Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:289
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑169/04
[OSCURATO:PERSONA] plc e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])
«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 6 — Gestione di fondi comuni di investimento — Esenzione — Nozione di “gestione” — Funzioni di depositario — Delega delle funzioni di gestione amministrativa»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l’8 settembre 2005
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 maggio 2006
Massime della sentenza
1.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]
2.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]
1. La nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, rappresenta
una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.
Infatti, sebbene le versioni inglese e olandese di tale disposizione siano ambigue quanto alla questione se essa conferisca
agli Stati membri il compito di definire tanto la nozione di «fondi comuni di investimento» quanto quella di «gestione» di
tali fondi, risulta segnatamente dalle versioni danese, tedesca, francese e italiana che tale disposizione rinvia alle definizioni
degli Stati membri esclusivamente per quanto riguarda la prima di tali nozioni. La portata ristretta di tale rinvio al diritto
nazionale, come risulta dalle versioni menzionate, è confermata dal contesto in cui è contenuta l’espressione, dalla struttura
della sesta direttiva e dall’obbiettivo di evitare divergenze nell’applicazione del regime dell’imposta sul valore aggiunto
da uno Stato membro all’altro.
(v. punti 40‑43, dispositivo 1)
2. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di
«gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile
dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici
ed essenziali per la gestione di tali fondi.
Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli artt. 7,
nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. Tali funzioni non fanno parte
infatti della gestione degli organismi di investimento collettivo, ma del controllo e della sorveglianza dell’attività di
questi ultimi, dato che la finalità cui si tende è di garantire che la gestione degli organismi di investimento collettivo
sia effettuata conformemente alla legge.
Peraltro, nei limiti in cui, per essere considerati operazioni esenti ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della
sesta direttiva, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno devono formare un
insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio
descritto allo stesso punto 6, le mere prestazioni materiali o tecniche, come la messa a disposizione di un sistema informatico,
non sono comprese nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della citata direttiva.
(v. punti 65, 70‑71, 74, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
4 maggio 2006 (
*
)
«Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte B, lett. d), punto 6 – Gestione di fondi comuni di investimento – Esenzione – Nozione di “gestione” – Funzioni di depositario – Delega delle funzioni di gestione amministrativa»
Nel procedimento C-169/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 2 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2004, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] plc,
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA] e U. Lõhmus,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 marzo 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’[OSCURATO:PERSONA] plc, dal sig. J. Woolf, barrister, e dall’avv. J.‑C. Bouchard, incaricati dal sig. R. Croker, solicitor;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. K. Manji nonché dalle sig.re E. O’Neill e S. Nwaokolo, in qualità di agenti, assistiti
dal sig. R. Hill, barrister;
– per il governo lussemburghese, dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1;
in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie pendenti tra l’[OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e i [OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise (in prosieguo: i «[OSCURATO:PERSONA]»),
dall’altro, riguardo, in primo luogo, alla tassazione delle prestazioni effettuate dai depositari di un certo numero di organismi
di investimento collettivo registrati in forma di trust («authorised unit trusts») e da una società di investimento aperta
(«Open‑ended investment company»; in prosieguo: una «OEIC») e, in secondo luogo, a prestazioni di amministrazione e contabilità
svolte da una società terza dietro delega della società di gestione di una OEIC.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L’art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva ha il seguente disposto:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare
la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
(...)
d) le operazioni seguenti:
1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
2. la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da
parte di chi ha concesso questi ultimi;
3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai
crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle
monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d’oro, d’argento o di altro metallo e i biglietti
che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;
5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società
o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:
– dei titoli rappresentativi di merci;
– dei diritti o titoli di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
6. la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri».
4 L’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) (GU L 375, pag. 3), definisce gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo: gli «OICVM»)
come organismi:
«– il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui
funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
– le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio
dei suddetti organismi. (…)».
5 Ai sensi dello stesso art. 1, n. 3, tali organismi possono assumere «la forma contrattuale (fondo comune di investimento,
gestito da una società di gestione) o di
trust
(«
unit trust
») oppure la forma statutaria (società di investimento)». Ai fini della direttiva 85/611, l’espressione «fondo comune di investimento»
comprende altresì lo «unit trust».
6 Conformemente all’art. 4, n. 1, di tale direttiva, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello Stato
membro in cui è situato. Tale autorizzazione vale per tutti gli Stati membri.
7 Dall’art. 4, n. 2, della stessa direttiva risulta che, ai fini dell’autorizzazione, un fondo comune di investimento deve aver
designato una società di gestione ed un depositario, mentre la società di investimento, anch’essa assoggettata a tale obbligo
in quanto depositaria, non è tenuta a designare una società di gestione.
8 Secondo gli artt. 7, n. 1, e 14, n. 1, della direttiva 85/611, la custodia del patrimonio di un fondo comune di investimento
o di una società d’investimento deve essere affidata a un depositario.
9 Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento, ai sensi dell’art. 7, n. 3, di tale direttiva, il depositario deve inoltre:
«a) accertare che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento delle quote effettuati per conto del fondo
o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo;
b) accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo;
c) eseguire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo;
d) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso;
e) accertare che i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge o al regolamento del fondo».
10 Quanto alle società di investimento, l’art. 14, n. 3, della stessa direttiva precisa che, oltre alla custodia del patrimonio,
il depositario deve:
«a) accertare che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento delle quote effettuati dalla società di
investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge o ai documenti costitutivi della società;
b) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio della società il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso;
c) accertare che i redditi della società ricevano la destinazione conforme alla legge e ai documenti costitutivi».
11 Ai sensi degli artt. 9 e 16 della direttiva 85/611, il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato
in cui è situata la sede statutaria della società di gestione o della società di investimento, nei confronti di queste ultime
e dei partecipanti, di ogni pregiudizio da essi subìto in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi
obblighi.
12 In forza degli artt. 10, n. 1, e 17, n. 1, di tale direttiva, le funzioni di società di gestione e di società di investimento,
da un lato, e di depositario, dall’altro, non possono essere esercitate dalla stessa società.
13 La direttiva 85/611 è stata modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/107/CE,
al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU 2002, L 41, pag. 20), e dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/108/CE, con riguardo agli investimenti OICVM (GU 2002, L 41, p. 35).
L’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/611, come modificata, rinvia all’allegato II della stessa direttiva, che
contiene un elenco non tassativo delle funzioni incluse nelle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società
di investimento. Tale elenco menzione le funzioni seguenti:
«– Gestione degli investimenti
– Amministrazione:
a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
b) servizio di informazione per i clienti;
c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
d) controllo dell’osservanza della normativa applicabile;
e) tenuta del registro dei detentori delle quote;
f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e riscatto delle quote;
h) regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati);
i) tenuta dei libri.
– Commercializzazione».
14 L’art. 5 octies, n. 1, della direttiva 85/611, come modificato, applicabile, in forza dell’art. 13 ter della stessa direttiva,
anche alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata, prevede la possibilità, a
talune condizioni, per le società di gestione di «delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività,
l’esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni».
Normativa nazionale
15 In forza dell’allegato 9, gruppo 5, punti 9 e 10, della legge del 1994 relativa all’imposta sul valore aggiunto ([OSCURATO:PERSONA] 1994), sono considerati «fondi comuni di investimento» nel [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d),
punto 6, della sesta direttiva, gli «authorised unit trusts» (punto 9) e le OEIC (punto 10).
16 La direttiva 85/611 è stata trasposta nel [OSCURATO:PERSONA] con la legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 2000; in prosieguo: la «FSMA»), che tuttavia ha una portata più ampia della direttiva.
17 Conformemente alla FSMA, un «authorised unit trust» è un piano di investimento collettivo la cui proprietà è detenuta da un
trust per conto dei partecipanti e che è riconosciuto mediante un’autorizzazione. Nell’ambito di un piano siffatto, gli investitori
acquistano o vendono quote del fondo. Salvo il caso del riscatto, da parte del gestore, delle quote dell’investitore o della
vendita di quote a quest’ultimo, ogni volta che un investitore acquista o vende quote, vengono create o rimborsate nuove quote.
18 Secondo le regole applicabili ai piani di investimento collettivo contenute nel «[OSCURATO:PERSONA]»
(in prosieguo: il «CIS [OSCURATO:PERSONA]») dell’autorità responsabile dei servizi finanziari ([OSCURATO:PERSONA]), il gestore
di un «authorised unit trust» è tenuto a gestire quest’ultimo conformemente all’atto fiduciario, alle regole del CIS [OSCURATO:PERSONA]
ed al prospetto più recente.
19 La decisione di rinvio indica che una OEIC è una specie di piano di investimento collettivo analogo ad un fondo comune di
investimento, ma che presenta la struttura di una società commerciale invece di essere disciplinato dal diritto dei trust.
Tranne le disposizioni della FSMA, le OEIC sono disciplinate segnatamente dalla regolamentazione del 2001 applicabile alle
società di investimento aperte (Open-[OSCURATO:PERSONA] 2001; in prosieguo: le «OEIC [OSCURATO:PERSONA]»). Una
OEIC dispone di un capitale sociale variabile, di modo che, qualora un investitore decida di investire nella società, vengono
create nuove azioni, rimborsate nel caso in cui investitore voglia liquidare il suo investimento.
20 Le OEIC [OSCURATO:PERSONA] esigono che l’attività della OEIC sia gestita da almeno un amministratore di società autorizzata ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: un «ACD»). Quest’ultimo dev’essere una persona giuridica autorizzata ad agire in qualità
di amministratore.
21 Nella FSMA e nel CIS [OSCURATO:PERSONA], il depositario di un «authorised unit trust» è designato con il termine «trustee», mentre
nelle OEIC [OSCURATO:PERSONA] il depositario di una OEIC è chiamato «depositario».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
22 L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], membri del gruppo TVA [OSCURATO:PERSONA], sono i gestori, rispettivamente, di quindici e undici «authorised unit trusts».
23 I trustees di questi ultimi sono la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la HSBC [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «HSBC»). Il giudice del rinvio rileva che questi ultimi
fatturano un compenso generale per le loro funzioni di trustee. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] e la HSBC agiscano anche in qualità
di custodi, i compensi generali di trustee da esse fatturate non riguardano la custodia globale, per la quale è previsto un
compenso distinto, mentre la [OSCURATO:PERSONA], sebbene trustee, non agisce in qualità di custode.
24 [OSCURATO:PERSONA] è stata designata come ACD di [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]
di altre tre OEIC. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono altresì membri del gruppo TVA [OSCURATO:PERSONA].
25 [OSCURATO:PERSONA] è stata designata come depositaria di queste quattro OEIC e fattura un compenso generale per le sue funzioni.
Tuttavia, neanche per queste ultime essa agisce in qualità di custode.
26 Alla fine del 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso un accordo relativo alla contabilità della [OSCURATO:PERSONA] prima con la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e poi con la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]»). In
forza di tale accordo, quest’ultima si è impegnata a fornire una serie di servizi delegati dalla [OSCURATO:PERSONA],
in particolare il calcolo dell’importo degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni,
la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni
per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»),
nonché la preparazione delle previsioni di utili.
27 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] si è altresì impegnata ad effettuare altre prestazioni, come il trattamento dei dati, le operazioni di
ravvicinamento sul fondo, il calcolo e la registrazione degli oneri e delle spese, la registrazione degli eventi sociali,
la diffusione alla stampa dei prezzi quotidiani dei comparti, la produzione delle dichiarazioni fiscali e IVA, nonché le dichiarazioni
alla Banca d’Inghilterra, il calcolo del tasso di distribuzione e di rendimento e le risposte ai quesiti della [OSCURATO:PERSONA] e/o del depositario.
28 L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso in quanto l’IVA era stata chiesta da diversi trustees degli «authorised unit trusts»
che gestiscono le sue filiali e la [OSCURATO:PERSONA] in quanto il suo depositario le chiedeva l’IVA.
29 Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla fatturazione della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] dell’IVA sulle
prestazioni amministrative e contabili da essa effettuate in qualità di amministratore del fondo.
30 L’[OSCURATO:PERSONA] fa altresì valere che i servizi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] sono esenti da IVA, dato che costituiscono
«la gestione di fondi comuni di investimento» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. A
tal riguardo, essa rileva che l’amministrazione di un fondo fa manifestamente parte della sua gestione e che la delega dell’insieme
degli aspetti amministrativi della gestione o di un’ampia parte di essi, che formano una parte specifica ed essenziale della
gestione, non dev’essere trattata diversamente dalla delega di talune delle decisioni relative alla scelta degli investimenti.
31 L’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono poi che anche le prestazioni diverse dai servizi di custodia effettuati
da trustees di un «authorised unit trust» e da depositari di una OEIC sono esenti ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d),
punto 6, della sesta direttiva. Infatti, tra le funzioni di gestione sono comprese le funzioni di controllo e di adozione
di decisioni garantite dal depositario o dal trustee.
32 Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo i [OSCURATO:PERSONA], la funzione specifica ed essenziale di gestione dei fondi
comuni d’investimento è la gestione degli investimenti, che comprende la scelta e la cessione dei patrimoni oggetto di tale
gestione. Essi sostengono che ciò esclude i servizi forniti dai trustees e dai depositari dal campo di applicazione dell’esenzione,
dato che questi ultimi generalmente non sono direttamente compresi nelle decisioni quotidiane relative alla gestione degli
investimenti e che il loro ruolo principale è di proteggere il consumatore e l’investitore. Ciò escluderebbe dal campo di
applicazione dell’esenzione altresì i servizi amministrativi forniti dall’amministratore del fondo, in quanto nessuno di essi
comprende la scelta e la cessione dei patrimoni oggetto della gestione.
33 Il giudice del rinvio osserva che la portata dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta
direttiva non è chiara. Esso rileva, al riguardo, che esiste una disparità tra le pratiche dei diversi Stati membri quanto
al trattamento di operazioni come quelle di cui trattasi nella causa principale.
34 Il VAT & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha perciò deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’esenzione per la “gestione di fondi comuni d’investimento, quali definiti dagli Stati membri” [‘the management of special
investment funds as defined by [OSCURATO:PERSONA]’, nella versione inglese], figurante all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6,
della sesta direttiva IVA implichi che gli Stati membri dispongono del potere di definire le attività rientranti nella “gestione”
dei fondi comuni d’investimento oltre che del potere di definire i fondi comuni d’investimento che possono beneficiare dell’esenzione.
2) Qualora la soluzione della prima questione sia negativa e al termine “gestione” di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6,
della sesta direttiva IVA debba attribuirsi un significato autonomo di diritto comunitario, se, alla luce della direttiva
del Consiglio 85/611 (…), le prestazioni fatturate da un depositario o da un trustee per i servizi forniti ai sensi degli
artt. 7 e 14 della direttiva [85/611], delle norme regolatrici nazionali e delle pertinenti disposizioni del fondo siano prestazioni
di “gestione di fondi comuni d’investimento” ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
3) Ancora, nel caso in cui la soluzione della prima questione sia negativa e al termine “gestione” debba attribuirsi un significato
autonomo di diritto comunitario, se l’esenzione per la gestione di “fondi comuni d’investimento” di cui all’art. 13, parte
B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva IVA si applichi ai servizi prestati da un gestore esterno per quanto riguarda
la gestione amministrativa dei fondi».
Sulla prima questione
35 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento
contenuta all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva rappresenti una nozione autonoma del diritto comunitario
di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.
Osservazioni presentate alla Corte
36 L’[OSCURATO:PERSONA], il governo lussemburghese e la Commissione delle Comunità europee ritengono che occorra interpretare l’esenzione
prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva per «la gestione di fondi comuni d’investimento quali
sono definiti dagli Stati membri» nel senso che essa non conferisce a questi ultimi il potere di definire le attività comprese
nel termine «gestione» dei fondi.
37 Il governo del [OSCURATO:PERSONA], invece, sostiene che tale esenzione conferisce agli Stati membri tale potere, insieme a quello
di definire i fondi comuni di investimento che possono beneficiare dell’esenzione.
Giudizio della Corte
38 Secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome
di diritto comunitario e devono pertanto ricevere una definizione comunitaria cha miri ad evitare divergenze nell’applicazione
del regime IVA da uno Stato membro all’altro (v., segnatamente, sentenze 12 settembre 2000, causa C-358/97, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6301, punto 51; 3 marzo 2005, causa C‑428/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1527, punto 27,
e 1° dicembre 2005, cause riunite C-394/04 e C-395/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10373, punto 15).
39 Anche se, di conseguenza, gli Stati membri non possono modificarne il contenuto, in particolare quando ne fissano le condizioni
di applicazione, ciò non vale quando il Consiglio ha affidato loro il compito di definire taluni termini di un’esenzione (v.
sentenza 28 marzo 1996, causa C‑468/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1721, punto 25).
40 Occorre quindi esaminare se l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva conferisca agli Stati membri il compito
di definire tanto la nozione di «fondi comuni di investimento» quanto quella di «gestione» di tali fondi, ovvero se esso riguardi
unicamente la prima di tali due nozioni.
41 Al riguardo si deve constatare che, sebbene le versioni inglese e olandese di tale disposizione siano ambigue sulla sua portata,
risulta segnatamente dalle versioni danese, tedesca, francese e italiana che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della
sesta direttiva rinvia alle definizioni degli Stati membri esclusivamente per quanto attiene alla nozione di «fondi comuni
di investimento».
42 La portata ristretta di tale rinvio al diritto nazionale, come risulta in particolare dalle versioni danese, tedesca, francese
e italiana, è confermata dal contesto in cui è contenuta l’espressione, dalla struttura della sesta direttiva e dall’obiettivo
di evitare divergenze nell’applicazione del regime IVA da uno Stato membro all’altro.
43 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che la nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata
all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di
cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.
Sulla seconda e sulla terza questione
44 Con la seconda e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente
se l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione
di «gestione di fondi comuni di investimento»:
– le prestazioni fatturate da un depositario effettuate conformemente agli artt. 7 e 14 della direttiva 85/611, alle disposizioni
nazionali ed ai regolamenti dei fondi applicabili, e
– i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno.
Osservazioni presentate alla Corte
45 L’[OSCURATO:PERSONA] ed il governo lussemburghese fanno valere che le prestazioni fatturate da un depositario o da un trustee
nell’ambito dei servizi forniti conformemente agli artt. 7 e 14 della direttiva 85/611, alle disposizioni nazionali ed ai
regolamenti dei fondi applicabili sono prestazioni esenti ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
46 Quest’ultima disposizione comprenderebbe altresì i servizi forniti da un gestore esterno nell’ambito della gestione amministrativa
dei fondi.
47 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’espressione «gestione» dei fondi comuni di investimento contenuta all’art. 13, parte
B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che fa riferimento alla funzione principale
di gestione del portafogli svolta dal gestore di un fondo comune di investimento.
48 Tale esenzione non si estenderebbe alle prestazioni fatturate da un depositario o da un trustee nell’ambito della custodia
dei patrimoni del fondo comune di investimento o del controllo delle attività del gestore diretto a garantire la loro conformità
alle regole di diritto ed ai regolamenti del fondo.
49 Per le stesse ragioni, la detta esenzione non sarebbe applicabile neanche alle prestazioni puramente amministrative fornite
al gestore dall’amministratore incaricato della contabilità del fondo.
50 Secondo la Commissione, l’espressione «gestione di fondi comuni di investimento» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d),
punto 6, della sesta direttiva comprende tutti i servizi strettamente connessi all’esercizio del fondo, vale a dire alla determinazione
della politica di investimento, di acquisto e di vendita dei patrimoni.
51 Orbene, i servizi prestati da un depositario, conformemente agli artt. 7 e 14 della direttiva 85/611, alle disposizioni regolamentari
nazionali ed al regolamento del fondo, non fanno parte della gestione di fondi ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto
6, della sesta direttiva.
52 Neanche i servizi forniti da un gestore esterno che rientrano nella gestione amministrativa dei fondi farebbero parte della
gestione dei fondi ai sensi di tale disposizione.
Giudizio della Corte
53 In via preliminare, si deve constatare che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva riguarda i fondi comuni
di investimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Rientrano quindi nell’ambito di applicazione di tale disposizione
tanto gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale o di trust, quanto quelli aventi forma statutaria.
54 Infatti, né il contesto, né il tenore letterale dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva rivelano che
l’intenzione del legislatore fosse di limitare l’applicazione di tale disposizione ai soli organismi di investimento collettivo
aventi forma contrattuale o di trust.
55 Di fatto, al momento dell’adozione della sesta direttiva, la terminologia comunitaria in questo settore non era ancora armonizzata,
dato che la direttiva 85/611, che fornisce al suo art. 1, n. 3, una definizione comunitaria degli OICVM, è stata adottata
solo nel 1985. Inoltre, mentre per designare gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale le versioni
francese e italiana dell’art. 1, n. 3, della direttiva 85/611 utilizzano la stessa espressione che compare all’art. 13, parte
B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, ciò non si verifica nel caso di altre versioni linguistiche di tale disposizione,
in particolare le versioni inglese, tedesca, danese e olandese.
56 Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva alle transazioni
realizzate tra gli organismi di investimento collettivo e gli investitori (partecipanti), qualsiasi altra interpretazione
di tale disposizione che esonerasse dall’IVA la gestione degli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale
o di trust, e non forma statutaria, sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale, su cui si basa, tra l’altro, il
sistema comune di IVA istituito dalla sesta direttiva e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni
siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (v. sentenze 16 settembre 2004, causa C‑382/02, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8379, punti 23 e 24, nonché 8 dicembre 2005, causa C‑280/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10683, punto 39).
57 Occorre poi esaminare il contenuto della nozione di «gestione» dei fondi comuni di investimento.
58 A tal riguardo è giocoforza constatare che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non contiene alcuna
definizione di tale nozione.
59 Tale disposizione deve essere quindi interpretata alla luce del contesto nel quale si inserisce, nonché della finalità e della
struttura di tale direttiva, tenendo conto particolarmente della ratio legis dell’esenzione che essa prevede (v., in tal senso,
sentenze 18 novembre 2004, causa C‑284/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11237, punto 18, e [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 28).
60 Occorre in primo luogo rammentare che, poiché le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva costituiscono deroghe
al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto
passivo, esse devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenze 12 giugno 2003, causa C‑275/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5965, punto 23, e 20 novembre 2003, causa C‑8/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13711, punto 36).
61 Inoltre, dall’art. 1, n. 2, della direttiva 85/611 risulta che le operazioni degli OICVM consistono nell’investimento collettivo
in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico. Infatti, con i capitali che i sottoscrittori depositano acquistando
quote, gli OICVM costituiscono e gestiscono, per conto di essi e dietro remunerazione, portafogli composti da valori mobiliari
(v. sentenza 21 ottobre 2004, causa C‑8/03, BBL, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10157, punto 42).
62 Come rilevato dall’avvocato generale al punto 68 delle sue conclusioni, l’obiettivo dell’esenzione delle operazioni legate
alla gestione di fondi di investimento prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva è, tra l’altro,
di incoraggiare l’investimento di capitali dei piccoli investitori in fondi d’investimento. Il punto 6 di tale disposizione
è diretto a garantire che il sistema comune dell’IVA sia fiscalmente neutro quanto alla scelta tra l’investimento diretto
in titoli e quello mediante organismi di investimento collettivo.
63 Ne consegue che le operazioni coperte da tale esenzione sono quelle che attengono specificamente all’attività degli organismi
di investimento collettivo.
64 Di conseguenza, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, oltre
alle funzioni di gestione di portafogli, quelle di amministrazione di organismi di investimento collettivo come quelle indicate
all’allegato II della direttiva 85/611, come modificata, alla voce «Amministrazione», che costituiscono funzioni specifiche
degli organismi di investimento collettivo.
65 Al contrario, tale disposizione non riguarda le funzioni di depositario degli organismi di investimento collettivo, come quelle
indicate agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva 85/611. Tali funzioni non fanno parte infatti della gestione
degli organismi di investimento collettivo, ma del controllo e della sorveglianza dell’attività di questi ultimi, dato che
la finalità cui si tende è di garantire che la gestione degli organismi di investimento collettivo sia effettuata conformemente
alla legge.
66 Per quanto riguarda i servizi di gestione amministrativa e contabile e dei fondi forniti da un gestore esterno, occorre anzitutto
rilevare che, come le operazioni esenti ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva (v. sentenza 5 giugno
1997, causa C-2/95, SDC, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3017, punto 32), la gestione dei fondi comuni di investimento di cui al punto 6 del
detto articolo è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario
del servizio.
67 Inoltre, il tenore letterale dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio,
che la gestione di fondi comuni di investimento sia smembrata in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella
nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa
prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno (v., in tal senso, per quanto riguarda l’art. 13, parte B, lett.
d), punto 3, della sesta direttiva, sentenza SDC, cit., punto 64, e, per quanto riguarda l’art. 13, parte B, lett. d), punto
5, di tale direttiva, sentenza 13 dicembre 2001, causa C‑235/00, CSC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10237, punto 23).
68 Di conseguenza, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo
più conveniente dal punto di vista strettamente economico senza correre il rischio di vedere le loro operazioni escluse dall’esenzione
prevista all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
69 Ne consegue che i servizi di gestione forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nel campo d’applicazione
dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
70 Tuttavia, per essere considerate operazioni esenti ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva,
i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto,
valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio descritto allo stesso
punto 6 (v., in tal senso, per quanto riguarda l’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, citate sentenze
SDC, punto 66, e CSC [OSCURATO:PERSONA], punto 25).
71 I servizi forniti devono quindi riguardare gli elementi specifici ed essenziali della gestione di fondi comuni di investimento.
Le mere prestazioni materiali o tecniche, come la messa a disposizione di un sistema informatico, non sono comprese nell’art. 13,
parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva (v., in tal senso, per quanto riguarda l’art. 13, parte B, lett. d), punto
3, sentenza SDC, cit., punto 66).
72 Si deve quindi constatare che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso
che i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno rientrano nella nozione di «gestione
di fondi comuni di investimento» ai sensi di tale disposizione qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente,
e siano specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni di investimento.
73 Spetta al giudice del rinvio accertare se i servizi di cui trattasi nella causa principale soddisfino tali criteri.
74 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l’art. 13, parte B, lett.
d), punto 6, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni
di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un
gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione
di tali fondi. Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate
agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva 85/611.
Sulle spese
75 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
La nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, rappresenta una nozione
autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.
2)
L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella
nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa
e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano
specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi.
Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli artt.
7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM).
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.