Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38444/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede / 1/4. l'accoglimenrP [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 24 maggio 2018, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 10 aprile 2015 dal GIP presso il Tribunale di Firenze a seguito di giudizio abbreviato, appellata, tra gli altri, dal Pubblico Ministero ed in accoglimento di tale impugnazione ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli art. 81,110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 relativamente al concorso nel delitto in relazione al periodo di imposta 2010 e [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli art. 416 cod. pen. e 2 d.igs. 74\2000, dichiarando l'estinzione per prescrizione dei residui reati ascritti in relazione a precedenti periodi di imposta confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I fatti loro addebitati erano stati commessi, secondo l'imputazione, in quanto addetti ad uno studio commerciale, prestando ausilio ai concorrenti mediante indicazioni contabili finalizzate a consentire ai clienti dello studio di evadere le imposte sui redditi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono distinti ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel disporre l'audizione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, separatamente giudicati, li avrebbe sentiti secondo quanto disposto dall'art. 197-bis cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., in assenza di qualsiasi prova documentale o di comunicazione ufficiale attestante il passaggio in giudicato della sentenza a loro carico.

Rileva, inoltre, che i giudici dell'appello avrebbero illegittimamente respinto la richiesta di escutere [OSCURATO:PERSONA] a discarico rispetto agli altri soggetti sentiti, con evidente violazione del diritto dell'imputato a difendersi.

Aggiunge che la sentenza impugnata non avrebbe superato il dubbio sulla responsabilità dell'imputata a fronte di due valutazioni contrapposte del materiale probatorio e nonostante le dichiarazioni raccolte nel giudizio di appello non avessero modificato il compendio probatorio del primo grado di giudizio.

Sarebbe infatti emerso che l'imputata si limitava a comunicare i prospetti degli importi da fatturare e che i contribuenti, dopo aver deciso autonomamente di servirsi di fatture di comodo, prendevano accordi con il titolare dello studio commerciale, del quale la donna era mera dipendente e la cui attività era limitata all'esecuzione di ordini, attività a cui non poteva sottrarsi, anche in ragione della mancanza di una specifica competenza tecnica.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., poichè la Corte territoriale non ne aveva confrontato il contenuto con quanto emergeva dalle numerose intercettazioni telefoniche, che smentirebbero in maniera inconfutabile quanto dichiarato.

Richiamando quindi il contenuto delle considerazioni espresse sulle intercettazioni dalla sentenza di primo grado e, segnatamente, la conversazione del 25 aprile 2012, osserva che la Corte di appello non avrebbe confutato specificamente tutte le ragioni poste a sostegno dell'assoluzione, essendo chiaramente risultato che egli non sarebbe né l'ideatore né l'organizzatore della frode per cui è processo.

Le dichiarazioni rese da Pagani e Della Corte, inoltre, sarebbero confutate da altri atti del procedimento e, segnatamente, dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], da un'intercettazione ambientale del 25 aprile 2012, dalla informativa del GICO della Guardia di Finanza di Firenze del 26 giugno 2013 e dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanza il 25 luglio 2013.

4. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova riguardo all'intercettazione telefonica del 27 marzo 2012, indicata dalla Corte territoriale come prova della consapevolezza del ricorrente circa la falsità della documentazione contabile ed a tale scopo confronta il contenuto della sentenza impugnata con la trascrizione della conversazione intercettata, evidenziando che il travisamento della prova troverebbe conferma in altre due conversazioni, intercettate il 21 marzo 2012 ed il 30 marzo 2012.

5. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine alle modalità di valutazione dei prospetti redatti dall'imputato ed acquisiti agli atti, poiché la Corte del merito ha erroneamente ritenuto che ogni costo relativo ad una prestazione debba sempre essere fatturato contestualmente all'esecuzione della prestazione medesima, mentre risulterebbe dagli atti del processo che i lavori oggetto dell'attività di impresa delle società contribuenti riguardavano commesse edili pluriennali e prevedevano una fatturazione verso i committenti dilazionata nel tempo.

Tale circostanza risulterebbe confermata anche dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che tali appunti riguardavano un prospetto di sintesi richiesto dagli amministratori delle varie società al fine di tenere periodicamente aggiornata la loro posizione contabile.

6. Con un quarto motivo di ricorso denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. in relazione agli art. 24 e 111 Cost. nella parte in cui la norma prevede, nell'ipotesi di imputato assolto a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione alla prova dichiarativa ritenuta decisiva per l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero.

Ciò in quanto risulterebbe paradossale che l'imputato che ha scelto di essere giudicato allo stato degli atti in primo grado debba mettere in conto, in caso di assoluzione, uno sviluppo processuale in secondo grado improntato ad un diverso metodo dialettico che gli impedirebbe la proposizione delle eccezioni processuali che avrebbe potuto comunque formulare ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. se non avesse optato, in primo grado, per il giudizio abbreviato ed, inoltre, perché all'imputato non è comunque consentito, stante l'assoluzione in primo grado, di proporre appello incidentale non potendo quindi richiedere l'assunzione di prove dichiarative a se favorevoli.

La norma, inoltre, determinerebbe uno squilibrio in favore dell'accusa, la quale acquisirebbe la possibilità di ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il solo fatto di proporre impugnazione su motivi attinenti alla prova dichiarativa in distonia con la posizione dell'imputato le cui richieste istruttorie sono invece subordinate al parametro dell'assoluta necessità di cui all'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.

Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

7. In data 15\4\2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ad ulteriore sostegno delle censure già prospettate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Occorre rilevare, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che le modalità di escussione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] sono state individuate in considerazione della definitività della loro condanna, accertata dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata riporta i capi di imputazione con l'indicazione che i predetti sono stati separatamente giudicati e di ciò viene dato conto nella sentenza impugnata, ove si precisa che la posizione degli stessi, unitamente a quella di altri imputati, era stata stralciata e definita all'udienza del 12 dicembre 2017\ dopo che era stato raggiunto un accordo sulla pena con il Procuratore Generale e previa rinuncia agli altri motivi di appello.

A fronte di ciò la ricorrente obietta che non vi sarebbe prova della irrevocabilità della sentenza pronunciata nel separato giudizio e, pur riconoscendo che nel verbale di udienza del 24 maggio 2018 la Corte territoriale aveva dato atto del fatto che detta sentenza era divenuta definitiva, deduce l'erroneità di tale affermazione, senza documentare le ragioni su cui si fonda tale rilievo.

La mancanza di qualsivoglia indicazione in tal senso ed il mero richiamo alla mancanza di documenti o comunicazioni ufficiali circa la irrevocabilità della sentenza evidenzia l'assoluta genericità della censura..

3. Risulta inoltre manifestamente infondata anche l'ulteriore questione prospettata, afferente alla lesione del diritto di difesa conseguente alla mancata escussione a discarico di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi difensiva, i giudici del gravame sarebbero stati obbligati a sentire.

Invero nella sentenza di primo grado non si rinviene alcun riferimento alle dichiarazioni del Potenza per fondare la decisione liberatoria, circostanza che impone di fare applicazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha espressamente escluso la sussistenza di una assoluta necessità di sentire il teste, ritenendo non incerti i dati probatori già acquisiti ed ha offerto peraltro una motivazione implicita di tale decisione attraverso la stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito.

I giudici dell'appello hanno dato conto del fatto che la ricorrente, così come il coimputato [OSCURATO:PERSONA], non si limitava a svolgere un'attività meramente esecutiva di compilazione delle dichiarazioni fiscali utilizzando i documenti, ancorché fittizi, che gli venivano consegnati dagli altri imputati, bensì, come nuovamente confermato dalle persone escusse in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, partecipava attivamente al sistema organizzato dal coimputato Potenza, consistente nell'abbassare i redditi da dichiarare mediante l'utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti che venivano emesse per gli importi calcolati ed indicati dai ricorrenti per ottenere la riduzione del carico fiscale già programmato.

La Corte del merito analizza nel dettaglio le dichiarazioni delle persone sentite ed indica testualmente i riferimenti alla persona della ricorrente e del [OSCURATO:PERSONA], dando peraltro conto del fatto che la consapevolezza di entrambi circa l'attività illecita che veniva svolta in favore delle società degli altri imputati risultava dimostrata dai documenti rinvenuti durante le perquisizioni e, per quanto riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA], anche da conversazioni intercettate.

4. Con specifico riferimento alla posizione della Russo la sentenza impugnata evidenzia come i prospetti dalla stessa predisposti, dei quali aveva parlato il Della Corte nel corso della sua deposizione, venissero inviati con la dizione "fatture da ricevere", manifestando la consapevolezza che si trattava di fatture che non corrispondevano a costi realmente sostenuti, ma a costi che si sarebbero dovuti indicare nelle dichiarazioni dei redditi e che erano stati preventivamente dalla stessa calcolati.

Aggiungono inoltre i giudici del gravame che in sede di perquisizione erano stati rinvenuti altri appunti redatti dalla ricorrente, il cui contenuto inequivoco viene anch'esso testualmente riportato.

Tali considerazioni, peraltro, escludono ogni violazione, da parte della Corte territoriale, del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo i giudici dell'appello indicato con termini di assoluta certezza le ragioni del proprio convincimento, superando con specifiche argomentazioni tutti gli elementi di segno opposto valorizzati dal primo giudice, per escludere il dolo.

Il motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.

5. A conclusioni identiche deve pervenirsi per ciò che riguarda i motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Si è già detto, nell'esaminare la posizione della Russo, di alcuni degli elementi fattuali valorizzati nella sentenza impugnata per affermare la responsabilità degli imputati riferibili anche al [OSCURATO:PERSONA], essendo identico il sistema, utilizzato da entrambi nel medesimo studio commerciale, di calcolare preventivamente gli importi che i clienti dovevano indicare nelle singole fatture in modo da raggiungere un reddito da dichiarare precedentemente stabilito.

Riguardo al [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la Corte di appello, oltre a riportare dettagliatamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], riproducendole in parte anche testualmente ed evidenziandone il significato inequivocabile, ha anche preso in considerazione il contenuto dei documenti rinvenuti a seguito di perquisizione — così come avvenuto per la Russo — facendo rilevare come, in uno dei prospetti, fosse indicata la dicitura "fatturazione necessaria per il rientro" e come tali documenti venissero inviati almeno due mesi dopo il periodo a cui si riferivano, sicché era evidente che le fatture venivano emesse in data successiva a quella che vi veniva apposta.

6. I primi tre motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, censurano il ragionamento dei giudici dell'appello lamentando il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in considerazione delle altre emergenze processuali e per tale ragione possono essere unitariamente esaminati.

Pare opportuno ricordare, a questo punto, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, inoltre, devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

Il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Il vizio di motivazione non può essere quindi utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale ad una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata.

Lesame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali.

La natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce poi un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.

Non è dunque possibile, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione, perché così facendo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova.

Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

7. Fatte tali premesse, osserva il Collegio che, nel caso di specie, seppure in maniera suggestiva, le questioni prospettate nei motivi di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in una non ammissibile valutazione alternativa delle emergenze probatorie.

In particolare, laddove, nel primo motivo di ricorso si denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione ad altri atti del processo, vengono richiamati i contenuti di conversazioni intercettate riportandone soltanto la sintesi di alcune parti, così come vengono richiamate parti della informativa finale della Guardia di Finanza, lamentando la mancanza di un legame dialettico con la sentenza di primo grado che, invece, la Corte territoriale risulta aver mantenuto, dando conto delle ragioni per le quali la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, necessariamente disposta in conseguenza dell'appello del Pubblico Ministero, consentiva di superare il ragionamento seguito dal primo giudice per pervenire alla sentenza di assoluzione.

Il ricorrente assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe potuto adottare una diversa decisione se solo avesse tenuto conto del fatto che il meccanismo fraudolento era stato creato quattro anni prima rispetto al suo ingresso nello studio commerciale su iniziativa dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Corte e Potenza e che egli non si occupava di provvedere al reperimento dei soggetti emittenti i documenti da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali e che le fatture passive fittizie avevano ad oggetto prestazioni non esulanti dall'ambito edilizio.

Tali considerazioni, tuttavia, risultano del tutto inconferenti a fronte di quanto evidenziato nella sentenza impugnata analizzando, come si è detto, non soltanto le dichiarazioni del Potenza e del Della Corte, ma anche quanto emergeva dal contenuto dei documenti reperiti a seguito di perquisizione.

8. Parimenti, nel secondo motivo di ricorso viene dedotto il travisamento di un'intercettazione anch'essa solo parzialmente riprodotta ed i cui contenuti si ritengono travisati dai giudici dell'appello anche sulla base del contenuto di altre conversazioni pure riportate nell'informativa della Guardia di Finanza e, ancora una volta, parzialmente riprodotte.

Anche nel sollevare l'ulteriore questione riguardante l'interpretazione del contenuto dei prospetti rinvenuti nel corso della perquisizione la illogicità della motivazione viene prospettata sulla base dell' asserito contrasto con le modalità di fatturazione risultanti da altri atti del processo e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ma si tratta, all'evidenza, di una personale lettura di detti documenti, il cui contenuto viene valutato nella sentenza impugnata in maniera del tutto coerente e logica.

Si rileva dunque, confrontando i motivi di ricorso in esame e la motivazione, che il ricorrente persegue il fine di dimostrare, in base ad una sua diversa valutazione, sollecitata mediante l'eccepito vizio di motivazione, l'insussistenza del fatto descritto nel provvedimento impugnato, peraltro senza nemmeno allegare, per intero, gli atti ritenuti travisati.

9. Per quanto riguarda, infine, la questione di legittimità costituzionale prospettata con il quarto motivo di ricorso, come si ricava dalla narrativa si pongono questioni teoriche sulla mancanza di equilibrio tra le parti in punto di deduzioni di eccezioni preliminari e di richiesta di prove - consentite all'appellante e non consentite all'imputato che ha richiesto l'abbreviato - senza dedurre di aver formulato in appello eccezioni ex art. 491 cod. proc. pen. o le richieste di escussione di prove contrarie a quelle rinnovate su istanza del P. m. e di aver visto respinte tali istanze sulla base della disposizione che si assume in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

Nella specie, la questione avrebbe potuto assumere rilevanza ove fossero state • formulate censure in rito respinte, o la deposizione di Potenza, la cui riassunzione era stata sollecitata in appello, fosse stata posta a base della pronuncia assolutoria, prospettandosi in tal caso una evidente asimmetria tra le parti.

Al contrario, nella specie, come ben emerge dall'esame delle pronunce di merito, e non viene diversamente illustrato dal ricorrente, quanto dichiarato dal Potenza non ha avuto alcun rilievo al fine della pronuncia liberatoria di primo grado, intervenuta sulla base dell'esclusione del dolo, mentre il coimputato, nulla aveva chiarito quanto all'attività dei ricorrenti, limitandosi a riferire delle procedure dello studio, cosicché il chiarimento su tale portato dichiarativo, neppure in via astratta poteva configurarsi come prova contraria a quella assunta in grado di appello, ma rientrava legittimamente nell'ambito delle prove da assumere di ufficio ai sensi dell'art. 603 comma 3 — bis cod. proc. pen.

Il dato di fatto, non diversamente affrontato dal ricorrente, rende evidente la mancanza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale espressa, per mancanza del requisito richiesto dall'art. 23

I. n. 87 del 1953 che impone al giudice di valutare, prima di sollevare incidente di incostituzionalità che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale", condizione che, per quanto detto, non si ravvisa nella specie.

10. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede / 1/4. l'accoglimenrP [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 24 maggio 2018, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 10 aprile 2015 dal GIP presso il Tribunale di Firenze a seguito di giudizio abbreviato, appellata, tra gli altri, dal Pubblico Ministero ed in accoglimento di tale impugnazione ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli art. 81,110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 relativamente al concorso nel delitto in relazione al periodo di imposta 2010 e [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli art. 416 cod. pen. e 2 d.igs. 74\2000, dichiarando l'estinzione per prescrizione dei residui reati ascritti in relazione a precedenti periodi di imposta confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I fatti loro addebitati erano stati commessi, secondo l'imputazione, in quanto addetti ad uno studio commerciale, prestando ausilio ai concorrenti mediante indicazioni contabili finalizzate a consentire ai clienti dello studio di evadere le imposte sui redditi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. Avverso tale pronuncia i predetti propongono distinti ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel disporre l'audizione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, separatamente giudicati, li avrebbe sentiti secondo quanto disposto dall'art. 197-bis cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., in assenza di qualsiasi prova documentale o di comunicazione ufficiale attestante il passaggio in giudicato della sentenza a loro carico. Rileva, inoltre, che i giudici dell'appello avrebbero illegittimamente respinto la richiesta di escutere [OSCURATO:PERSONA] a discarico rispetto agli altri soggetti sentiti, con evidente violazione del diritto dell'imputato a difendersi. Aggiunge che la sentenza impugnata non avrebbe superato il dubbio sulla responsabilità dell'imputata a fronte di due valutazioni contrapposte del materiale probatorio e nonostante le dichiarazioni raccolte nel giudizio di appello non avessero modificato il compendio probatorio del primo grado di giudizio. Sarebbe infatti emerso che l'imputata si limitava a comunicare i prospetti degli importi da fatturare e che i contribuenti, dopo aver deciso autonomamente di servirsi di fatture di comodo, prendevano accordi con il titolare dello studio commerciale, del quale la donna era mera dipendente e la cui attività era limitata all'esecuzione di ordini, attività a cui non poteva sottrarsi, anche in ragione della mancanza di una specifica competenza tecnica. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., poichè la Corte territoriale non ne aveva confrontato il contenuto con quanto emergeva dalle numerose intercettazioni telefoniche, che smentirebbero in maniera inconfutabile quanto dichiarato. Richiamando quindi il contenuto delle considerazioni espresse sulle intercettazioni dalla sentenza di primo grado e, segnatamente, la conversazione del 25 aprile 2012, osserva che la Corte di appello non avrebbe confutato specificamente tutte le ragioni poste a sostegno dell'assoluzione, essendo chiaramente risultato che egli non sarebbe né l'ideatore né l'organizzatore della frode per cui è processo. Le dichiarazioni rese da Pagani e Della Corte, inoltre, sarebbero confutate da altri atti del procedimento e, segnatamente, dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], da un'intercettazione ambientale del 25 aprile 2012, dalla informativa del GICO della Guardia di Finanza di Firenze del 26 giugno 2013 e dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanza il 25 luglio 2013. 4. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova riguardo all'intercettazione telefonica del 27 marzo 2012, indicata dalla Corte territoriale come prova della consapevolezza del ricorrente circa la falsità della documentazione contabile ed a tale scopo confronta il contenuto della sentenza impugnata con la trascrizione della conversazione intercettata, evidenziando che il travisamento della prova troverebbe conferma in altre due conversazioni, intercettate il 21 marzo 2012 ed il 30 marzo 2012. 5. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine alle modalità di valutazione dei prospetti redatti dall'imputato ed acquisiti agli atti, poiché la Corte del merito ha erroneamente ritenuto che ogni costo relativo ad una prestazione debba sempre essere fatturato contestualmente all'esecuzione della prestazione medesima, mentre risulterebbe dagli atti del processo che i lavori oggetto dell'attività di impresa delle società contribuenti riguardavano commesse edili pluriennali e prevedevano una fatturazione verso i committenti dilazionata nel tempo. Tale circostanza risulterebbe confermata anche dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che tali appunti riguardavano un prospetto di sintesi richiesto dagli amministratori delle varie società al fine di tenere periodicamente aggiornata la loro posizione contabile. 6. Con un quarto motivo di ricorso denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. in relazione agli art. 24 e 111 Cost. nella parte in cui la norma prevede, nell'ipotesi di imputato assolto a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione alla prova dichiarativa ritenuta decisiva per l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero. Ciò in quanto risulterebbe paradossale che l'imputato che ha scelto di essere giudicato allo stato degli atti in primo grado debba mettere in conto, in caso di assoluzione, uno sviluppo processuale in secondo grado improntato ad un diverso metodo dialettico che gli impedirebbe la proposizione delle eccezioni processuali che avrebbe potuto comunque formulare ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. se non avesse optato, in primo grado, per il giudizio abbreviato ed, inoltre, perché all'imputato non è comunque consentito, stante l'assoluzione in primo grado, di proporre appello incidentale non potendo quindi richiedere l'assunzione di prove dichiarative a se favorevoli. La norma, inoltre, determinerebbe uno squilibrio in favore dell'accusa, la quale acquisirebbe la possibilità di ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il solo fatto di proporre impugnazione su motivi attinenti alla prova dichiarativa in distonia con la posizione dell'imputato le cui richieste istruttorie sono invece subordinate al parametro dell'assoluta necessità di cui all'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 7. In data 15\4\2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ad ulteriore sostegno delle censure già prospettate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Occorre rilevare, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che le modalità di escussione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] sono state individuate in considerazione della definitività della loro condanna, accertata dalla Corte di appello. La sentenza impugnata riporta i capi di imputazione con l'indicazione che i predetti sono stati separatamente giudicati e di ciò viene dato conto nella sentenza impugnata, ove si precisa che la posizione degli stessi, unitamente a quella di altri imputati, era stata stralciata e definita all'udienza del 12 dicembre 2017\ dopo che era stato raggiunto un accordo sulla pena con il Procuratore Generale e previa rinuncia agli altri motivi di appello. A fronte di ciò la ricorrente obietta che non vi sarebbe prova della irrevocabilità della sentenza pronunciata nel separato giudizio e, pur riconoscendo che nel verbale di udienza del 24 maggio 2018 la Corte territoriale aveva dato atto del fatto che detta sentenza era divenuta definitiva, deduce l'erroneità di tale affermazione, senza documentare le ragioni su cui si fonda tale rilievo. La mancanza di qualsivoglia indicazione in tal senso ed il mero richiamo alla mancanza di documenti o comunicazioni ufficiali circa la irrevocabilità della sentenza evidenzia l'assoluta genericità della censura.. 3. Risulta inoltre manifestamente infondata anche l'ulteriore questione prospettata, afferente alla lesione del diritto di difesa conseguente alla mancata escussione a discarico di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi difensiva, i giudici del gravame sarebbero stati obbligati a sentire. Invero nella sentenza di primo grado non si rinviene alcun riferimento alle dichiarazioni del Potenza per fondare la decisione liberatoria, circostanza che impone di fare applicazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. La Corte territoriale ha espressamente escluso la sussistenza di una assoluta necessità di sentire il teste, ritenendo non incerti i dati probatori già acquisiti ed ha offerto peraltro una motivazione implicita di tale decisione attraverso la stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito. I giudici dell'appello hanno dato conto del fatto che la ricorrente, così come il coimputato [OSCURATO:PERSONA], non si limitava a svolgere un'attività meramente esecutiva di compilazione delle dichiarazioni fiscali utilizzando i documenti, ancorché fittizi, che gli venivano consegnati dagli altri imputati, bensì, come nuovamente confermato dalle persone escusse in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, partecipava attivamente al sistema organizzato dal coimputato Potenza, consistente nell'abbassare i redditi da dichiarare mediante l'utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti che venivano emesse per gli importi calcolati ed indicati dai ricorrenti per ottenere la riduzione del carico fiscale già programmato. La Corte del merito analizza nel dettaglio le dichiarazioni delle persone sentite ed indica testualmente i riferimenti alla persona della ricorrente e del [OSCURATO:PERSONA], dando peraltro conto del fatto che la consapevolezza di entrambi circa l'attività illecita che veniva svolta in favore delle società degli altri imputati risultava dimostrata dai documenti rinvenuti durante le perquisizioni e, per quanto riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA], anche da conversazioni intercettate. 4. Con specifico riferimento alla posizione della Russo la sentenza impugnata evidenzia come i prospetti dalla stessa predisposti, dei quali aveva parlato il Della Corte nel corso della sua deposizione, venissero inviati con la dizione "fatture da ricevere", manifestando la consapevolezza che si trattava di fatture che non corrispondevano a costi realmente sostenuti, ma a costi che si sarebbero dovuti indicare nelle dichiarazioni dei redditi e che erano stati preventivamente dalla stessa calcolati. Aggiungono inoltre i giudici del gravame che in sede di perquisizione erano stati rinvenuti altri appunti redatti dalla ricorrente, il cui contenuto inequivoco viene anch'esso testualmente riportato. Tali considerazioni, peraltro, escludono ogni violazione, da parte della Corte territoriale, del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo i giudici dell'appello indicato con termini di assoluta certezza le ragioni del proprio convincimento, superando con specifiche argomentazioni tutti gli elementi di segno opposto valorizzati dal primo giudice, per escludere il dolo. Il motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato. 5. A conclusioni identiche deve pervenirsi per ciò che riguarda i motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Si è già detto, nell'esaminare la posizione della Russo, di alcuni degli elementi fattuali valorizzati nella sentenza impugnata per affermare la responsabilità degli imputati riferibili anche al [OSCURATO:PERSONA], essendo identico il sistema, utilizzato da entrambi nel medesimo studio commerciale, di calcolare preventivamente gli importi che i clienti dovevano indicare nelle singole fatture in modo da raggiungere un reddito da dichiarare precedentemente stabilito. Riguardo al [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la Corte di appello, oltre a riportare dettagliatamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], riproducendole in parte anche testualmente ed evidenziandone il significato inequivocabile, ha anche preso in considerazione il contenuto dei documenti rinvenuti a seguito di perquisizione — così come avvenuto per la Russo — facendo rilevare come, in uno dei prospetti, fosse indicata la dicitura "fatturazione necessaria per il rientro" e come tali documenti venissero inviati almeno due mesi dopo il periodo a cui si riferivano, sicché era evidente che le fatture venivano emesse in data successiva a quella che vi veniva apposta. 6. I primi tre motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, censurano il ragionamento dei giudici dell'appello lamentando il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in considerazione delle altre emergenze processuali e per tale ragione possono essere unitariamente esaminati. Pare opportuno ricordare, a questo punto, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, inoltre, devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio di motivazione non può essere quindi utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale ad una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata. Lesame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali. La natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce poi un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. Non è dunque possibile, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione, perché così facendo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 7. Fatte tali premesse, osserva il Collegio che, nel caso di specie, seppure in maniera suggestiva, le questioni prospettate nei motivi di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in una non ammissibile valutazione alternativa delle emergenze probatorie. In particolare, laddove, nel primo motivo di ricorso si denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione ad altri atti del processo, vengono richiamati i contenuti di conversazioni intercettate riportandone soltanto la sintesi di alcune parti, così come vengono richiamate parti della informativa finale della Guardia di Finanza, lamentando la mancanza di un legame dialettico con la sentenza di primo grado che, invece, la Corte territoriale risulta aver mantenuto, dando conto delle ragioni per le quali la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, necessariamente disposta in conseguenza dell'appello del Pubblico Ministero, consentiva di superare il ragionamento seguito dal primo giudice per pervenire alla sentenza di assoluzione. Il ricorrente assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe potuto adottare una diversa decisione se solo avesse tenuto conto del fatto che il meccanismo fraudolento era stato creato quattro anni prima rispetto al suo ingresso nello studio commerciale su iniziativa dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Corte e Potenza e che egli non si occupava di provvedere al reperimento dei soggetti emittenti i documenti da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali e che le fatture passive fittizie avevano ad oggetto prestazioni non esulanti dall'ambito edilizio. Tali considerazioni, tuttavia, risultano del tutto inconferenti a fronte di quanto evidenziato nella sentenza impugnata analizzando, come si è detto, non soltanto le dichiarazioni del Potenza e del Della Corte, ma anche quanto emergeva dal contenuto dei documenti reperiti a seguito di perquisizione. 8. Parimenti, nel secondo motivo di ricorso viene dedotto il travisamento di un'intercettazione anch'essa solo parzialmente riprodotta ed i cui contenuti si ritengono travisati dai giudici dell'appello anche sulla base del contenuto di altre conversazioni pure riportate nell'informativa della Guardia di Finanza e, ancora una volta, parzialmente riprodotte. Anche nel sollevare l'ulteriore questione riguardante l'interpretazione del contenuto dei prospetti rinvenuti nel corso della perquisizione la illogicità della motivazione viene prospettata sulla base dell' asserito contrasto con le modalità di fatturazione risultanti da altri atti del processo e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ma si tratta, all'evidenza, di una personale lettura di detti documenti, il cui contenuto viene valutato nella sentenza impugnata in maniera del tutto coerente e logica. Si rileva dunque, confrontando i motivi di ricorso in esame e la motivazione, che il ricorrente persegue il fine di dimostrare, in base ad una sua diversa valutazione, sollecitata mediante l'eccepito vizio di motivazione, l'insussistenza del fatto descritto nel provvedimento impugnato, peraltro senza nemmeno allegare, per intero, gli atti ritenuti travisati. 9. Per quanto riguarda, infine, la questione di legittimità costituzionale prospettata con il quarto motivo di ricorso, come si ricava dalla narrativa si pongono questioni teoriche sulla mancanza di equilibrio tra le parti in punto di deduzioni di eccezioni preliminari e di richiesta di prove - consentite all'appellante e non consentite all'imputato che ha richiesto l'abbreviato - senza dedurre di aver formulato in appello eccezioni ex art. 491 cod. proc. pen. o le richieste di escussione di prove contrarie a quelle rinnovate su istanza del P. m. e di aver visto respinte tali istanze sulla base della disposizione che si assume in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. Nella specie, la questione avrebbe potuto assumere rilevanza ove fossero state • formulate censure in rito respinte, o la deposizione di Potenza, la cui riassunzione era stata sollecitata in appello, fosse stata posta a base della pronuncia assolutoria, prospettandosi in tal caso una evidente asimmetria tra le parti. Al contrario, nella specie, come ben emerge dall'esame delle pronunce di merito, e non viene diversamente illustrato dal ricorrente, quanto dichiarato dal Potenza non ha avuto alcun rilievo al fine della pronuncia liberatoria di primo grado, intervenuta sulla base dell'esclusione del dolo, mentre il coimputato, nulla aveva chiarito quanto all'attività dei ricorrenti, limitandosi a riferire delle procedure dello studio, cosicché il chiarimento su tale portato dichiarativo, neppure in via astratta poteva configurarsi come prova contraria a quella assunta in grado di appello, ma rientrava legittimamente nell'ambito delle prove da assumere di ufficio ai sensi dell'art. 603 comma 3 — bis cod. proc. pen. Il dato di fatto, non diversamente affrontato dal ricorrente, rende evidente la mancanza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale espressa, per mancanza del requisito richiesto dall'art. 23 I. n. 87 del 1953 che impone al giudice di valutare, prima di sollevare incidente di incostituzionalità che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale", condizione che, per quanto detto, non si ravvisa nella specie. 10. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fis