CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28109_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, si censura la sentenza in quanto il giudice d'appello avrebbe offerto una motivazione carente su quanto impugnato e richiesto dalla difesa, in ordine sia alla nullità del provvedimento del questore per inefficacia, sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; b) è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; rilevato, infatti, che la censura si espone al giudizio di inammissibilità in quanto generica per aspecificità, non confrontandosi in maniera puntuale con gli argomenti che hanno indotto i giudici territoriali a confermare la sentenza di condanna; che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 230751 - 01); che, peraltro, i giudici motivano puntualmente le ragioni che hanno indotto la Corte, anzitutto, a confermare il giudizio di condanna per il reato contestato (evidenziando come il provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della I. n. 48 del 2017 è sottratto all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della I. n. 401 del 1989, relative alla procedura di convalida davanti al giudice del cosiddetto "Daspo sportivo" con obbligo di presentazione, sicché, non essendo prevista alcuna procedura di convalida dell'autorità giudiziaria, non ricorrono gli estremi per poter ritenere l'invalidità e l'inefficacia del provvedimento del questore che ha imposto il divieto di accesso alle aree urbane per la durata di un anno; che quanto sopra ha costituito oggetto di un pronunciamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 47/2024, ha escluso l'illegittimità costituzionale del DASPO urbano in quanto non contrasta con i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e libera circolazione delle persone, poiché, quale misura di prevenzione "atipica", consistente nel divieto di accesso ad aree nevralgiche per la sicurezza, sarà imposto al soggetto destinatario quando dalla sua condotta si desuma il pericolo di commissione di reati e sarà applicato quando, dalla predetta condotta, derivi un concreto pericolo per la sicurezza delle aree destinate alla mobilità o soggette ad un consistente flusso di persone, o di altre aree urbane individuate dai Comuni; che quanto sopra consente di escludere la necessità di una convalida giudiziaria, poiché detto provvedimento non incide sulla libertà personale, a differenza, invece, di quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 13 ed all'art. 13-bis dello stesso d.l. n. 14 del 2017, conv. con nnodd. in I. 48 del 2017, che, rispettivamente, al comma 4 ed al comma 5 espressamente prevedono, con identica locuzione, che "In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401" e che "In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401"); ritenuto, ancora, che quanto argomentato dal giudice di appello, è altresì sufficiente a escludere la possibilità di un riconoscimento delle attenuanti generiche, non emergendo, si legge in sentenza, situazioni di speciale rilevanza idonea a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio; che tale motivazione è altresì in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle kmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f