottica dellededuzioni proposte, il progressivo delinearsi delle ipotesi di reato iscritte a caricodel gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare all’indagato [OSCURATO:PERSONA], sia i relatividecreti autorizzativi e poi di proroga con i quali il Giudice per le indagini preliminariaveva ritenuto sussistenti gravi indizi per tali illeciti, in modo da ricostruire lasequenza procedimentale dell’intera attività captativa e verificare la fondatezza inconcreto del ricorso con il quale si deduce una supposta violazione dell’art. 270cod. proc. pen.A ciò il ricorrente non ha provveduto limitandosi a compiegare all’atto diimpugnazione una richiesta datata 25/10/2024 di proroga di intercettazione anchecon riferimento all’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] (indicato come autore didi [OSCURATO:PERSONA] e del tutto distinte da quelle riferibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA]), oltre al relativodecreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari nel quale vi è richiamointegrale ad un precedente provvedimento autorizzativo emesso il 05/08/2024, adimputazioni provvisorie elevate, tuttavia, esclusivamente a carico dei componentidi quest’ultimo gruppo e ad una annotazione di polizia giudiziaria ritenuta utile allaricostruzione dei “ fatti per cui si procede”.L’obbligo di specificità dei motivi prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen.imponeva, evidentemente, al ricorrente l'onere di indicare precisamente e diaccludere al ricorso, per evitare di proporre un’impugnazione generica e nonautosufficiente, tutti gli atti processuali necessari per ricostruire il progressivosviluppo procedimentale dell’attività captativa ed il suo contenuto.Il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica dellafondatezza dei motivi inerenti al prospettato errore in procedendo non esoneravail ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187,comma 2, cod. proc. pen., degli elementi a sostegno della dedotta utilizzabilitàdelle captazioni sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] onde consentire al collegiodi legittimità di valutare la denunciata violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. daparte del Tribunale del riesame.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora venga prospettata insede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è onere dellaparte che la deduce indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda edi allegare tali atti (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329, Sez.6, n. 18187 del 14/12/2017-dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007; Sez. 6, n. 36612del 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121; Sez.5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi,Rv. 284519).Analogo onere incombe al ricorrente che, al contrario, invochi l'utilizzabilitàdelle conversazioni intercettate nel caso in cui il giudice le abbia ritenuteinutilizzabili (Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA] edaltri, Rv.243243). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il giorno 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
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