CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39340/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. È stata applicata la pena così concordata tra le parti: pena base di tre anni per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; ridotta, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sino a due anni di reclusione; aumentata, per effetto della continuazione, sino a due anni e nove mesi di reclusione e, quindi, ridotta per la scelta del rito, sino alla pena finale di un anno e dieci mesi di reclusione; Considerato che con l'unico motivo di ricorso il Procuratore generale prospetta una violazione di legge per aver il giudice di merito erroneamente applicato la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., anziché la disciplina speciale della continuazione fallimentare per più fatti di bancarotta compiuti in seno al medesimo fallimento (art. 219 I. fall.) che tratta la continuazione alla stregua di circostanza aggravante. Pertanto, la pena patteggiata risulterebbe erroneamente calcolata e, a tutto voler concedere equivalente l'aggravante della continuazione alle riconosciute generiche, la pena dovrebbe essere nel minimo di tre anni di reclusione. Stante la riduzione per il rito, poi, si dovrebbe considerare la pena di due anni di reclusione e non di un anno e dieci mesi come disposto dal giudice di merito; Premesso che l'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen. prevede che l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; Ritenuto che, nella specie, si versa in una pena illegittima (determinata da un computo erroneo nelle modalità di calcolo della pena), ma non di pena I egittima, che ricorre unicamente nel caso in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01); Ritenuto, quindi, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi consentiti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore general