CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23851/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VERONA il 30/06/20003.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M.[OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria del difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Dorizzi, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso;Letta la memoria del difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in data 11 settembre 2025, la Corte diappello di Venezia, ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale diVerona del 28 novembre 2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], RinoMinotti e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto di cui agli artt.110, 624-bise 625 n. 2 c.p., commesso in Villafranca di Verona il 25 febbraio 2019,condannandoli a pena di giustizia.La Corte d’Appello ha ritenuto provato che gli imputati, previa forzatura dellaserratura, si sono introdotti in una villetta destinata a privata dimora,rimuovendo e asportando radiatori, tubi di rame, finestre e altro materiale,cagionando un danno strutturale rilevante all’immobile. Parte della refurtiva èstata successivamente recuperata grazie al sequestro del furgone utilizzato per iltrasporto. È stata esclusa la lieve entità del fatto, valorizzandosi l’ingentedevastazione e la persistenza della volontà criminosa, articolata in più fasi.La Corte d’Appello ha ritenuto il reato procedibile d’ufficio, anche dopo lariforma Cartabia; ha ritenuto raggiunta la soglia di consumazione del reato,evidenziando l’avvenuto trasporto della refurtiva a distanza significativadall’abitazione; ha escluso la particolare tenuità del fatto per la sua gravitàcomplessiva.2. Gli imputati hanno proposto ricorso, con atto unico a firma dei rispettividifensori.2.1. Con primo motivo denunciano violazione di legge per l’erroneaqualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato. Deducono chel’azione si sarebbe svolta sotto la vigilanza concomitante dei Carabinieri, i qualiavrebbero monitorato l’intera condotta fino all’intervento finale e richiamano lagiurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 52117/2014) sul concetto di“impossessamento”, sostenendo che gli imputati non avrebbero mai acquisitoautonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.2.2. Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione allamancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., lamentando che la Corted’Appello abbia dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto nonostante la stessa fosse motivatanelle conclusioni scritte, inviate via PEC in vista dell’udienza cartolare, conriferimento all’esiguo valore economico e alla presunta offensività minima delmateriale asportato.2.3. Con terzo motivo denunciano vizio di motivazione in relazioneall’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità, nonostante la pena inflitta rientri nei limiti edittali perl’accesso alla pena sostitutiva richiesta, sottolineando la rilevanza dell’interessesotteso alla richiesta e considerata la disciplina processuale di cui all’art. 656,comma 9, lett. a) cod. proc.pen. che preclude la possibilità di una sospensionedell’esecuzione della pena nei casi di condanna per il reato di cui all’art. 624-biscod.pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in via telematicamemoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in via telematicamemoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati limitatamente alla richiesta di applicazione di sanzionisostitutive.1.Il primo motivo con cui la difesa si duole della mancata riqualificazionedella condotta in termini di furto tentato è manifestamente infondato.Occorre ricordare che secondo l’insegnamento di questa Corte «integra ildelitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito lapiena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per brevetempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, postoche tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della personaoffesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomopossesso del bene prima dell'arresto in flagranza» (Sez. 5, n. 17715 del16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 – 01). Tale decisione – muovendo dal pianoargomentativo espresso da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv.261186-01 – ha condivisibilmente precisato che non ha rilevanza, ai fini dellaconfigurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanzadella polizia, non solo quando sia frutto di un'iniziativa occasionale ma anchequando costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso acarico del reo; piuttosto «il perno logico» di Sez. U, Prevete «ruota attorno allaconsiderazione della sfera di sorveglianza dell’offeso. Quando la res non è uscitadalla sfera di vigilanza dell'offeso (attuata anche tramite propri delegati) el’offeso è ancora in grado di recuperarla, l’impossessamento non si perfeziona eil furto non può dirsi consumato. Pertanto, affinché l’azione criminosa sicristallizzi alla fase del tentativo è necessario che il complesso delle cauteleadottate dall’offeso consenta un contestuale intervento contenitivo all’interno diquella sfera: è soltanto in tale evenienza che è, a monte, impedita lacompromissione dell’interesse tutelato e, correlativamente, l’agente nonacquisisce, neppure per un istante, il possesso della cosa sottratta» (Sez. 5, n.17715 del 16/04/2025, cit.).Da quanto precede deriva che il furto si consuma se l’agente consegue,anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità dellarefurtiva; quando la res esce dalla sfera di vigilanza e controllo della personaoffesa il furto si consuma, quand'anche l’intervento di fattori casuali e successivineutralizzi il consolidamento nel tempo dell’ingiusto profitto e dell’altrui dannopatrimoniale.Essendo la distinzione tra consumazione e tentativo fondata essenzialmente sullasfera di vigilanza della persona offesa (esercitata anche tramite dipendenti,mandatari, incaricati, siano essi privati o forze dell'ordine), diviene irrilevante alriguardo «che il fatto cada sotto l'osservazione delle forze dell’ordine (nonespressione di una antecedente iniziativa cautelativa della persona offesa) […]poiché tale osservazione non solo non avviene ad opera della persona offesa o dipersonale a lei riconducibili, ma neppure impedisce il conseguimentodell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza» (Sez. 5, n.17715/2025, cit.; Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, non massimata;Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, non massimata; Sez. 5, n. 48880 del17/09/2018, Rv. 274016 – 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 –01; e che si discosta da Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Botchorishvili, Rv.282969).Nel caso in esame, dalle conformi sentenze di merito che si saldano nel lorosviluppo argomentativo (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv.278611; sul punto, v. già Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv.209145), non risulta innanzitutto che la polizia giudiziaria abbia agito su inputdella persona offesa; piuttosto risulta che gli imputati hanno conseguito la pienaed effettiva disponibilità dei beni sottratti, superando la sogliadell’“impossessamento” richiesta per la consumazione del furto avendo, inparticolare, i medesimi smontato fisicamente radiatori, tubazioni e infissidall’abitazione, caricato la refurtiva su un furgone, trasportandola al di fuoridella sfera di pertinenza dell’immobile, percorrendo oltre 10 km fino a un luogodestinato alla vendita, in tal modo raggiungendo un possesso autonomo dei beni,al di fuori della sfera di controllo del proprietario.È da escludere, pertanto, la configurabilità del tentativo, che presuppone chel’agente non riesca mai ad acquisire una signoria autonoma sul bene proprioperché neutralizzato da una vigilanza immediata ed efficace.2.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa censura il difetto dimotivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale ha respinto la richiesta considerando la gravità delleconseguenze derivate dalla condotta degli imputati i quali si sono introdottiall’interno di un’abitazione destinata a privata dimora procedendo alla rimozionedi elementi strutturali dell’immobile e cagionando un rilevante danneggiamentodello stesso. Ha, altresì, posto l’accento sul profilo organizzativo sotteso allacondotta criminosa in quanto posta in essere denotando non occasionalità, mapianificazione.Tali elementi sono stati ragionevolmente considerati come ostativiall’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., ai sensi del comma 1, che impone unavalutazione congiunta di modalità della condotta, esiguità del danno e grado dicolpevolezza attraverso il richiamo congiunto ai criteri commisurativi indicatidall’art. 133, comma 1, cod. pen..La motivazione della sentenza impugnata non è carente e neppure illogica e ildenunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato, risolvendosi in unanon consentita richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, in quantopreclusa in questa sede.3. Il terzo motivo è fondato.La disciplina dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle penedetentive brevi è subordinata alla formulazione, nell'atto di appello, di unaspecifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione in quantol'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regolagenerale del principio devolutivo dell'appello, segna anche il limite del poterediscrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 dellalegge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125).Nella fattispecie, come emerge dalla consultazione degli atti trasmessi aquesta Corte, gli imputati avevano chiesto la sostituzione della pena detentivacon sanzioni sostitutive ai sensi degli artt. 53 ss. d.lgs. n. 150/2022.La richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive è stata oggetto di specificadevoluzione e non soltanto ricompresa nella mera contestazione del trattamentosanzionatorio o nella richiesta di riduzione della pena.La Corte di appello, tuttavia, non ha preso in carico il motivo relativo, nonsussistendo, peraltro, elementi per cui ritenere che il motivo proposto possaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione.4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullatalimitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Venezia e rigetto, nel resto, dei ricorsi. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.Rigetta i ricorsi nel resto.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]