CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere4DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 1/3/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 31/7/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa per il delitto di rapina e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro ottocento di multa per i delitti di rapina, ricettazione e lesioni personali. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione con riferimento al dedotto travisamento della prova testimoniale. Rileva, in particolare, che l'unica teste "pura" del processo, [OSCURATO:PERSONA], ha negato il coinvolgimento del Pula nella rapina per cui si procede, escludendo la sua partecipazione sia alla pianificazione che alla realizzazione della condotta materiale (sia con riferimento alla condotta tipica, che a quella di "palo"), oltre che alla divisione del bottino. Il giudice di primo grado aveva condannato l'odierno ricorrente, sul presupposto che avesse svolto il ruolo di "palo", circostanza questa esclusa dalla teste, che aveva riferito che il Pula si era allontanato dal luogo della rapina appena i rapinatori erano entrati nell'esercizio commerciale. Siffatta doglianza, ancorché evidenziata nei motivi di appello, è rimasta senza risposta nella sentenza impugnata. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Deduce sul punto che il travisamento della prova esplicitato nel primo motivo ha avuto la conseguenza ulteriore di determinare nella Corte territoriale l'erroneo convincimento in relazione alla insussistenza della circostanza attenuante del minimo contributo causale prestato dal concorrente alla realizzazione del reato. In altri termini, la minimalità del contributo si desume da plurimi elementi:: il Pula non ha pianificato la rapina, non ha partecipato al sopralluogo e si è allontanato non appena gli esecutori materiali sono entrati all'interno del bar tabacchi. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità. Rileva in proposito che le chiamate in c:orreità operate dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili, tenuto conto della loro incostanza, sol che si consideri che entrambi i dichiaranti hanno fornito una pluralità di versioni. Si tratta, dunque, di elementi inidonei a fondare un giudizio di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, anche perché la presenza dello Stante all'interno dell'alloggio dopo la rapina costituisce elemento neutro, che non consente di superare le incongruenze delle ricostruzioni effettuate dai dichiaranti. Quanto alla ricettazione, evidenzia che la fotografia che riprende il ricorrente alla guida di un veicolo sia elemento del tutto insufficiente per affermare la responsabilità del ricorrente, in quanto non è possibile affermare che quel veicolo fosse proprio quello ricettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibile perché aspecifico è il primo motivo ricorso, relativo al travisamento della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, la Corte territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto il concorso del ricorrente nella rapina per cui si procede, indicando alle pagine 8, 9 e 10 l'intero compendio probatorio a carico del Pula. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento ali si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie, a fronte del motivato percorso logico argomentativo seguito dalla Corte di appello, il ricorso prende in considerazione solo una parte della deposizione in discorso, tralasciando quella che il giudice di secondo grado indica al penultimo e all'ultimo capoverso della pagina 9 e si limita a riproporre pedissequa mente in questa sede gli stessi motivi sottoposti all'esame del giudice di appello, senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti operata nella impugnata sentenza, che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. 2.1 Anche il secondo motivo è aspecifico, atteso che 1:enta di confutare la motivazione della Corte territoriale, senza misurarsi con le ragioni che la hanno portata a ritenere il contributo causale fornito dal Pula non marginale, esplicitate a pagina 10 in modo congruo ed esaustivo. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Anche il ricorso proposto dallo Stante è inammissibile, perché l'unico motivo a cui è affidato è aspecifico. Ed invero, non si confronta con la congrua ed esaustiva motivazione della Corte territoriale, del tutto scevra da vizi logici, che ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto il concorso del ricorrente nella rapina per cui si procede, indicando alla pagina 12 l'intero compendio probatorio - costituito non solo dalle due chiamate in correità - a caric:o del ricorrente con riferimento alla rapina in contestazione ed alle pagine 12 e 13 gli elementi a carico riguardanti la ricettazione della autovettura, che non sono costituiti solo dalla fotografia di cui si è detto. Si richiamano sul punto, per evitare inutili ripetizioni, le più articolate considerazioni svolte con riferimento al primo motivo di ricorso del Pula. 3.1 Solo per completezza, deve evidenziarsi che la sentenza della Corte di appello di Torino sul capo relativo alla responsabilità dello Stanco in ordine al reato di cui al capo 4), in mancanza di impugnazione, è coperta dal giudicato. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila