CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 25311/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nel quinto comma dell'art.73 DPR 309/1990 e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione lamentato non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. Va inoltre ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01 Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). Nel caso in esame, si evince dalla contestazione che, per il quantitativo di stupefacente detenuto (1,074 kg di hashish, gr. 550 di marijuana, gr. 62 di cocaina occultati nel bauletto della moto, pari a oltre tremila dosi medie di cannabis e a 320 dosi di cocaina) e per modalità dell'azione, non è certamente rilevabile ictu oculi alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica dei fatti. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensor