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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22315/2026

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ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1922 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 622/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 384/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/20261.

La Corte d’appello di Torino ha respinto, con Nsumpeeros dei r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026compensate, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado che, in accoglimento parziale del ricorso diAddamo Daniele, aveva annullato un avviso di addebito da €8.085,89 e dichiarato inammissibile l’opposizione avverso unaltro avviso di addebito da € 388,94, entrambi per crediticontributivi iscritti a titolo della [OSCURATO:PERSONA] con lavoratoridipendenti.

L’opponente aveva lamentato la irregolarità dellanotifica ricevuta con mero messaggio PEC, non con modalitàproprie della notifica via PEC; l’INPS aveva precisato che sitrattava di note di rettifica emesse per recupero di beneficifruiti per l’assunzione di lavoratori disoccupati di lungo periodo(24 mesi) ex art. 118 L. 190/2014, non ricorrendone lecondizioni, per avere il datore debiti contributivi nonregolarizzati entro 15 giorni dall’invito rivoltogli dall’ente.In primo grado era stata dichiarata inammissibile l’opposizionesul secondo avviso, tardivamente impugnata rispetto alla datadi notifica, e dell’altra era stato accertato l’annullamento daparte di Agenzia Entrate Riscossione di tutte le cartelleesattoriali e la regolarizzazione di un avviso di addebito di €946,94.La Corte territoriale ha respinto le doglianze di INPS sulladecadenza e non conformità alla normativa DURC, perchécorrettamente dal primo giudice era stato ritenuto non provatoil credito in assenza di allegazioni di INPS e per un altro avvisov’era stata regolarizzazione (pagamento); per tali ragioni nonpotevano essere rivendicati nuovamente gli importi per i qualiil contribuente aveva perduto gli sgravi; inoltre, nulla era statoNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026allegato da INPS sul credito per sanzioni per morositàN uamenron doi r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/202620122.

Avverso la pronuncia ricorre per cassazione l’INPSaffidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resistecon controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza cameraledel 17 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico articolato motivo l’istituto ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 co.1175 e 1176 L.296/06, del DM30/1/2015 e degli artt. 118 e ss.

L. 190/2014 per avere laCorte d’appello ritenuto che non fosse venuto meno il dirittodel datore di lavoro agli sgravi goduti per i lavoratori assuntinonostante fosse stata raggiunta la prova che nel periodo difruizione vi fosse stato un inadempimento, sanato oltre iltermine concesso con l’invito a regolarizzare.

Rileva, invero,che il datore non può beneficiare degli sgravi ex art. 118qualora non abbia conseguito la regolarità contributiva, mentrepuò beneficare se l’adempimento tardivo sia stato regolarizzatoentro 15 giorni dall’invito.

Sostiene il ricorrente istituto che nonsia corretto quanto ritenuto dalla Corte di merito secondo cuil’annullamento dell’avviso di addebito faccia venir meno ilpresupposto per la perdita del diritto agli sgravi contributivi; ladisciplina della regolarità contributiva è condizione del dirittoagli sgravi, per contro, se manca la regolarità non si può fruiredegli sgravi e le somme trattenute vanno versate.

Rileva INPSche l’art. 3 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] richiede per la regolarità laricorrenza di 3 condizioni: correntezza degli adempimentiNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026mensili o comunque periodici, corrispondenza fra versaNmumeerno dtii r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026effettuati ed accertati, inesistenza di inadempienze in atto.Ogni regolarizzazione successiva è irrilevante.1.1 - L’istituto ricorrente rileva anche che nel suo motivo diappello aveva evidenziato che il contribuente, dopo avercontestato la regolarità delle notifiche via pec, aveva ammessoe documentato a pag. 5 del ricorso di aver ricevuto via pec uninvito a regolarizzare in data 14/5/2018 per una somma di €2.019,35 per pregresse irregolarità contributive, ostative alrilascio di un DURC, e chiedeva d’essere rimesso nei termini;però la Corte d’appello non aveva accertato se il pagamentofosse stato compiuto prima della notifica degli avvisi diaddebito, limitandosi a ritenere che vi fosse regolarità esussistesse il diritto agli sgravi, ancorché si trattasse di unadempimento tardivo.

Ma, sostiene il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], laregolarità contributiva non coincide con il concetto diadempimento dell’obbligazione contributiva, e quindi la suaesistenza va valutata con parametri diversi dall’adempimento,e ricorda che per giurisprudenza di legittimità (e richiama Cass.n.27107/18) non è consentita una regolarizzazione ex post ein qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio della norma tesaad assicurare la necessaria e costante regolarità contributivaquale presupposto dell’applicazione degli sgravi.2.

Nel controricorso l’Addamo evidenzia che la sua aziendaaveva regolarizzato i pagamenti, che era illegittima la richiestadi restituzione degli sgravi fruiti prima dell’accertamento, chel’INPS non aveva assolto all’onere probatorio su di séincombente circa l’avvenuto pagamento fuori termine.3.

Il ricorso è fondato.Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/20264.

La regolarità contributiva delle aziende, presuppostoN upmeerro diil r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026godimento di benefici contributivi (sgravi e agevolazioniprevisti dalla legislazione speciale) è disciplinata dai commi1175 e 1176 della L. 296/2006 e da successive disposizioniministeriali volte a regolamentare modalità, tempi e condizionidi rilascio di un documento di regolarità (DURC).

Il comma1175 prescrive che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i beneficinormativi e contributivi previsti dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, daparte dei datori di lavoro, del documento unico di regolaritàcontributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni dilavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispettodegli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelliregionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulatidalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e deilavoratori comparativamente più rappresentative sul pianonazionale”; il, successivo comma 1176 prescrive che “Condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti socialicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale, daemanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenutianalitici del documento unico di regolarità contributiva di cui alcomma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità dinatura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni dilavoro da non considerare ostative al rilascio del documentomedesimo.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui alpresente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni specialiNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026in materia di certificazione di regolarità contributiva nei Nsuemtetroo drii r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell'edilizia e dell’agricoltura”.

Nel caso in esame, occorreconsiderare in merito alla verifica ex DM 31/1/2015 dellaricorrenza delle condizioni legittimanti la corretta fruizione deibenefici contributivi in oggetto (quelli di cui all’art. 1 co. 118 L.190/2014), quanto previsto dall’art. 3 circa la sussistenza deirequisiti di regolarità la cui verifica (compiuta con le modalitàdel successivo art. 6) riguarda i pagamenti dovuti dall’impresain relazione ai lavoratori subordinati, a quelli impiegati concontratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ipagamenti dovuti dai lavoratori autonomi; al successivo art. 4la previsione regolamentare disciplina un sub-procedimento diregolarizzazione in caso di assenza di regolarità: “1.

Qualoranon sia possibile attestare la regolarità contributiva in temporeale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS,l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessatoo al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazioneanalitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degliEnti tenuti al controllo.

2. L'interessato, avvalendosi delleprocedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare lapropria posizione entro un termine non superiore a 15 giornidalla notifica dell'invito di cui al comma 1.

L'invito aregolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tuttele interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giornidall'interrogazione che lo ha originato.

3. La regolarizzazioneentro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato«pdf» di cui all'art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica ècomunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazioneNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026con indicazione degli importi a debito e delle cauNsumee ro ddii r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026irregolarità.”5.

Orbene, la richiesta di regolarizzazione promanante dalsoggetto (INPS) che, effettuata la verifica, abbia riscontrato lacarenza di una delle condizioni di regolarità contributiva (“ipagamenti dovuti” dice l’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero lecondizioni di regolarità dell’art. 5 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]:correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici,corrispondenza fra versamenti effettuati ed accertati,inesistenza di inadempienze in atto), apre le porte a duepossibili soluzioni successive all’invito notificato, impeditivo diulteriori verifiche: la regolarizzazione entro 15 giorni dallanotifica dell’invito a regolarizzare, la decorrenza del terminesenza tempestiva regolarizzazione.

La prima produce l’effettoconseguenziale di cui al terzo comma dell’art. 4 del DM31/1/15, ossia il rilascio del Documento unico di regolaritàcontributiva in formato “pdf” (recte, la regolarizzazione“genera” il DURC); la seconda produce l’effetto conseguenzialedel quarto comma dell’art. 4, ossia la risultanza negativa dellaverifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuatol’interrogazione, con indicazione degli importi a debito e dellecause di irregolarità.6.

La norma regolamentare tiene distinte le condizioni diregolarizzazione da quelle di non regolarizzazione; la prima sicollega al pagamento tempestivo entro 15 giorni dall’invitonotificato via pec, la seconda al mancato pagamento entro 15giorni, senza distinzione tra pagamento tardivo e omessopagamento.Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/20267.

Orbene, al mancato pagamento entro 15 gg. dall’inviNtoum enroo dni r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026si connette la regolarizzazione ma l’assenza di regolarità; restaconclamato un inadempimento nei termini sananti, o unadempimento tardivo, ma non v’è sanatoria e ripristino deglisgravi.

Tale effetto “sanante” si produce soltanto se il soggettoverificato paga nei termini indicati dall’art. 4 comma 3 del DM31/1/15, il che si traduce nella condizione di “regolarizzazione”,ossia di ripristino del presupposto di regolarità per fruire delleagevolazioni; se il pagamento è invece tardivo, esso soddisfa ilcredito ma non regolarizza, nel senso che il soggetto verificatonon può fruire dei benefici agevolativi connessi alla condizionedi regolarità contributiva.8.

In sintesi, un conto è il pagamento estintivo del debito, altroè la regolarizzazione contributiva quale presupposto per fruiredi sgravi, altro ancora è pagare il titolo esecutivo chepresuppone il recupero di sgravi per deceduti benefici.9.

A tale sistema procedimentale amministrativo si innestanodue considerazioni: l’oggetto del processo previdenziale, voltoad accertare diritti prima ancora di verificare la legittimità deglicaso in esame, il diritto a fruire delle agevolazioni in derogaall’obbligatorietà contributiva avente un costo sociale e dibilancio, e come tale suppone una stretta interpretazione cononere dimostrativo a carico del contribuente che invoca ilbeneficio in deroga a tale obbligo), e la possibilità per l’entecreditore di esigere le differenze contributive tra il dovutonell’importo integrale e senza sgravi ed il versato comprensivodi agevolazioni.

Tale ultima situazione viene in rilievo laddovesi contesti la validità della comunicazione di irregolarità; questaCorte ha precisato, con riferimento al precedente sistemaNumero registro generale 4783/2022disciplinato con DM 24/10/07, che “in tema di benefici Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 22315/2026contributivi, per la cui fruizione è richiesto -ai sensi dell'art. 1,Data pubblicazione 29/06/2026comma 1175, della L. n. 296 del 2006- il possesso deldocumento unico di regolarità contributiva (c.d.

Durc), lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delDurc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delledifferenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre2007, di natura eccezionale, può consentirsi unaregolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrastocon la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi” (Cass. sent. n. 27107/2018).

Edancora, “in tema di benefici contributivi per la cui fruizione èrichiesto, ex art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, ilpossesso del cd.

DURC (documento unico di regolaritàcontributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativaal suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilitàdelle differenze contributive dovutegli in conseguenzadell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore dilavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo attodi certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso dicontestazione, la verifica della reale consistenza delle situazionidi fatto e di diritto resta demandata all'accertamentogiudiziale” (Cass. ord. 30273/2021).10.

All’esito della compiuta disamina, tenuto conto dei principiinnanzi espressi e, in sintesi, che l’adempimento tardivo noncostituisce regolarizzazione, occorrono ulteriori accertamentisull’epoca, modalità ed oggetto dei pagamenti effettuati chenon automaticamente, per tutte le suesposte considerazioni,Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026sono forieri di una postuma regolarizzazione contribNuumteivroa d,i r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026dovendosi distinguere quanto avvenuto sotto il vigore dell’unoo dell’altro DM (2007 e 2015) ed anche se i relativi pagamentisiano avvenuti prima o dopo la scadenza del quindicesimogiorno dalla comunicazione di invito a regolarizzare, fermorestando che per i pagamenti non regolarizzanti, tardivi, nonv’è effetto sanante del pregresso sgravio.

Si demanda algiudice di rinvio di verificare se, alla luce dei suesposti principi,residuino esposizioni debitorie, ed in quali avvisi di addebitooriginariamente opposti permangano i crediti contributivi nonsgravati e non sanati, oltre che, in caso di irregolari notifichedelle note di credito, la permanenza della esigibilità degliindebiti benefici goduti.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza erinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Torino in diversa composizione.Roma, 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1922 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 622/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 384/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/20261. La Corte d’appello di Torino ha respinto, con Nsumpeeros dei r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026compensate, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado che, in accoglimento parziale del ricorso diAddamo Daniele, aveva annullato un avviso di addebito da €8.085,89 e dichiarato inammissibile l’opposizione avverso unaltro avviso di addebito da € 388,94, entrambi per crediticontributivi iscritti a titolo della [OSCURATO:PERSONA] con lavoratoridipendenti. L’opponente aveva lamentato la irregolarità dellanotifica ricevuta con mero messaggio PEC, non con modalitàproprie della notifica via PEC; l’INPS aveva precisato che sitrattava di note di rettifica emesse per recupero di beneficifruiti per l’assunzione di lavoratori disoccupati di lungo periodo(24 mesi) ex art. 118 L. 190/2014, non ricorrendone lecondizioni, per avere il datore debiti contributivi nonregolarizzati entro 15 giorni dall’invito rivoltogli dall’ente.In primo grado era stata dichiarata inammissibile l’opposizionesul secondo avviso, tardivamente impugnata rispetto alla datadi notifica, e dell’altra era stato accertato l’annullamento daparte di Agenzia Entrate Riscossione di tutte le cartelleesattoriali e la regolarizzazione di un avviso di addebito di €946,94.La Corte territoriale ha respinto le doglianze di INPS sulladecadenza e non conformità alla normativa DURC, perchécorrettamente dal primo giudice era stato ritenuto non provatoil credito in assenza di allegazioni di INPS e per un altro avvisov’era stata regolarizzazione (pagamento); per tali ragioni nonpotevano essere rivendicati nuovamente gli importi per i qualiil contribuente aveva perduto gli sgravi; inoltre, nulla era statoNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026allegato da INPS sul credito per sanzioni per morositàN uamenron doi r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/202620122. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione l’INPSaffidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resistecon controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza cameraledel 17 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico articolato motivo l’istituto ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 co.1175 e 1176 L.296/06, del DM30/1/2015 e degli artt. 118 e ss. L. 190/2014 per avere laCorte d’appello ritenuto che non fosse venuto meno il dirittodel datore di lavoro agli sgravi goduti per i lavoratori assuntinonostante fosse stata raggiunta la prova che nel periodo difruizione vi fosse stato un inadempimento, sanato oltre iltermine concesso con l’invito a regolarizzare. Rileva, invero,che il datore non può beneficiare degli sgravi ex art. 118qualora non abbia conseguito la regolarità contributiva, mentrepuò beneficare se l’adempimento tardivo sia stato regolarizzatoentro 15 giorni dall’invito. Sostiene il ricorrente istituto che nonsia corretto quanto ritenuto dalla Corte di merito secondo cuil’annullamento dell’avviso di addebito faccia venir meno ilpresupposto per la perdita del diritto agli sgravi contributivi; ladisciplina della regolarità contributiva è condizione del dirittoagli sgravi, per contro, se manca la regolarità non si può fruiredegli sgravi e le somme trattenute vanno versate. Rileva INPSche l’art. 3 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] richiede per la regolarità laricorrenza di 3 condizioni: correntezza degli adempimentiNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026mensili o comunque periodici, corrispondenza fra versaNmumeerno dtii r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026effettuati ed accertati, inesistenza di inadempienze in atto.Ogni regolarizzazione successiva è irrilevante.1.1 - L’istituto ricorrente rileva anche che nel suo motivo diappello aveva evidenziato che il contribuente, dopo avercontestato la regolarità delle notifiche via pec, aveva ammessoe documentato a pag. 5 del ricorso di aver ricevuto via pec uninvito a regolarizzare in data 14/5/2018 per una somma di €2.019,35 per pregresse irregolarità contributive, ostative alrilascio di un DURC, e chiedeva d’essere rimesso nei termini;però la Corte d’appello non aveva accertato se il pagamentofosse stato compiuto prima della notifica degli avvisi diaddebito, limitandosi a ritenere che vi fosse regolarità esussistesse il diritto agli sgravi, ancorché si trattasse di unadempimento tardivo. Ma, sostiene il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], laregolarità contributiva non coincide con il concetto diadempimento dell’obbligazione contributiva, e quindi la suaesistenza va valutata con parametri diversi dall’adempimento,e ricorda che per giurisprudenza di legittimità (e richiama Cass.n.27107/18) non è consentita una regolarizzazione ex post ein qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio della norma tesaad assicurare la necessaria e costante regolarità contributivaquale presupposto dell’applicazione degli sgravi.2. Nel controricorso l’Addamo evidenzia che la sua aziendaaveva regolarizzato i pagamenti, che era illegittima la richiestadi restituzione degli sgravi fruiti prima dell’accertamento, chel’INPS non aveva assolto all’onere probatorio su di séincombente circa l’avvenuto pagamento fuori termine.3. Il ricorso è fondato.Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/20264. La regolarità contributiva delle aziende, presuppostoN upmeerro diil r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026godimento di benefici contributivi (sgravi e agevolazioniprevisti dalla legislazione speciale) è disciplinata dai commi1175 e 1176 della L. 296/2006 e da successive disposizioniministeriali volte a regolamentare modalità, tempi e condizionidi rilascio di un documento di regolarità (DURC). Il comma1175 prescrive che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i beneficinormativi e contributivi previsti dalla normativa in materia dilavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, daparte dei datori di lavoro, del documento unico di regolaritàcontributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivicomprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni dilavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispettodegli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelliregionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulatidalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e deilavoratori comparativamente più rappresentative sul pianonazionale”; il, successivo comma 1176 prescrive che “Condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti socialicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale, daemanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenutianalitici del documento unico di regolarità contributiva di cui alcomma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità dinatura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni dilavoro da non considerare ostative al rilascio del documentomedesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui alpresente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni specialiNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026in materia di certificazione di regolarità contributiva nei Nsuemtetroo drii r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell'edilizia e dell’agricoltura”. Nel caso in esame, occorreconsiderare in merito alla verifica ex DM 31/1/2015 dellaricorrenza delle condizioni legittimanti la corretta fruizione deibenefici contributivi in oggetto (quelli di cui all’art. 1 co. 118 L.190/2014), quanto previsto dall’art. 3 circa la sussistenza deirequisiti di regolarità la cui verifica (compiuta con le modalitàdel successivo art. 6) riguarda i pagamenti dovuti dall’impresain relazione ai lavoratori subordinati, a quelli impiegati concontratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ipagamenti dovuti dai lavoratori autonomi; al successivo art. 4la previsione regolamentare disciplina un sub-procedimento diregolarizzazione in caso di assenza di regolarità: “1. Qualoranon sia possibile attestare la regolarità contributiva in temporeale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS,l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessatoo al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazioneanalitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degliEnti tenuti al controllo. 2. L'interessato, avvalendosi delleprocedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare lapropria posizione entro un termine non superiore a 15 giornidalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito aregolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tuttele interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giornidall'interrogazione che lo ha originato. 3. La regolarizzazioneentro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato«pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica ècomunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazioneNumero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026con indicazione degli importi a debito e delle cauNsumee ro ddii r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026irregolarità.”5. Orbene, la richiesta di regolarizzazione promanante dalsoggetto (INPS) che, effettuata la verifica, abbia riscontrato lacarenza di una delle condizioni di regolarità contributiva (“ipagamenti dovuti” dice l’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero lecondizioni di regolarità dell’art. 5 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]:correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici,corrispondenza fra versamenti effettuati ed accertati,inesistenza di inadempienze in atto), apre le porte a duepossibili soluzioni successive all’invito notificato, impeditivo diulteriori verifiche: la regolarizzazione entro 15 giorni dallanotifica dell’invito a regolarizzare, la decorrenza del terminesenza tempestiva regolarizzazione. La prima produce l’effettoconseguenziale di cui al terzo comma dell’art. 4 del DM31/1/15, ossia il rilascio del Documento unico di regolaritàcontributiva in formato “pdf” (recte, la regolarizzazione“genera” il DURC); la seconda produce l’effetto conseguenzialedel quarto comma dell’art. 4, ossia la risultanza negativa dellaverifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuatol’interrogazione, con indicazione degli importi a debito e dellecause di irregolarità.6. La norma regolamentare tiene distinte le condizioni diregolarizzazione da quelle di non regolarizzazione; la prima sicollega al pagamento tempestivo entro 15 giorni dall’invitonotificato via pec, la seconda al mancato pagamento entro 15giorni, senza distinzione tra pagamento tardivo e omessopagamento.Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/20267. Orbene, al mancato pagamento entro 15 gg. dall’inviNtoum enroo dni r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026si connette la regolarizzazione ma l’assenza di regolarità; restaconclamato un inadempimento nei termini sananti, o unadempimento tardivo, ma non v’è sanatoria e ripristino deglisgravi. Tale effetto “sanante” si produce soltanto se il soggettoverificato paga nei termini indicati dall’art. 4 comma 3 del DM31/1/15, il che si traduce nella condizione di “regolarizzazione”,ossia di ripristino del presupposto di regolarità per fruire delleagevolazioni; se il pagamento è invece tardivo, esso soddisfa ilcredito ma non regolarizza, nel senso che il soggetto verificatonon può fruire dei benefici agevolativi connessi alla condizionedi regolarità contributiva.8. In sintesi, un conto è il pagamento estintivo del debito, altroè la regolarizzazione contributiva quale presupposto per fruiredi sgravi, altro ancora è pagare il titolo esecutivo chepresuppone il recupero di sgravi per deceduti benefici.9. A tale sistema procedimentale amministrativo si innestanodue considerazioni: l’oggetto del processo previdenziale, voltoad accertare diritti prima ancora di verificare la legittimità deglicaso in esame, il diritto a fruire delle agevolazioni in derogaall’obbligatorietà contributiva avente un costo sociale e dibilancio, e come tale suppone una stretta interpretazione cononere dimostrativo a carico del contribuente che invoca ilbeneficio in deroga a tale obbligo), e la possibilità per l’entecreditore di esigere le differenze contributive tra il dovutonell’importo integrale e senza sgravi ed il versato comprensivodi agevolazioni. Tale ultima situazione viene in rilievo laddovesi contesti la validità della comunicazione di irregolarità; questaCorte ha precisato, con riferimento al precedente sistemaNumero registro generale 4783/2022disciplinato con DM 24/10/07, che “in tema di benefici Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 22315/2026contributivi, per la cui fruizione è richiesto -ai sensi dell'art. 1,Data pubblicazione 29/06/2026comma 1175, della L. n. 296 del 2006- il possesso deldocumento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delDurc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delledifferenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre2007, di natura eccezionale, può consentirsi unaregolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrastocon la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi” (Cass. sent. n. 27107/2018). Edancora, “in tema di benefici contributivi per la cui fruizione èrichiesto, ex art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, ilpossesso del cd. DURC (documento unico di regolaritàcontributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativaal suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilitàdelle differenze contributive dovutegli in conseguenzadell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore dilavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo attodi certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso dicontestazione, la verifica della reale consistenza delle situazionidi fatto e di diritto resta demandata all'accertamentogiudiziale” (Cass. ord. 30273/2021).10. All’esito della compiuta disamina, tenuto conto dei principiinnanzi espressi e, in sintesi, che l’adempimento tardivo noncostituisce regolarizzazione, occorrono ulteriori accertamentisull’epoca, modalità ed oggetto dei pagamenti effettuati chenon automaticamente, per tutte le suesposte considerazioni,Numero registro generale 4783/2022Numero sezionale 1922/2026sono forieri di una postuma regolarizzazione contribNuumteivroa d,i r accolta generale 22315/2026Data pubblicazione 29/06/2026dovendosi distinguere quanto avvenuto sotto il vigore dell’unoo dell’altro DM (2007 e 2015) ed anche se i relativi pagamentisiano avvenuti prima o dopo la scadenza del quindicesimogiorno dalla comunicazione di invito a regolarizzare, fermorestando che per i pagamenti non regolarizzanti, tardivi, nonv’è effetto sanante del pregresso sgravio. Si demanda algiudice di rinvio di verificare se, alla luce dei suesposti principi,residuino esposizioni debitorie, ed in quali avvisi di addebitooriginariamente opposti permangano i crediti contributivi nonsgravati e non sanati, oltre che, in caso di irregolari notifichedelle note di credito, la permanenza della esigibilità degliindebiti benefici goduti. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza erinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Torino in diversa composizione.Roma, 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 22315/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris