CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla determinazione della pena, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Considerato, tuttavia, il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. non può essere dedotto, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Ritenuto che il vizio di motivazione in relazione al criterio di dosimetria della pena», risulta anch'essa inammissibile, in quanto tale motivo esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato che il motivo relativo all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena è generico, in quanto non si confronta con le ragioni poste a fondamento del suo diniego nella sentenza impugnata (e, segnatamente, con i «numerosi precedenti di polizia, anche recentissimi», riportati dall'imputato; Considerato che la censura relativa all'omessa motivazione in punto di qualificazione del fatto è inammissibile per assoluta genericità prima ancora che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso