CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26460/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza irf preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione al semestre 26 febbraio 2020 - 26 agosto 2026 di pena espiata; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.), dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311); rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha valutato la tipologia di condotta che ha determinato l'ammonizione, ovverosia la proposta di sciopero ad altro detenuto (condotta peraltro già realizzata dal ricorrente) e, con motivazione non manifestamente infondata, ne ha tratto la mancata adesione dello stesso all'offerta rieducativa, siccome espressione di una personalità sovvertiva e insofferente alle regole imposte dalla detenzione inframuraria; ritenute prove di pregio le censure difensive in punto di possibile estinzione della ammonizione, posto che «In tema di liberazione anticipata, ben possono gli organi della sorveglianza valutare le infrazioni disciplinari commesse dal detenuto nel pertinente semestre anche se dichiarate estinte per buona condotta nel semestre successivo ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ai fini del rigetto della richiesta del beneficio, purché si proceda ad una completa valutazione fattuale e psicologica degli addebiti, in modo da indicarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595); ritenuto che con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de