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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20545/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 2893/2026Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 20545/2026Data pubblicazione 18/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 2893/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte d’Appello diCampobasso il 29/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate (ed in particolare di quella concernente la computabilitàdegli onorari professionali nella determinazione del t.f.s.) ed il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca recente e pressoché contestualealla proposizione del ricorso, possono essere compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa tra le parti le spese.Numero registro generale 2893/2026Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 20545/2026Data pubblicazione 18/06/2026Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2893/2026Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 20545/2026Data pubblicazione 18/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 2893/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte d’Appello diCampobasso il 29/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate (ed in particolare di quella concernente la computabilitàdegli onorari professionali nella determinazione del t.f.s.) ed il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca recente e pressoché contestualealla proposizione del ricorso, possono essere compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese.Numero registro generale 2893/2026Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 20545/2026Data pubblicazione 18/06/2026Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20545/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris