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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03954/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria contenente le conclusioni, presentata dal difensore della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Novara in data 21/09/2021 ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato continuato commesso tra il febbraio 2010 e il novembre 2016, nella qualità di tutrice di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso Bartaloni tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 317- bis cod. pen.

La Corte territoriale aveva ridotto la pena ad anni due di reclusione ma aveva omesso di rideterminare anche le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la P.A.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.

La Corte aveva ritenuto provata la condotta contestata anche sulla base delle dichiarazioni della ricorrente, che in realtà non aveva asserito di aver prelevato i propri compensi.

Inoltre, non aveva considerato le giustificazioni fornite in ordine all'irregolarità della contabilità, costituente semmai sintomo ma non prova dell'appropriazione.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso, quanto alle pene accessorie prospettando che la Corte, avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non avesse ritenuto di doverle applicare.

4. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con le conclusioni, segnalando che il precario stato di salute della predetta.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.

Non è comunque rilevante ai fini della trattazione lo stato di salute della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è inammissibile, in quanto genericamente formulato attraverso la frammentaria valorizzazione di una parte delle dichiarazioni della ricorrente e la svalutazione del significato indiziario attribuibile all'irregolare tenuta della contabilità, a fronte della complessiva analisi condotta dai Giudici di merito, per suffragare l'assunto della mancanza di giustificazioni o della smentita di quelle addotte a sostegno dei numerosi prelievi indebitamente effettuati dalla ricorrente, in un quadro avvalorato dal dato sintomaticamente rilevante della mancanza di regolari rendiconti.2.

Il primo motivo è, per contro, fondato.

2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte, pur riducendo la pena, ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con la quale erano state applicate l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Non può dunque affermarsi che la Corte, avendo concesso il beneficio della sospensione condizionale, abbia inteso non applicare pene accessorie, essendo irrilevante che la sospensione estenda i suoi effetti alle pene accessorie.

2.2. Ciò posto, si rileva che i fatti risalgono a periodo compreso tra il febbraio 2010 e il novembre 2016 e sono dunque anteriori alla modifica dell'art. 317-bis, cod. pen., introdotta dalla legge 3 del 2019.

In base al testo previgente, in concreto più favorevole, in caso di condanna a pena inferiore ad anni tre avrebbe potuto applicarsi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, mentre ai fini dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione avrebbe dovuto farsi riferimento all'art. 32-quater cod. pen., che non contemplava l'ipotesi del peculato di cui all'art. 314 cod. pen.

Su tali basi l'applicazione dell'incapacità di contrattare deve ritenersi in radice non consentita, costituendo dunque pena illegale.

2.3. Quanto all'interdizione dai pubblici uffici, ne risulta illegittima l'applicazione in perpetuo.

La concreta misura deve essere stabilita tra il minimo e il massimo previsti dall'art. 28 cod. pen. sulla base di una valutazione effettuata in concreto, non potendosi far riferimento ad alcun automatismo ai sensi dell'art. 37 cod. pen. (sul punto si rinvia a Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

2.4. Se dunque si impone l'annullamento senza rinvio con riferimento ad entrambe le pene accessorie, così come applicate, può nondimeno procedersi, senza necessità di rinviare al giudice di merito, alla diretta rideterminazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., utilizzando i criteri desumibili dalla sentenza impugnata, che ha inteso irrogare un trattamento sanzionatorio non distante dal minimo edittale, suffragato dall'incensuratezza della ricorrente.

Di qui la rideterminazione della pena accessoria nella misura di anni due.

3. A fronte del parziale accoglimento del ricorso, deve rilevarsi che non sono decorsi i termini di prescrizione con riguardo a nessuno degli episodi per i quali è intervenuta condanna, dovendosi conteggiare plurimi periodi di sospensione di tale termine, in particolare nella misura di giorni 64 dal 9 marzo all'il maggio 2020, correlati alla sospensione derivante dall'emergenza pandemica, nella misura di giorni 60 in relazione al rinvio disposto all'udienza del 30 settembre 2020 ed ancora nella misura di giorni 60 per l'ulteriore rinvio disposto all'udienza del 9 dicembre 2020.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie e ridetermina l'interdizione dai pubblici uffici in anni due ed esclude l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria contenente le conclusioni, presentata dal difensore della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Novara in data 21/09/2021 ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato continuato commesso tra il febbraio 2010 e il novembre 2016, nella qualità di tutrice di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Bartaloni tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 317- bis cod. pen. La Corte territoriale aveva ridotto la pena ad anni due di reclusione ma aveva omesso di rideterminare anche le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la P.A. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. La Corte aveva ritenuto provata la condotta contestata anche sulla base delle dichiarazioni della ricorrente, che in realtà non aveva asserito di aver prelevato i propri compensi. Inoltre, non aveva considerato le giustificazioni fornite in ordine all'irregolarità della contabilità, costituente semmai sintomo ma non prova dell'appropriazione. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso, quanto alle pene accessorie prospettando che la Corte, avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non avesse ritenuto di doverle applicare. 4. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con le conclusioni, segnalando che il precario stato di salute della predetta. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. Non è comunque rilevante ai fini della trattazione lo stato di salute della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è inammissibile, in quanto genericamente formulato attraverso la frammentaria valorizzazione di una parte delle dichiarazioni della ricorrente e la svalutazione del significato indiziario attribuibile all'irregolare tenuta della contabilità, a fronte della complessiva analisi condotta dai Giudici di merito, per suffragare l'assunto della mancanza di giustificazioni o della smentita di quelle addotte a sostegno dei numerosi prelievi indebitamente effettuati dalla ricorrente, in un quadro avvalorato dal dato sintomaticamente rilevante della mancanza di regolari rendiconti.2. Il primo motivo è, per contro, fondato. 2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte, pur riducendo la pena, ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con la quale erano state applicate l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. Non può dunque affermarsi che la Corte, avendo concesso il beneficio della sospensione condizionale, abbia inteso non applicare pene accessorie, essendo irrilevante che la sospensione estenda i suoi effetti alle pene accessorie. 2.2. Ciò posto, si rileva che i fatti risalgono a periodo compreso tra il febbraio 2010 e il novembre 2016 e sono dunque anteriori alla modifica dell'art. 317-bis, cod. pen., introdotta dalla legge 3 del 2019. In base al testo previgente, in concreto più favorevole, in caso di condanna a pena inferiore ad anni tre avrebbe potuto applicarsi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, mentre ai fini dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione avrebbe dovuto farsi riferimento all'art. 32-quater cod. pen., che non contemplava l'ipotesi del peculato di cui all'art. 314 cod. pen. Su tali basi l'applicazione dell'incapacità di contrattare deve ritenersi in radice non consentita, costituendo dunque pena illegale. 2.3. Quanto all'interdizione dai pubblici uffici, ne risulta illegittima l'applicazione in perpetuo. La concreta misura deve essere stabilita tra il minimo e il massimo previsti dall'art. 28 cod. pen. sulla base di una valutazione effettuata in concreto, non potendosi far riferimento ad alcun automatismo ai sensi dell'art. 37 cod. pen. (sul punto si rinvia a Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 2.4. Se dunque si impone l'annullamento senza rinvio con riferimento ad entrambe le pene accessorie, così come applicate, può nondimeno procedersi, senza necessità di rinviare al giudice di merito, alla diretta rideterminazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., utilizzando i criteri desumibili dalla sentenza impugnata, che ha inteso irrogare un trattamento sanzionatorio non distante dal minimo edittale, suffragato dall'incensuratezza della ricorrente. Di qui la rideterminazione della pena accessoria nella misura di anni due. 3. A fronte del parziale accoglimento del ricorso, deve rilevarsi che non sono decorsi i termini di prescrizione con riguardo a nessuno degli episodi per i quali è intervenuta condanna, dovendosi conteggiare plurimi periodi di sospensione di tale termine, in particolare nella misura di giorni 64 dal 9 marzo all'il maggio 2020, correlati alla sospensione derivante dall'emergenza pandemica, nella misura di giorni 60 in relazione al rinvio disposto all'udienza del 30 settembre 2020 ed ancora nella misura di giorni 60 per l'ulteriore rinvio disposto all'udienza del 9 dicembre 2020. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie e ridetermina l'interdizione dai pubblici uffici in anni due ed esclude l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazion
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