CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 07506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo si fa riferimento alla sua biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento come elemento di vertice nell'omonima consorteria, una delle più pericolose di [OSCURATO:PERSONA], come delineato dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la capacità di mantenere rapporti con la consorteria mafiosa di appartenenza, non venuta meno con la sola - pur protratta - detenzione, connotata nel caso di specie da condotta non sempre regolare (come da relazione di sintesi del 2020 e aggiornamento del 22.4.22), e, da ultimo, la perdurante e attuale operatività del clan, federato con i [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle recenti operazioni di polizia che risultano avere riguardato dall'aprile 2019 all'aprile 2021 il territorio di appartenenza e portato all'emissione nell'aprile 2021 di 53 provvedimenti cautelari a carico di affiliati e capi delle cosche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione mafiosa e finalizzata al narcotraffico . Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente fa leva sul vizio di motivazione non deducibile in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. • proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna itricorrentf al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12