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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39560/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari, accogliendo l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione al ricorrente della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di furti e riciclaggi, nonché in relazione ai correlati reati- fine, riformava integralmente l'ordinanza impugnata ed applicava il ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore (che presentava memoria allegando l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare applicata al coindagato Giordano).

Con il ricorso si deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: mancherebbe la gravità indiziaria sia in relazione al reato associativo, che ai reati fine; si contestava la capacità dimostrativa dei tabulati telefonici in ordine alla localizzazione, e, con riferimento all'associazione delinquere, si contestava la mancanza di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell'accordo tra i correi.

2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi, attività non consentita in sede di legittimità, dove sono rilevabili solamente i vizi della motivazione manifesti decisivi ed i travisamenti, altrettanto decisivi, degli elementi di prova posti a sostegno del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame il ricorrente - come puntualmente rilevato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - contestava genericamente la accurata valutazione del compendio indiziario effettuata dal Tribunale.

Contrariamente a quanto dedotto, l'ordinanza aveva preso in considerazione prima i singoli reati fine, evidenziando per ciascuno di essi la provvista indiziaria consistente nelle intercettazioni dell'utenza intestata ed in uso esclusivo al ricorrente, nonché nei dati emergenti dall'analisi dei tabulati telefonici, che confermavano spostamenti compatibili con i furti ed i contatti tra gli altri complici.

Per quanto riguarda la gravità indiziaria relativa alla associazione delinquere, l tribunale rilevava l'esistenza del programma criminoso, che veniva tratto da un compendio indiziario univocamente convergente, composto da intercettazioni telefoniche, tabulati, servizi di osservazione e sommarie informazioni testimoniali oltre che dalle denunce di furto dei veicoli, da cui emergeva come si era strutturata l'associazione.

Questa si configurava come una complessa organizzazione criminale la cui attività consisteva nel furto di veicoli commerciali - anche mediante spedizioni in diverse località dell'Italia settentrionale - per poi farli giungere in Puglia dove presso la sede dell'organizzazione i mezzi venivano smembrati al fine di rivenderli. 2.2.Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio dì motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: mancherebbe la dimostrazione del pericolo di fuga, che sarebbe stato ritenuto nonostante il ricorrente avesse adempiuto agli obblighi di rispetto della cautela domiciliare a lui imposta relazione ad altri reati; con riguardo al pericolo di reiterazione i deduceva che l'ordinanza impugnata non avrebbe identificato la concretezza del pericolo; mancherebbe inoltre una valutazione individualizzata della posizione del ricorrente; infine: non sarebbe stato considerato che il Racanelli aveva intrapreso un percorso di vita onesto, impegnandosi in un'attività lavorativa a tempo indeterminato.

2.2.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale rilevava con puntualità il pericolo di reiterazione, rilevando come lo stesso emergeva dal fatto che Racanelli aveva continuato a svolgere la sua attività associativa nonostante l'arresto di alcuni consociati e si stava riorganizzando attingendo a nuove risorse.

Il Tribunale effettuava una valutazione specifica ed individualizzata del pericolo cautelare riferibile e ricorrente, che si era segnalato per la particolare spregiudicatezza e determinazione nel perseguimento dei propositi criminosi delle associazione.

La distanza temporale tra il momento storico della commissione del fatto e la valutazione concernente la cautela non esclude - come rilevato anche dal Procuratore generale - l'attualità e la concretezza del pericolo: sul punto si ribadisce che, per ritenere sussistente il requisito dell'attualità, non è necessaria l'identificazione di una precisa ed imminente occasione per delinquere dato che la stessa si fonda sua una valutazione "di contesto", che concerne sia la personalità dell'indagato che le proiezioni future dei fatti per cui si procede (Sez. 2 - , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566 - OSez. 1 - , Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508).Il tribunale effettuava tale valutazione in piena coerenza con tali indicazioni ermeneutiche (pagg.20-23).

La contestazione relativa al pericolo di fuga è, invece, manifestamente infondata tenuto conto del fatto che, alla base dell'applicazione della misura cautelare vi è solo la rilevazione del pericolo di reiterazione.

2.3. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen. ) e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura imposta: si riteneva che la cautela applicata fosse eccessivamente gravosa, dato che impediva al ricorrente di svolgere la sua attività lavorativa, mentre le esigenze cautelari rilevate avrebbero potuto essere contenute anche con misure meno afflittive.

2.3.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le emergenze indiziarie poste alla base della misura applicata.

Invero la doglianza si prospetta generica rispetto alla accurata valutazione della proporzionalità effettuata dal Tribunale.

Questo rilevava che il numero la gravità degli episodi delittuosi in contestazione, il carattere professionale delle condotte, e la evidente proclività a delinquere inducevano a ritenere che la misura applicata fosse necessaria per neutralizzare i pericoli rilevati e, segnatamente, o per evitare il contatto con i coindagati, fornire ulteriori contributi alla realizzazione delle condotte furtive (pagg.23, 24): si tratta di una motivazione priva di vizi logici, aderente alle emergenze procedimentali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. porc. pen.

Sentenza a motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari, accogliendo l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione al ricorrente della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di furti e riciclaggi, nonché in relazione ai correlati reati- fine, riformava integralmente l'ordinanza impugnata ed applicava il ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore (che presentava memoria allegando l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare applicata al coindagato Giordano). Con il ricorso si deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: mancherebbe la gravità indiziaria sia in relazione al reato associativo, che ai reati fine; si contestava la capacità dimostrativa dei tabulati telefonici in ordine alla localizzazione, e, con riferimento all'associazione delinquere, si contestava la mancanza di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell'accordo tra i correi. 2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi, attività non consentita in sede di legittimità, dove sono rilevabili solamente i vizi della motivazione manifesti decisivi ed i travisamenti, altrettanto decisivi, degli elementi di prova posti a sostegno del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame il ricorrente - come puntualmente rilevato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - contestava genericamente la accurata valutazione del compendio indiziario effettuata dal Tribunale. Contrariamente a quanto dedotto, l'ordinanza aveva preso in considerazione prima i singoli reati fine, evidenziando per ciascuno di essi la provvista indiziaria consistente nelle intercettazioni dell'utenza intestata ed in uso esclusivo al ricorrente, nonché nei dati emergenti dall'analisi dei tabulati telefonici, che confermavano spostamenti compatibili con i furti ed i contatti tra gli altri complici. Per quanto riguarda la gravità indiziaria relativa alla associazione delinquere, l tribunale rilevava l'esistenza del programma criminoso, che veniva tratto da un compendio indiziario univocamente convergente, composto da intercettazioni telefoniche, tabulati, servizi di osservazione e sommarie informazioni testimoniali oltre che dalle denunce di furto dei veicoli, da cui emergeva come si era strutturata l'associazione. Questa si configurava come una complessa organizzazione criminale la cui attività consisteva nel furto di veicoli commerciali - anche mediante spedizioni in diverse località dell'Italia settentrionale - per poi farli giungere in Puglia dove presso la sede dell'organizzazione i mezzi venivano smembrati al fine di rivenderli. 2.2.Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio dì motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: mancherebbe la dimostrazione del pericolo di fuga, che sarebbe stato ritenuto nonostante il ricorrente avesse adempiuto agli obblighi di rispetto della cautela domiciliare a lui imposta relazione ad altri reati; con riguardo al pericolo di reiterazione i deduceva che l'ordinanza impugnata non avrebbe identificato la concretezza del pericolo; mancherebbe inoltre una valutazione individualizzata della posizione del ricorrente; infine: non sarebbe stato considerato che il Racanelli aveva intrapreso un percorso di vita onesto, impegnandosi in un'attività lavorativa a tempo indeterminato. 2.2.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale rilevava con puntualità il pericolo di reiterazione, rilevando come lo stesso emergeva dal fatto che Racanelli aveva continuato a svolgere la sua attività associativa nonostante l'arresto di alcuni consociati e si stava riorganizzando attingendo a nuove risorse. Il Tribunale effettuava una valutazione specifica ed individualizzata del pericolo cautelare riferibile e ricorrente, che si era segnalato per la particolare spregiudicatezza e determinazione nel perseguimento dei propositi criminosi delle associazione. La distanza temporale tra il momento storico della commissione del fatto e la valutazione concernente la cautela non esclude - come rilevato anche dal Procuratore generale - l'attualità e la concretezza del pericolo: sul punto si ribadisce che, per ritenere sussistente il requisito dell'attualità, non è necessaria l'identificazione di una precisa ed imminente occasione per delinquere dato che la stessa si fonda sua una valutazione "di contesto", che concerne sia la personalità dell'indagato che le proiezioni future dei fatti per cui si procede (Sez. 2 - , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566 - OSez. 1 - , Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508).Il tribunale effettuava tale valutazione in piena coerenza con tali indicazioni ermeneutiche (pagg.20-23). La contestazione relativa al pericolo di fuga è, invece, manifestamente infondata tenuto conto del fatto che, alla base dell'applicazione della misura cautelare vi è solo la rilevazione del pericolo di reiterazione. 2.3. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen. ) e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura imposta: si riteneva che la cautela applicata fosse eccessivamente gravosa, dato che impediva al ricorrente di svolgere la sua attività lavorativa, mentre le esigenze cautelari rilevate avrebbero potuto essere contenute anche con misure meno afflittive. 2.3.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le emergenze indiziarie poste alla base della misura applicata. Invero la doglianza si prospetta generica rispetto alla accurata valutazione della proporzionalità effettuata dal Tribunale. Questo rilevava che il numero la gravità degli episodi delittuosi in contestazione, il carattere professionale delle condotte, e la evidente proclività a delinquere inducevano a ritenere che la misura applicata fosse necessaria per neutralizzare i pericoli rilevati e, segnatamente, o per evitare il contatto con i coindagati, fornire ulteriori contributi alla realizzazione delle condotte furtive (pagg.23, 24): si tratta di una motivazione priva di vizi logici, aderente alle emergenze procedimentali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. porc. pen. Sentenza a motivaz