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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21275/2026

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te pro temporequale procuratrice di:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – SOC.

COOP, in persona del legale rappresentantepro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026PAOLO MONTERUBBIANESI,[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1114/2021depositata il 11/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 1114/2021, pubblicata in data 11 ottobre 2021,la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione degli appellatiNOIMA S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], harespinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] E DELdel Tribunale di Fermo n. 535/2017, pubblicata in data 14 agosto 2017.2.

Quest’ultima, a propria volta, aveva accolto l’opposizioneproposta dagli odierni intimati avverso il decreto ingiuntivo con il qualeera stato loro ingiunto – a [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale eda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualifideiussori - il pagamento della somma di €.47.230,61, quale saldodebitore dei conti correnti n. 10745, con apertura di fido, e n. 12101con fido anticipo transato.Il Tribunale, in particolare, aveva: I) revocato il decreto ingiuntivoopposto; II) condannato gli odierni intimati al pagamento in via solidaledella somma di €.42.566,71; III) in accoglimento della domandariconvenzionale proposta con l’opposizione, dichiarato la responsabilitàextracontrattuale della banca convenuta per l’applicazione di interessiusurari in entrambi i rapporti in 4 trimestri; IV) condannato la BancaSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026al pagamento in favore di ciascuno degli opponenti della somma di€.10.000,00 a titolo di risarcimento del danno; V) sempre inaccoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarato laresponsabilità contrattuale della banca per l’illegittimo esercizio deldiritto di recesso dai predetti rapporti e della conseguente segnalazionealla Centrale dei Rischi della società garantita, condannandola banca alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di €.30.000.3.

La Corte d’appello di Ancona, nel respingere il gravame, ha, insintesi, condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primecure, e quindi ha:− ritenuto illegittimo e arbitrario il recesso della banca, in quantocontrario a buona fede e correttezza, osservando che, a frontedella richiesta formulata dalla Banca nel gennaio 2015 dirientrare nei limiti del fido e di fornire la documentazioneriduzione del capitale sociale di cui al menzionato art. 2446c.c., sia il parziale ripianamento dello scoperto sia le risultanzedi bilancio al 31 dicembre 2014 – “recanti un utile di eserciziosia pur esiguo in luogo della consueta perdita da portare anuovo” – sia la persistenza delle garanzie personali prestatedai soci, costituivano “tutti degli elementi da cui desumere ilragionevole convincimento degli appellati di aver soddisfatto lerichieste della banca di rientro dal comunicato sconfinamentoe di essere riusciti a garantirsi la continuazione del rapporto”,risultando quindi il recesso della Banca contrario a buona fede− ritenuto conseguentemente sussistente un danno arrecato allasocietà – in quanto emergente dai dati di bilancio – e condivisola liquidazione in via equitativa operata dal Tribunale;Sez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026− confermato la responsabilità extracontrattuale della Banca inrelazione al superamento del tasso soglia di legge, affermandola correttezza del criterio di calcolo del TEG secondo il metodo“108/96” adottato dal giudice di prime cure;− conseguentemente ritenuto un “elevato grado di attendibilitàdell’accertamento del danno” desumibile da una periziacontabile.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancoraricorre [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – SOC.

COOP e, per essa, la procuratrice conrappresentanza BCC – [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], nella persona del procuratoreMASSIMILIANO [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], GIANLUCA SANTARELLIsono rimasti intimati.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1845,1186, 1375, 1175, 1322 c.c. in relazione agli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484, primo comma, n. 4), c.c.

“e conseguente nullità dellasentenza per vizio motivazionale”, “per avere la Corte territorialedichiarato “illegittimi, contrari a buona fede e correttezza ed arbitrari ilrecesso e la revoca degli affidamenti esercitati dalla Banca nei confrontidella correntista [OSCURATO:PERSONA]”, fondati sulla avvenuta riduzione delSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] al di sotto del limite legale e sulle mancateazioni e delibere sociali tassativamente imposte alla stessa dagliartt.2446-2447, 2482 TER e 2484 , I° c. n°4, CC”.Si censura la decisione impugnata, argomentando che il recessocomunicato dall’odierna ricorrente risultava fondato sulla perditaintegrale del capitale sociale della società debitrice principale e sullamancata adozione delle iniziative obbligatorie previste dalla normativasocietaria.Evidenzia, quindi, il ricorso, che tali circostanze risultavano idoneea integrare giusta causa di recesso ex art. 1845 c.c.Argomenta, conseguentemente, che la Corte territoriale, con lapropria decisione avrebbe disatteso la disciplina inderogabile sulcapitale sociale; valorizzato elementi giuridicamente irrilevanti - comela tolleranza in ordine ai protratti sconfinamento, il parziale rientro sulloscoperto, l’utile di esercizio di un bilancio che peraltro era statoapprovato in epoca successiva alla comunicazione del recesso- etravisato il rapporto tra buona fede e norme imperative, adottando unamotivazione viziata, e quindi nulla, per aver omesso di considerare glieffetti derivanti dagli artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 115-116-2697 cc ed artt. 112- 132 cpc, ai sensidell’art.360, I° comma, n° 4 e 5 cpc per omesso esame circa un fattodecisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti econseguente nullità della sentenza per vizio e difetto motivazionale”,“per avere la Corte territoriale omesso di considerare un fatto decisivodel giudizio, contenuto nel documento n° 14 , verbale di assembleasocietaria [OSCURATO:SOCIETA] del 24-6-14 deliberante l’avvenuto azzeramentodel capitale sociale e la riduzione dello stesso oltre il limite legale, cheavrebbe determinato un esito diverso della controversia.”.Sez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/20261.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3, 4, 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1845, 1175, 1375 c.c., inrelazione con gli artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c.

“e conseguente nullitàdella sentenza per vizio e difetto motivazionale”, “per avere la Corteterritoriale dichiarato la responsabilità contrattuale della Banca pererronea applicazione ed interpretazione del concetto di giusta causa dicui agli artt.1845, 1175-1375 CC , laddove la Banca si era invecela riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.”.Si censura la decisione della Corte territoriale in quantoquest’ultima avrebbe affermato la responsabilità dell’odiernaricorrente, nonostante quest’ultima avesse esercitato il recesso inpresenza di una giusta causa.La Corte d’appello, argomenta il ricorso, avrebbe seguito una noncorretta interpretazione del criterio della giusta causa ed avrebbedovevano essere allegati e provati dal danneggiato”, laddove talielementi “non erano stati allegati, né comprovati dagli opponenti nelgiudizio di primo grado”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2056 cc in relazione agli artt. 1223-1226 cc, artt.2697-2729 cc in relazione agli artt.115 132 cpc, ai sensi dell’art.360,I°c. n°3 cpc e nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n°4 cpcin relazione all’art.360, I°c. n°4 cpc”, “per avere la Corte territorialeliquidato il danno in via equitativa per responsabilità contrattuale dellaBanca, in assenza totale di prova ed allegazione , sulla base di elementinon costituenti presunzioni, fondando altresì la decisione sumotivazione assente, apparente e contraddittoria.”Sez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026Si censura la decisione impugnata in relazione al riconoscimento deldanno da responsabilità contrattuale.Deduce il ricorso che detto danno è stato riconosciuto è statoriconosciuto in assenza di prova e sulla base di presunzioni nonqualificate, peraltro adottando una motivazione apparente, in quantobasata sul richiamo generico a “dati di bilancio”).1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2056-2697-1223- 1226 cc in relazione agli artt.115-132 cpc ai sensi dell’art.360, I°c. n°3 cpc e conseguente nullitàdella sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell’art.360, I°comma,n°4 cpc”, “per avere la Corte territoriale liquidato il danno perresponsabilità extracontrattuale della Banca in mancanza di prova deldanno ex artt. 115 CPC e 2697 CC e di qualsiasi indicazione in ordineai criteri di liquidazione adottati, con conseguente difetto dimotivazione sorreggente la statuizione”.Oggetto delle censure è, questa volta, il riconoscimento che ladecisione impugnata ha fatto del danno extracontrattuale persuperamento del tasso-soglia di legge.Deduce il ricorso che tale riconoscimento è avvenuto senza provadell’esistenza del danno, senza indicare criteri di liquidazione e conduplicazione del pregiudizio già risarcito a titolo contrattuale,adottando una motivazione apparente e violando gli artt. 1226 e 2697c.c.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce “violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc in relazione alla legge n.108/96, e conseguente nullità della sentenza per vizio di motivazioneai sensi dell’art.360, I°comma, n°4 cpc”, “per avere la Corte territorialeconfermato la decisione di primo grado ed accertato lo sforamentosopravvenuto del tasso soglia antiusura della banca utilizzando ilSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026calcolo “TEG con metodo 108/96” in assenza di allegazione e/oacquisizione dei [OSCURATO:PERSONA] relativi al periodo dal 2009 al 2015e quindi, in violazione degli stessi.”.Si censura l’accertamento del superamento del tasso sogliamediante applicazione del metodo “TEG 108/96”.Argomenta la ricorrente che tale accertamento sarebbe avvenutoin assenza della produzione dei decreti ministeriali di riferimento, nonpotendo operare per tali atti il principio iura novit curia.3.

Il ricorso merita accoglimento pressoché integrale.3.1.

Il primo ed il terzo motivo devono essere esaminaticongiuntamente – essendo riferiti il primo al tema della legittimità omeno del recesso ed il terzo al profilo delle conseguenze di tale recessosul piano della responsabilità - e risultano fondati quanto al dedottovizio motivazionale.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di affermare la contrarietàa buona fede del recesso operato dalla banca in relazione ai rapporticon la debitrice principale – e quindi la correlata responsabilità - sullabase di tre ragioni, e cioè: il parziale ripianamento del precedentescoperto; le risultanze del bilancio 2014, che, secondo la Corte,recavano indici positivi; il persistere delle garanzie personali rilasciatedai fideiussori.Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, tuttavia, viene apresentare tali carenze ed incongruità da rendere la motivazioneobiettivamente perplessa ed incomprensibile - come argomentato nelricorso - a cominciare dalla stessa articolazione sintattica del passaggiomotivazionale fondamentale della decisione, passaggio che appareopportuno riprodurre:“reputa la Corte che la richiesta rivolta nel gennaio 2015 dalla banca atutti gli odierni appellati di rientrare nei limiti del fido e di fornire laSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026documentazione attestante le intenzioni dei soci di attivare ilmeccanismo della riduzione del capitale sociale di cui al menzionatoart. 2446 c.c., unitamente [enfasi aggiunta: n.d.r.] alle circostanzedell’avvenuto parziale ripianamento dello scoperto con il versamentoeseguito il successivo 3.02.2015, nonché delle risultanze di bilancio al31.12.2014, recanti un utile di esercizio sia pur esiguo in luogo dellaconsueta perdita da portare a nuovo, oltre alle immutate garanziepersonali prestate dai soci, costituiscano tutti degli elementi da cuidesumere il ragionevole convincimento degli appellati di aversoddisfatto le richieste della banca di rientro dal comunicatosconfinamento e di essere riusciti a garantirsi la continuazione delrapporto”.È agevole osservare, infatti, che il lemma “unitamente” vieneimpiegato dalla motivazione per collegare due profili – la richiesta dellaBanca, da un lato, i profili valorizzati dalla stessa Corte a favore degliintimati, dall’altro – che in realtà non potevano essere letti in modocumulativo, ma si ponevano in un evidente nesso di contrapposizione,dal momento che la richiesta di rientro dall’esposizione e di attivazionedel meccanismo di ricostituzione del capitale sociale in alcun modopoteva costituire elemento a favore degli odierni intimati ed anziavrebbe potuto in teoria costituire fattore idoneo a legittimare lasuccessiva iniziativa di recesso dell’odierna ricorrente.È quindi manifesto che la valutazione cumulativa di profili di segnoevidentemente opposto vale già di per sé a palesare aspetti dicontraddittorietà della motivazione; aspetti che risultano ulteriormenteaccresciuti ove si esaminino nel dettaglio le singole argomentazionicontenute nella decisione impugnata.Quanto al primo dei profili da quest’ultima valorizzati – e cioè il“parziale ripianamento dello scoperto” – si deve infatti osservare cheSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026la Corte territoriale si è limitata ad un mero richiamo alla motivazionedella decisione di prime cure nella parte in cui la stessa menzionava unversamento di € 18.500,00 (pag. 6), senza in alcun modo svilupparetale fugace considerazione.Si osserva, tuttavia, che la generica asserzione della Corte risultamatematicamente inconciliabile con lo stesso esito del giudizio di primecure che, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per l’importo di €47.230,61, aveva poi comunque accertato un credito dell’odiernaricorrente di € 42.566,71.A fronte di questi dati di partenza, quindi, risulta assolutamentenon comprensibile il motivo per cui la Corte territoriale è giunta allaconclusione per cui un versamento - comunque parziale e,apparentemente, eroso in significativa parte da altre passività in epocasuccessiva – poteva risultare idoneo sia a determinare un affidamentodella debitrice nella prosecuzione del rapporto sia ad evidenziare profilidi non conformità a correttezza nella scelta dell’istituto di credito direcedere dai rapporti in essere.Quanto al secondo dei profili dedotti – e cioè le risultanze delbilancio 2014 – la Corte territoriale non si è neppure peritata dievidenziare, nel proprio percorso argomentativo, se tale bilanciopotesse essere esaminato dall’odierna ricorrente – cioè fossedepositato – alla data di esercizio del recesso e cioè il 14 maggio 2015.Circostanza, questa, che il ricorso contesta ma che nella specierileva non come omesso accertamento in fatto, quanto come carenzadi un fondamentale passaggio logico della motivazione.Quest’ultima, infatti, avrebbe potuto basare l’affermazione dellacontrarietà a buona fede di un recesso esercitato a fronte di dati dibilancio positivi – peraltro dalla Corte territoriale individuati con untelegrafico “utile di esercizio sia pur esiguo” – solo dopo averSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026evidenziato come premessa logica che tali dati erano a disposizionedell’istituto di credito al momento del recesso.Quanto al terzo dei profili valorizzati dalla decisione impugnata – ecioè il persistere delle garanzie personali – risulta inevitabile rilevareuna ulteriore carenza motivazionale, in quanto la decisione impugnataneppure viene ad esplicitare per quale motivo le “immutate garanziepersonali prestate dai soci” avrebbero dovuto evidenziare la contrarietàa buona fede di un recesso esercitato a fronte di un deterioramentodelle condizioni patrimoniali del debitore principale, e cioè del soggettoche aveva in essere i rapporti con l’istituto di credito, sol che siconsideri la ben diversa regola che viene ad essere enunciata dall’art.1956 c.c.Si giunge, in tal modo, ad una radicale lacuna di fondo dell’impiantomotivazionale della sentenza impugnata, e cioè all’assenza diqualsivoglia argomentazione riferita alla tematica della riduzione delcapitale della debitrice principale al di sotto del limite legale.La sentenza della Corte di Ancona, cioè, nulla ha motivato sul puntoné per accertare in fatto che il profilo dedotto era infondato né – unavolta ritenuta invece sussistente la circostanza – per escludere una suapossibile rilevanza ai fini della valutazione della condotta dell’istituto dicredito.Né può ritenersi che sul punto la decisione impugnata possa trovareintegrazione nella lunga teoria di affermazioni di principio che dellamotivazione vera e propria costituiscono premessa (pagg. 5 e 6), inquanto tali affermazioni – al di là della correttezza o meno delle stesse(si pensi all’asserzione per cui il recesso della Banca sarebbe legittimosolo a fronte di una situazione di dissesto della società debitriceprincipale, affermazione del tutto in contrasto con le regole generali diSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 11 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026gestione dell’attività creditizia) – non risultano in alcun modo collegateall’analisi del caso concreto.L’inevitabile conclusione, quindi, è che la decisione impugnata vienea fondarsi su un impianto motivazionale che, in virtù delle radicalicarenze che lo affliggono, risulta irrimediabilmente perplesso edincomprensibile, non consentendo quindi di cogliere le ragioni effettivedella decisione.Carenza, questa, che legittima l’esercizio, da parte di questa Corte,del c.d.

“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, daultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.7090 del 03/03/2022) e comporta l’accoglimento dei due motivi diricorso qui esaminati.3.2.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo.3.3.

Fondato risulta anche il quarto motivo di ricorso.Anche in questo caso, infatti, si deve rilevare una evidente assenzadi concreta motivazione in ordine alla liquidazione del danno derivantedall’esercizio del recesso.A venire in rilievo non è l’astratta possibilità – argomentata dalladecisione impugnata - di procedere alla liquidazione del danno in viaequitativa.Vengono invece in rilievo, da un lato, la regola per cui laliquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dellasua esistenza (cfr., in via esemplificativa, Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.21607 del 28/07/2025; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del18/03/2022; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021) e,Sez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 12 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall’altro lato, e quale riflesso del primo profilo, una radicale carenzamotivazionale.La Corte territoriale, infatti, parte dalla premessa per cui il dannosarebbe di difficile determinazione ma dovrebbe ritenersi sussistentein quanto “ha impedito di onorare i debiti esistenti, determinando ilblocco delle operazioni di acquisto e di vendita, nonché (sotto il profilodel danno all’immagine) reso alquanto difficoltoso il regolarepagamento degli stipendi del personale dipendente, dei canoni dilocazione, delle materie prime e delle utenze, fino a tale momentoeseguito attingendo -se necessario- alle disponibilità oggetto del fidoaccordato, oltre all’aver precluso di poter ottenere credito presso altrebanche”.Già quest’asserzione, in realtà, evidenzia un profilo diincompletezza motivazionale, perché la decisione impugnata nonesplica da quali elementi abbia desunto i dati fattuali che pone alla basedell’affermazione circa la sussistenza dell’an del danno, se non con unmero riferimento a non meglio specificati “dati di bilancio”.È agevole osservare, allora, che, in realtà, la motivazione dellaCorte d’appello assume carattere quasi sibilino e financocontraddittorio giacché, se è ai dati di bilancio che si è fatto riferimentoper affermare l’esistenza del danno, è sulla base degli stessi dati cheera lecito attendersi che avvenisse anche la quantificazione del dannomedesimo.Non sono in discussione – si badi bene – né il giudizio di fatto né lavalutazione delle prove che sono rimessi al giudice del merito; è indiscussione la motivazione che comunque deve sorreggere tali giudizi,i quali sono insindacabili in quanto, appunto, siano sorretti da unamotivazione che si sottragga al già richiamato “minimo costituzionale”del sindacato di legittimità.Sez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 13 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ove, poi, si consideri che, nel proprio prosieguo, la motivazioneviene ad affermare la correttezza della quantificazione del dannooperata dal giudice di prime cure “in ragione delle dimensioni medio-piccole dell’impresa, della categoria merceologica di appartenenza edell’entità complessiva del fido, non potendo essa -per la suaconnotazione operativa e strutturale- prescindere dal credito bancario(…)” si constata un ulteriore iato argomentativo, in quanto si passadalla valorizzazione dei dati di bilancio alla valorizzazione di altri profili– ancora una volta apoditticamente enumerati – che nulla hanno a chevedere con quella che risultava essere l’originaria fonte probatoria deldanno.Inevitabile conclusione è quella per cui, ancora una volta ci simisura con una motivazione irrimediabilmente carente econtraddittoria ed inidonea a consentire la ricostruzione dell’iterdecisionale, come tale, quindi, obiettivamente incomprensibile3.4.

Fondato, ancora, è il quinto motivo, relativo, questa volta alriconoscimento del danno da responsabilità extracontrattuale.Ancora una volta, infatti, si deve constatare la fondatezza delladoglianza dell’odierna ricorrente in ordine alla sussistenza del viziomotivazionale.Vizio che, nella specie, risulta ancora più evidente, in quanto su talespecifico punto la decisione impugnata sfocia nella vera e propriaapoditticità – “va, altresì, considerato l’elevato grado di attendibilitàdell’accertamento del danno quale fonte della responsabilità dichiarataa carico della banca appellante” – e quindi nel carattere radicalmenteapparente della motivazione.3.5.

Il sesto motivo merita parimenti accoglimento.Tale esito, tuttavia, non deriva dalla fondatezza della tesi formulatadalla ricorrente nel motivo medesimo, in quanto tale tesi non tieneSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 14 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026conto dell’insegnamento di questa Corte per cui, in tema di usura, idecreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medicostituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto cheintegrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nelcomporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essereconosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delleparti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 31422 del 02/12/2025; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022).Rammenta, tuttavia, questa Corte che il giudice di legittimità puòritenere fondata la questione sollevata nel ricorso per una ragionegiuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio,con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base deifatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con ilprincipio di monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delleeccezioni in senso stretto, risultando conseguentemente esclusa lapossibilità di rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta lamodifica della domanda per come definita nelle fasi di merito ol'integrazione di un'eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 27704 del 03/12/2020; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18775 del28/07/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n.19132 del 29/09/2005).Operato tale richiamo, si deve osservare che la decisione impugnataha ritenuto fondate le pretese degli odierni intimati in ordine allasussistenza di un superamento del tasso-soglia di legge per gliinteressi, facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnicad’ufficio che, tuttavia, aveva determinato detto superamento inrelazione a singoli trimestri di operatività dei due rapporti in essere eSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 15 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026– soprattutto - nel corso dell’operatività medesima, senza che, invece,risulti evidenziato un superamento di tale tasso soglia al momento dellapattuizione originaria degli interessi.In sintesi, quindi, la Corte d’appello è venuta a confermare ladecisione di prime cure nella parte in cui quest’ultima aveva conferitorilevanza alla c.d.

“usura sopravvenuta”.Premesso, a questo punto, che ci si misura con un fatto per comeaccertato nelle fasi di merito e che la valutazione dello stesso non vienead alterare le deduzioni originarie dell’odierna ricorrente, si osservache, così facendo la Corte territoriale si è posta in netto contrasto conl’orientamento che questa Corte ha assunto sulla base dell’art. 1,comma 1, D.L. n. 394/2000 - di interpretazione autentica dell'art. 644c.p., e art. 1815 c.c., secondo comma, come modificati dalla L. n.108/1996 – e con la conseguente affermazione della non configurabilitàdella c.d.

“usura sopravvenuta” (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 24675 del19/10/2017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18227 del 2024; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 32706 del 2025).4.

Il ricorso va pertanto integralmente accolto con esclusione delsolo terzo motivo, assorbito.Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, laquale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso, per quanto di ragione;cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.Sez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 16 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro temporequale procuratrice di:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – SOC. COOP, in persona del legale rappresentantepro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026PAOLO MONTERUBBIANESI,[OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1114/2021depositata il 11/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1114/2021, pubblicata in data 11 ottobre 2021,la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione degli appellatiNOIMA S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], harespinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] E DELdel Tribunale di Fermo n. 535/2017, pubblicata in data 14 agosto 2017.2. Quest’ultima, a propria volta, aveva accolto l’opposizioneproposta dagli odierni intimati avverso il decreto ingiuntivo con il qualeera stato loro ingiunto – a [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale eda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualifideiussori - il pagamento della somma di €.47.230,61, quale saldodebitore dei conti correnti n. 10745, con apertura di fido, e n. 12101con fido anticipo transato.Il Tribunale, in particolare, aveva: I) revocato il decreto ingiuntivoopposto; II) condannato gli odierni intimati al pagamento in via solidaledella somma di €.42.566,71; III) in accoglimento della domandariconvenzionale proposta con l’opposizione, dichiarato la responsabilitàextracontrattuale della banca convenuta per l’applicazione di interessiusurari in entrambi i rapporti in 4 trimestri; IV) condannato la BancaSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026al pagamento in favore di ciascuno degli opponenti della somma di€.10.000,00 a titolo di risarcimento del danno; V) sempre inaccoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarato laresponsabilità contrattuale della banca per l’illegittimo esercizio deldiritto di recesso dai predetti rapporti e della conseguente segnalazionealla Centrale dei Rischi della società garantita, condannandola banca alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di €.30.000.3. La Corte d’appello di Ancona, nel respingere il gravame, ha, insintesi, condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primecure, e quindi ha:− ritenuto illegittimo e arbitrario il recesso della banca, in quantocontrario a buona fede e correttezza, osservando che, a frontedella richiesta formulata dalla Banca nel gennaio 2015 dirientrare nei limiti del fido e di fornire la documentazioneriduzione del capitale sociale di cui al menzionato art. 2446c.c., sia il parziale ripianamento dello scoperto sia le risultanzedi bilancio al 31 dicembre 2014 – “recanti un utile di eserciziosia pur esiguo in luogo della consueta perdita da portare anuovo” – sia la persistenza delle garanzie personali prestatedai soci, costituivano “tutti degli elementi da cui desumere ilragionevole convincimento degli appellati di aver soddisfatto lerichieste della banca di rientro dal comunicato sconfinamentoe di essere riusciti a garantirsi la continuazione del rapporto”,risultando quindi il recesso della Banca contrario a buona fede− ritenuto conseguentemente sussistente un danno arrecato allasocietà – in quanto emergente dai dati di bilancio – e condivisola liquidazione in via equitativa operata dal Tribunale;Sez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026− confermato la responsabilità extracontrattuale della Banca inrelazione al superamento del tasso soglia di legge, affermandola correttezza del criterio di calcolo del TEG secondo il metodo“108/96” adottato dal giudice di prime cure;− conseguentemente ritenuto un “elevato grado di attendibilitàdell’accertamento del danno” desumibile da una periziacontabile.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancoraricorre [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – SOC. COOP e, per essa, la procuratrice conrappresentanza BCC – [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], nella persona del procuratoreMASSIMILIANO [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], GIANLUCA SANTARELLIsono rimasti intimati.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1845,1186, 1375, 1175, 1322 c.c. in relazione agli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484, primo comma, n. 4), c.c. “e conseguente nullità dellasentenza per vizio motivazionale”, “per avere la Corte territorialedichiarato “illegittimi, contrari a buona fede e correttezza ed arbitrari ilrecesso e la revoca degli affidamenti esercitati dalla Banca nei confrontidella correntista [OSCURATO:PERSONA]”, fondati sulla avvenuta riduzione delSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] al di sotto del limite legale e sulle mancateazioni e delibere sociali tassativamente imposte alla stessa dagliartt.2446-2447, 2482 TER e 2484 , I° c. n°4, CC”.Si censura la decisione impugnata, argomentando che il recessocomunicato dall’odierna ricorrente risultava fondato sulla perditaintegrale del capitale sociale della società debitrice principale e sullamancata adozione delle iniziative obbligatorie previste dalla normativasocietaria.Evidenzia, quindi, il ricorso, che tali circostanze risultavano idoneea integrare giusta causa di recesso ex art. 1845 c.c.Argomenta, conseguentemente, che la Corte territoriale, con lapropria decisione avrebbe disatteso la disciplina inderogabile sulcapitale sociale; valorizzato elementi giuridicamente irrilevanti - comela tolleranza in ordine ai protratti sconfinamento, il parziale rientro sulloscoperto, l’utile di esercizio di un bilancio che peraltro era statoapprovato in epoca successiva alla comunicazione del recesso- etravisato il rapporto tra buona fede e norme imperative, adottando unamotivazione viziata, e quindi nulla, per aver omesso di considerare glieffetti derivanti dagli artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 115-116-2697 cc ed artt. 112- 132 cpc, ai sensidell’art.360, I° comma, n° 4 e 5 cpc per omesso esame circa un fattodecisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti econseguente nullità della sentenza per vizio e difetto motivazionale”,“per avere la Corte territoriale omesso di considerare un fatto decisivodel giudizio, contenuto nel documento n° 14 , verbale di assembleasocietaria [OSCURATO:SOCIETA] del 24-6-14 deliberante l’avvenuto azzeramentodel capitale sociale e la riduzione dello stesso oltre il limite legale, cheavrebbe determinato un esito diverso della controversia.”.Sez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/20261.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3, 4, 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1845, 1175, 1375 c.c., inrelazione con gli artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c. “e conseguente nullitàdella sentenza per vizio e difetto motivazionale”, “per avere la Corteterritoriale dichiarato la responsabilità contrattuale della Banca pererronea applicazione ed interpretazione del concetto di giusta causa dicui agli artt.1845, 1175-1375 CC , laddove la Banca si era invecela riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.”.Si censura la decisione della Corte territoriale in quantoquest’ultima avrebbe affermato la responsabilità dell’odiernaricorrente, nonostante quest’ultima avesse esercitato il recesso inpresenza di una giusta causa.La Corte d’appello, argomenta il ricorso, avrebbe seguito una noncorretta interpretazione del criterio della giusta causa ed avrebbedovevano essere allegati e provati dal danneggiato”, laddove talielementi “non erano stati allegati, né comprovati dagli opponenti nelgiudizio di primo grado”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2056 cc in relazione agli artt. 1223-1226 cc, artt.2697-2729 cc in relazione agli artt.115 132 cpc, ai sensi dell’art.360,I°c. n°3 cpc e nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n°4 cpcin relazione all’art.360, I°c. n°4 cpc”, “per avere la Corte territorialeliquidato il danno in via equitativa per responsabilità contrattuale dellaBanca, in assenza totale di prova ed allegazione , sulla base di elementinon costituenti presunzioni, fondando altresì la decisione sumotivazione assente, apparente e contraddittoria.”Sez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026Si censura la decisione impugnata in relazione al riconoscimento deldanno da responsabilità contrattuale.Deduce il ricorso che detto danno è stato riconosciuto è statoriconosciuto in assenza di prova e sulla base di presunzioni nonqualificate, peraltro adottando una motivazione apparente, in quantobasata sul richiamo generico a “dati di bilancio”).1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2056-2697-1223- 1226 cc in relazione agli artt.115-132 cpc ai sensi dell’art.360, I°c. n°3 cpc e conseguente nullitàdella sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell’art.360, I°comma,n°4 cpc”, “per avere la Corte territoriale liquidato il danno perresponsabilità extracontrattuale della Banca in mancanza di prova deldanno ex artt. 115 CPC e 2697 CC e di qualsiasi indicazione in ordineai criteri di liquidazione adottati, con conseguente difetto dimotivazione sorreggente la statuizione”.Oggetto delle censure è, questa volta, il riconoscimento che ladecisione impugnata ha fatto del danno extracontrattuale persuperamento del tasso-soglia di legge.Deduce il ricorso che tale riconoscimento è avvenuto senza provadell’esistenza del danno, senza indicare criteri di liquidazione e conduplicazione del pregiudizio già risarcito a titolo contrattuale,adottando una motivazione apparente e violando gli artt. 1226 e 2697c.c.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce “violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc in relazione alla legge n.108/96, e conseguente nullità della sentenza per vizio di motivazioneai sensi dell’art.360, I°comma, n°4 cpc”, “per avere la Corte territorialeconfermato la decisione di primo grado ed accertato lo sforamentosopravvenuto del tasso soglia antiusura della banca utilizzando ilSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026calcolo “TEG con metodo 108/96” in assenza di allegazione e/oacquisizione dei [OSCURATO:PERSONA] relativi al periodo dal 2009 al 2015e quindi, in violazione degli stessi.”.Si censura l’accertamento del superamento del tasso sogliamediante applicazione del metodo “TEG 108/96”.Argomenta la ricorrente che tale accertamento sarebbe avvenutoin assenza della produzione dei decreti ministeriali di riferimento, nonpotendo operare per tali atti il principio iura novit curia.3. Il ricorso merita accoglimento pressoché integrale.3.1. Il primo ed il terzo motivo devono essere esaminaticongiuntamente – essendo riferiti il primo al tema della legittimità omeno del recesso ed il terzo al profilo delle conseguenze di tale recessosul piano della responsabilità - e risultano fondati quanto al dedottovizio motivazionale.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di affermare la contrarietàa buona fede del recesso operato dalla banca in relazione ai rapporticon la debitrice principale – e quindi la correlata responsabilità - sullabase di tre ragioni, e cioè: il parziale ripianamento del precedentescoperto; le risultanze del bilancio 2014, che, secondo la Corte,recavano indici positivi; il persistere delle garanzie personali rilasciatedai fideiussori.Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, tuttavia, viene apresentare tali carenze ed incongruità da rendere la motivazioneobiettivamente perplessa ed incomprensibile - come argomentato nelricorso - a cominciare dalla stessa articolazione sintattica del passaggiomotivazionale fondamentale della decisione, passaggio che appareopportuno riprodurre:“reputa la Corte che la richiesta rivolta nel gennaio 2015 dalla banca atutti gli odierni appellati di rientrare nei limiti del fido e di fornire laSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026documentazione attestante le intenzioni dei soci di attivare ilmeccanismo della riduzione del capitale sociale di cui al menzionatoart. 2446 c.c., unitamente [enfasi aggiunta: n.d.r.] alle circostanzedell’avvenuto parziale ripianamento dello scoperto con il versamentoeseguito il successivo 3.02.2015, nonché delle risultanze di bilancio al31.12.2014, recanti un utile di esercizio sia pur esiguo in luogo dellaconsueta perdita da portare a nuovo, oltre alle immutate garanziepersonali prestate dai soci, costituiscano tutti degli elementi da cuidesumere il ragionevole convincimento degli appellati di aversoddisfatto le richieste della banca di rientro dal comunicatosconfinamento e di essere riusciti a garantirsi la continuazione delrapporto”.È agevole osservare, infatti, che il lemma “unitamente” vieneimpiegato dalla motivazione per collegare due profili – la richiesta dellaBanca, da un lato, i profili valorizzati dalla stessa Corte a favore degliintimati, dall’altro – che in realtà non potevano essere letti in modocumulativo, ma si ponevano in un evidente nesso di contrapposizione,dal momento che la richiesta di rientro dall’esposizione e di attivazionedel meccanismo di ricostituzione del capitale sociale in alcun modopoteva costituire elemento a favore degli odierni intimati ed anziavrebbe potuto in teoria costituire fattore idoneo a legittimare lasuccessiva iniziativa di recesso dell’odierna ricorrente.È quindi manifesto che la valutazione cumulativa di profili di segnoevidentemente opposto vale già di per sé a palesare aspetti dicontraddittorietà della motivazione; aspetti che risultano ulteriormenteaccresciuti ove si esaminino nel dettaglio le singole argomentazionicontenute nella decisione impugnata.Quanto al primo dei profili da quest’ultima valorizzati – e cioè il“parziale ripianamento dello scoperto” – si deve infatti osservare cheSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026la Corte territoriale si è limitata ad un mero richiamo alla motivazionedella decisione di prime cure nella parte in cui la stessa menzionava unversamento di € 18.500,00 (pag. 6), senza in alcun modo svilupparetale fugace considerazione.Si osserva, tuttavia, che la generica asserzione della Corte risultamatematicamente inconciliabile con lo stesso esito del giudizio di primecure che, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per l’importo di €47.230,61, aveva poi comunque accertato un credito dell’odiernaricorrente di € 42.566,71.A fronte di questi dati di partenza, quindi, risulta assolutamentenon comprensibile il motivo per cui la Corte territoriale è giunta allaconclusione per cui un versamento - comunque parziale e,apparentemente, eroso in significativa parte da altre passività in epocasuccessiva – poteva risultare idoneo sia a determinare un affidamentodella debitrice nella prosecuzione del rapporto sia ad evidenziare profilidi non conformità a correttezza nella scelta dell’istituto di credito direcedere dai rapporti in essere.Quanto al secondo dei profili dedotti – e cioè le risultanze delbilancio 2014 – la Corte territoriale non si è neppure peritata dievidenziare, nel proprio percorso argomentativo, se tale bilanciopotesse essere esaminato dall’odierna ricorrente – cioè fossedepositato – alla data di esercizio del recesso e cioè il 14 maggio 2015.Circostanza, questa, che il ricorso contesta ma che nella specierileva non come omesso accertamento in fatto, quanto come carenzadi un fondamentale passaggio logico della motivazione.Quest’ultima, infatti, avrebbe potuto basare l’affermazione dellacontrarietà a buona fede di un recesso esercitato a fronte di dati dibilancio positivi – peraltro dalla Corte territoriale individuati con untelegrafico “utile di esercizio sia pur esiguo” – solo dopo averSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026evidenziato come premessa logica che tali dati erano a disposizionedell’istituto di credito al momento del recesso.Quanto al terzo dei profili valorizzati dalla decisione impugnata – ecioè il persistere delle garanzie personali – risulta inevitabile rilevareuna ulteriore carenza motivazionale, in quanto la decisione impugnataneppure viene ad esplicitare per quale motivo le “immutate garanziepersonali prestate dai soci” avrebbero dovuto evidenziare la contrarietàa buona fede di un recesso esercitato a fronte di un deterioramentodelle condizioni patrimoniali del debitore principale, e cioè del soggettoche aveva in essere i rapporti con l’istituto di credito, sol che siconsideri la ben diversa regola che viene ad essere enunciata dall’art.1956 c.c.Si giunge, in tal modo, ad una radicale lacuna di fondo dell’impiantomotivazionale della sentenza impugnata, e cioè all’assenza diqualsivoglia argomentazione riferita alla tematica della riduzione delcapitale della debitrice principale al di sotto del limite legale.La sentenza della Corte di Ancona, cioè, nulla ha motivato sul puntoné per accertare in fatto che il profilo dedotto era infondato né – unavolta ritenuta invece sussistente la circostanza – per escludere una suapossibile rilevanza ai fini della valutazione della condotta dell’istituto dicredito.Né può ritenersi che sul punto la decisione impugnata possa trovareintegrazione nella lunga teoria di affermazioni di principio che dellamotivazione vera e propria costituiscono premessa (pagg. 5 e 6), inquanto tali affermazioni – al di là della correttezza o meno delle stesse(si pensi all’asserzione per cui il recesso della Banca sarebbe legittimosolo a fronte di una situazione di dissesto della società debitriceprincipale, affermazione del tutto in contrasto con le regole generali diSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 11 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026gestione dell’attività creditizia) – non risultano in alcun modo collegateall’analisi del caso concreto.L’inevitabile conclusione, quindi, è che la decisione impugnata vienea fondarsi su un impianto motivazionale che, in virtù delle radicalicarenze che lo affliggono, risulta irrimediabilmente perplesso edincomprensibile, non consentendo quindi di cogliere le ragioni effettivedella decisione.Carenza, questa, che legittima l’esercizio, da parte di questa Corte,del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, daultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.7090 del 03/03/2022) e comporta l’accoglimento dei due motivi diricorso qui esaminati.3.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo.3.3. Fondato risulta anche il quarto motivo di ricorso.Anche in questo caso, infatti, si deve rilevare una evidente assenzadi concreta motivazione in ordine alla liquidazione del danno derivantedall’esercizio del recesso.A venire in rilievo non è l’astratta possibilità – argomentata dalladecisione impugnata - di procedere alla liquidazione del danno in viaequitativa.Vengono invece in rilievo, da un lato, la regola per cui laliquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dellasua esistenza (cfr., in via esemplificativa, Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.21607 del 28/07/2025; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del18/03/2022; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021) e,Sez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 12 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall’altro lato, e quale riflesso del primo profilo, una radicale carenzamotivazionale.La Corte territoriale, infatti, parte dalla premessa per cui il dannosarebbe di difficile determinazione ma dovrebbe ritenersi sussistentein quanto “ha impedito di onorare i debiti esistenti, determinando ilblocco delle operazioni di acquisto e di vendita, nonché (sotto il profilodel danno all’immagine) reso alquanto difficoltoso il regolarepagamento degli stipendi del personale dipendente, dei canoni dilocazione, delle materie prime e delle utenze, fino a tale momentoeseguito attingendo -se necessario- alle disponibilità oggetto del fidoaccordato, oltre all’aver precluso di poter ottenere credito presso altrebanche”.Già quest’asserzione, in realtà, evidenzia un profilo diincompletezza motivazionale, perché la decisione impugnata nonesplica da quali elementi abbia desunto i dati fattuali che pone alla basedell’affermazione circa la sussistenza dell’an del danno, se non con unmero riferimento a non meglio specificati “dati di bilancio”.È agevole osservare, allora, che, in realtà, la motivazione dellaCorte d’appello assume carattere quasi sibilino e financocontraddittorio giacché, se è ai dati di bilancio che si è fatto riferimentoper affermare l’esistenza del danno, è sulla base degli stessi dati cheera lecito attendersi che avvenisse anche la quantificazione del dannomedesimo.Non sono in discussione – si badi bene – né il giudizio di fatto né lavalutazione delle prove che sono rimessi al giudice del merito; è indiscussione la motivazione che comunque deve sorreggere tali giudizi,i quali sono insindacabili in quanto, appunto, siano sorretti da unamotivazione che si sottragga al già richiamato “minimo costituzionale”del sindacato di legittimità.Sez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 13 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ove, poi, si consideri che, nel proprio prosieguo, la motivazioneviene ad affermare la correttezza della quantificazione del dannooperata dal giudice di prime cure “in ragione delle dimensioni medio-piccole dell’impresa, della categoria merceologica di appartenenza edell’entità complessiva del fido, non potendo essa -per la suaconnotazione operativa e strutturale- prescindere dal credito bancario(…)” si constata un ulteriore iato argomentativo, in quanto si passadalla valorizzazione dei dati di bilancio alla valorizzazione di altri profili– ancora una volta apoditticamente enumerati – che nulla hanno a chevedere con quella che risultava essere l’originaria fonte probatoria deldanno.Inevitabile conclusione è quella per cui, ancora una volta ci simisura con una motivazione irrimediabilmente carente econtraddittoria ed inidonea a consentire la ricostruzione dell’iterdecisionale, come tale, quindi, obiettivamente incomprensibile3.4. Fondato, ancora, è il quinto motivo, relativo, questa volta alriconoscimento del danno da responsabilità extracontrattuale.Ancora una volta, infatti, si deve constatare la fondatezza delladoglianza dell’odierna ricorrente in ordine alla sussistenza del viziomotivazionale.Vizio che, nella specie, risulta ancora più evidente, in quanto su talespecifico punto la decisione impugnata sfocia nella vera e propriaapoditticità – “va, altresì, considerato l’elevato grado di attendibilitàdell’accertamento del danno quale fonte della responsabilità dichiarataa carico della banca appellante” – e quindi nel carattere radicalmenteapparente della motivazione.3.5. Il sesto motivo merita parimenti accoglimento.Tale esito, tuttavia, non deriva dalla fondatezza della tesi formulatadalla ricorrente nel motivo medesimo, in quanto tale tesi non tieneSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 14 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026conto dell’insegnamento di questa Corte per cui, in tema di usura, idecreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medicostituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto cheintegrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nelcomporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essereconosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delleparti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 31422 del 02/12/2025; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022).Rammenta, tuttavia, questa Corte che il giudice di legittimità puòritenere fondata la questione sollevata nel ricorso per una ragionegiuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio,con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base deifatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con ilprincipio di monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delleeccezioni in senso stretto, risultando conseguentemente esclusa lapossibilità di rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta lamodifica della domanda per come definita nelle fasi di merito ol'integrazione di un'eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 27704 del 03/12/2020; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18775 del28/07/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n.19132 del 29/09/2005).Operato tale richiamo, si deve osservare che la decisione impugnataha ritenuto fondate le pretese degli odierni intimati in ordine allasussistenza di un superamento del tasso-soglia di legge per gliinteressi, facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnicad’ufficio che, tuttavia, aveva determinato detto superamento inrelazione a singoli trimestri di operatività dei due rapporti in essere eSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 15 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicaz ion e 23/06/2026– soprattutto - nel corso dell’operatività medesima, senza che, invece,risulti evidenziato un superamento di tale tasso soglia al momento dellapattuizione originaria degli interessi.In sintesi, quindi, la Corte d’appello è venuta a confermare ladecisione di prime cure nella parte in cui quest’ultima aveva conferitorilevanza alla c.d. “usura sopravvenuta”.Premesso, a questo punto, che ci si misura con un fatto per comeaccertato nelle fasi di merito e che la valutazione dello stesso non vienead alterare le deduzioni originarie dell’odierna ricorrente, si osservache, così facendo la Corte territoriale si è posta in netto contrasto conl’orientamento che questa Corte ha assunto sulla base dell’art. 1,comma 1, D.L. n. 394/2000 - di interpretazione autentica dell'art. 644c.p., e art. 1815 c.c., secondo comma, come modificati dalla L. n.108/1996 – e con la conseguente affermazione della non configurabilitàdella c.d. “usura sopravvenuta” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 24675 del19/10/2017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18227 del 2024; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 32706 del 2025).4. Il ricorso va pertanto integralmente accolto con esclusione delsolo terzo motivo, assorbito.Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, laquale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso, per quanto di ragione;cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.Sez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 16 di 17Numero registro generale 7800/2022Numero sezionale 2574/2026Numero di raccolta generale 21275/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 7800/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 17 di 17
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