CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25561/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea del 10 dicembre 2020, che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 367 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La difesa aveva chiesto con l'appello l'applicazione della predetta causa di esclusione della punibilità in ragione del contributo marginale nella commissione del reato (essendosi limitato soltanto a condurre l'auto nel luogo di abbandono, non partecipando alle successive condotte penalmente rilevanti) e dei precedenti penali risalenti nel tempo di natura non specifica. La Corte di appello ha erroneamente rigettato la richiesta ritenendo la differente indole dei reati (nella specie due furti e la violazione della disciplina in tema di stupefacenti) non ostativa alla nozione di comportamento abituale di cui alla citata norma. Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto conto dell'avvenuta estinzione dei reati, a seguito del positivo superamento dell'affidamento in prova (in tal senso, Sez. 4, n. 11732 del 2021) (si allega certificato giudiziale penale). Infine, la sentenza impugnata ha omesso di valutare la modestia del contributo causale prestato dall'imputato nel fatto, così come ricostruito dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto alla ostatività dei precedenti penali, va rammentato che la sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095). Pertanto, i precedenti riportati dal ricorrente di indole differente non potevano essere ritenuti ostativi alla applicazione della citata causa di esclusione (tra tante, Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270948). Quanto ora rilevato rende irrilevante il secondo motivo di ricorso. 3. Ne consegue che, poiché la Corte di appello non si è pronunciata sulla particolare tenuità del fatto, avendo ritenuto erroneamente ostativi i precedenti penali, la sentenza va annullata annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizi