CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 09871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza emessa in data 1/06/2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Milano in data 11/04/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000, per aver, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla base della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2014, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA, per un importo complessivo di euro 615.437,61 euro (in Milano in data 28/12/2015); che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del Presti, considerato che lo stesso è risultato essere un mero prestanome, con carica solamente formale nella società interessata dall'addebito, non essendosi mai occupato della gestione della stessa, non avendo mai partecipato a riunioni né consigli di amministrazione, limitandosi a percepire un mero forfait mensile per la carica rivestita e continuando a svolgere la sua attività di investigatore privato. Pertanto l'imputato andava assolto o quantomeno gli doveva essere riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto considerato che l'importo dell'IVA da versare è stato negli anni consistentemente abbattuto da pagamenti effettuati in sede tributaria, fino a ridursi a circa 100.000,00 euro; 2) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione del beneficio della non menzione, alle sanzioni accessorie e alla confisca. I giudici territoriali hanno difatti ignorato le censure avanzate con l'atto d'appello, non motivando sul discostamento dal minimo edittale, nonostante l'incensuratezza del Presti e l'entità dell'imposta evasa, sulla non concessione della non menzione limitandosi a richiamare un precedente del Presti, e infine, confiscando i beni dello stesso senza accertare l'esistenza del profitto del reato come imporrebbe la legge. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Invero, per principio consolidato di questa Corte, in materia di reati omissivi ai sensi del D.Lgs. 74/2000, l'amministratore di una società risponde - anche se si tratti di mero prestanome - di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico, nell'ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr., con riguardo all'analogo reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850; Sez. 3, n. 14432 dei 19/09/2013, dep. 2014, Carminati, Rv. 258689; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Furini, Rv. 234474). Nel caso di specie non sussistono dubbi circa il ruolo formale assunto consapevolmente dal Presti, come da lui stesso dichiarato, e in virtù del principio di legittimità richiamato la natura meramente formale non può valere da scusante o esimente del reato a lui contestato, ma al contrario è dimostrativo dell'accettazione del rischio circa la gestione della società da parte di altri; che altresì inammissibili risultano le censure riguardanti il mancato riconoscimento della sussistenza dell'ipotesi di lieve entità del fatto di cui all'art.131 bis c.p., e in ordine al trattamento sanzionatorio, risultando le stesse generiche e aspecifiche oltre che manifestamente infondate. Invero, in sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (in tal senso Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). Nel caso di specie la Corte territoriale fornisce adeguata risposta sia in merito al non riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p., sia in merito al trattamento sanzionatorio, mentre il ricorrente si limita a lamentarsi apoditticamente di quanto stabilito dai giudici del gravame senza apportare elementi concreti di fatto o di diritto sulla base dei quali sarebbe risultata logica una motivazione differente; che anche le censure relative alla confisca risultano del tutto generiche a fronte di una motivazione più che congrua della confisca per equivalente disposta; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A