Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09535/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la pena non può essere determinata nel minimo edittale in relazione alla natura e quantità degli stupefacenti e ai numerosi precedenti del ricorrente, che era stato arrestato appena una settimana prima.

La pena, del resto, risulta determinata in aumento per l'art. 81 cod. pen. in anni 1 di reclusione, per i fatti di cui al processo odierno.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto. 2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la pena non può essere determinata nel minimo edittale in relazione alla natura e quantità degli stupefacenti e ai numerosi precedenti del ricorrente, che era stato arrestato appena una settimana prima. La pena, del resto, risulta determinata in aumento per l'art. 81 cod. pen. in anni 1 di reclusione, per i fatti di cui al processo odierno. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris