CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/07/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 26 settembre del 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di porto in luogo pubblico non giustificato di un coltello ed una pinza, ritenuti strumenti atti ad try, offendere ed idonei ad aprire o forzare serrature (art. 4 L. 110/75 e art. 707 cod pen . ). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione di detti strumenti come armi improprie, posto che, in relazione alle circostanze di fatto ed alle caratteristiche intrinseche dei reperti, ad essi non avrebbe potuto assegnarsi la capacità di recare offesa alla persona e la loro idoneità ad aprire o sforzare serrature. La Corte non avrebbe tenuto conto neanche del fatto che gli strumenti erano stati trovati a bordo di una autovettura non di proprietà del ricorrente e, dunque, a lui non riconducibili. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel non ritenere applicabile l'art. 131-bis cod.pen.. Infine, ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. E' manifestamente infondato l'assunto dirensivo che all'imputato non potesse essere attribuito il possesso del coltello e della pinza. La Corte di appello, con giudizio di merito immune da censure sul piano logico e giuridico, ha sottolineato che il ricorrente, sebbene non formalmente proprietario del veicolo ove erano stati ritrovati gli arnesi, ne aveva la materiale diponibilità in quanto si trovava alla guida del mezzo all'atto del fermo da parte della polizia e non aveva fornito a sua difesa alcuna giustificazione volta a negare il possesso degli arnesi. Si ricordi, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187). 2. Del pari, con riguardo al reato di cui all'art. 4 L. 110/75, deve sottolinearsi, in punto di diritto, che gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della I. n. 110 del 1975 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253). Ne consegue che risulta immune da censure la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il coltello, anche per le sue dimensioni pari a cm. 22 (giudizio di merito non rivedibile in questa sede), doveva essere considerato un'arma impropria peraltro di "significativa offensività", indipendentemente dalle circostanze di fatto del suo possesso in luogo pubblico senza giustificato motivo. 3. Non è manifestamente infondata, invece, la censura che attiene alla configurazione del reato di cui all'art. 707 cod.pen., posto che la Corte, come pure il Tribunale, non hanno speso alcuna motivazione in ordine alla concreta capacità degli arnesi di aprire o sforzare serrature. Tanto impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 17 luglio del 2015 (prescrizione pari a cinque anni oltre i periodi di sospensione per mesi cinque e giorni 3, prescrizione maturata il 2CI ottobre del 2020). 4. E manifestamente infondata la censura relativa al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., posto che la Corte, con giudizio di merito non rivedibile, ha motivato sul punto sostenendo che l'offesa non potesse considerarsi di particolare tenuità per il fatto che l'imputato era risultato soggetto abitualmente dedito a delitti come stile di vita. 5. E manifestamente infondata anche la censura che attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che l'esame della personalità dell'imputato ha orientato il giudizio della Corte, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sem. 2^ sent. n. 479CI del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). 6. Il rilievo in ordine alla intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 707 cod.pen. dopo la sentenza di appello, non si estende al reato ex art. 4 L 110/75, stante la inammissibilità dei motivi ad esso inerenti (in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; Sez. U, n, 6903 del 27/05/2016, deo. 2017, Aiello, Rv. 268966). Ne consegue che l'annullamento senza rinvio per prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 707 cod.pen. comporta l'eliminazione del segmento di pena in continuazione ad esso riferibile, avendo il Tribunale riconosciuto come reato più grave quello di cui all'art. 4 I . 110/75. Tuttavia, tale eliminazione non è effettuabile in questa sede poiché l'aumento di pena in continuazione non è stato determinato con esattezza dal giudice di merito (fg. 4 della sentenza di primo grado). Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod.pen. perché estinto per prescrizione e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per l'eliminazione del relativo aumento di pena in continuazione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a). Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]