Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17792/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio limitatamente alla confisca delle somme"; Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso".

DEPOTATA U4 CC. rt 28 APR 023 t-kPN Z O N.‘); ',REO Luana •••••••n.mnr [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina con sentenza del 22 luglio 2022 ha applicato la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di anni 3 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui agli art. 73 e 80, secondo comma, T.U. stup., disponendo anche la confisca della droga e del denaro in sequestro.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 240 cod. pen., 262 cod. proc. pen. e art. 73 comma 7 bs, T.U. stup.); difetto di motivazione sulla confisca del denaro.

Al ricorrente è stato contestato la detenzione di stupefacenti e il patteggiamento non ha riguardato la confisca del denaro in sequestro.

La difesa, infatti, aveva chiesto la restituzione delle somme.

La confisca è stata disposta in violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, T.0 stup.).

La somma di euro 36.579,00 è stata considerata profitto del reato, sulla base di elementi congetturali.

Non c'è mai stata una contestazione di vendita dello stupefacente.

Non sussiste nessun collegamento tra il denaro e il possesso (la detenzione) della droga.

Dalla motivazione della sentenza non si comprende la ragione della confisca del denaro; non sussiste la motivazione del perché la somma dovrebbe essere considerata profitto del reato.

Il richiamo alle condizioni economiche del ricorrente non può integrare una motivazione adeguata.

Anche nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve motivare la confisca del denaro e la sua riferibilità al reato, al profitto.

Il ricorrente, del resto, in sede di convalida dell'arresto giustificava le somme in relazione a risparmi accumulati negli ultimi 18 mesi, a cui si sarebbero aggiunti ristori assicurativi e vincite a scommesse.

In sede dì riesame si sono documentate le provenienze lecite delle somme.

La sentenza omette qualsiasi motivazione sulle allegazioni del ricorrente. 2.

2. Violazione di legge (art. 240 bis cod. pen. e 85 bis T.U. stup.).

Mancanza della motivazione sulla disposta confisca per sproporzione.

Qualora fosse stata disposta la confisca per sproporzione (art. 85 bis, T.U. stup.) nessun elemento risulta sulla sproporzione tra il patrimonio del ricorrente (con i suoi risparmi e la sua attività economica, chiusa soli due mesi prima del sequestro) e le somme in sequestro.

Mancano, pertanto, i presupposti per la confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen.

La sentenza non contiene una adeguata motivazione per la confisca per sproporzione, limitandosi seccamente ad affermare le "modeste condizioni economiche" dell'imputato.

Nonostante il ricorrente abbia da subito dimostrato l'accumulo delle somme con le vincite al gioco, risarcimenti danni e risparmi il giudice non motiva sul punto.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.

Sulla confisca della somma (unico motivo articolato in due censure) la sentenza impugnata con motivazione sintetica rileva come "l'ingente somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato deve ritenersi profitto del reato non essendo altrimenti giustificabile il fatto che il predetto nonostante le modeste condizioni economiche fosse in possesso di tale ingente importo".

Si tratta di una motivazione che potrebbe richiamare la confisca di cui all'art. 85 bis del T.U. stup. (che, a sua volta, rinvia all'art. 240 bis cod. pen.).

Tuttavia, il richiamo al profitto del reato rende contraddittoria la motivazione, in quanto all'imputato è stata contestata la detenzione non la cessione della sostanza stupefacente: "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art.240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)" (Sez. 4 - , Sentenza n. 20130 del 19/04/2022 Ud. (dep. 24/05/2022) Rv. 283248 - 01).

Non risulta pertanto adeguata la motivazione della sentenza sulla confisca del denaro, ritenuto profitto del reato senza ulteriori specificazioni in fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul pun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio limitatamente alla confisca delle somme"; Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". DEPOTATA U4 CC. rt 28 APR 023 t-kPN Z O N.‘); ',REO Luana •••••••n.mnr [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina con sentenza del 22 luglio 2022 ha applicato la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di anni 3 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui agli art. 73 e 80, secondo comma, T.U. stup., disponendo anche la confisca della droga e del denaro in sequestro. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 240 cod. pen., 262 cod. proc. pen. e art. 73 comma 7 bs, T.U. stup.); difetto di motivazione sulla confisca del denaro. Al ricorrente è stato contestato la detenzione di stupefacenti e il patteggiamento non ha riguardato la confisca del denaro in sequestro. La difesa, infatti, aveva chiesto la restituzione delle somme. La confisca è stata disposta in violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, T.0 stup.). La somma di euro 36.579,00 è stata considerata profitto del reato, sulla base di elementi congetturali. Non c'è mai stata una contestazione di vendita dello stupefacente. Non sussiste nessun collegamento tra il denaro e il possesso (la detenzione) della droga. Dalla motivazione della sentenza non si comprende la ragione della confisca del denaro; non sussiste la motivazione del perché la somma dovrebbe essere considerata profitto del reato. Il richiamo alle condizioni economiche del ricorrente non può integrare una motivazione adeguata. Anche nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve motivare la confisca del denaro e la sua riferibilità al reato, al profitto. Il ricorrente, del resto, in sede di convalida dell'arresto giustificava le somme in relazione a risparmi accumulati negli ultimi 18 mesi, a cui si sarebbero aggiunti ristori assicurativi e vincite a scommesse. In sede dì riesame si sono documentate le provenienze lecite delle somme. La sentenza omette qualsiasi motivazione sulle allegazioni del ricorrente. 2. 2. Violazione di legge (art. 240 bis cod. pen. e 85 bis T.U. stup.). Mancanza della motivazione sulla disposta confisca per sproporzione. Qualora fosse stata disposta la confisca per sproporzione (art. 85 bis, T.U. stup.) nessun elemento risulta sulla sproporzione tra il patrimonio del ricorrente (con i suoi risparmi e la sua attività economica, chiusa soli due mesi prima del sequestro) e le somme in sequestro. Mancano, pertanto, i presupposti per la confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen. La sentenza non contiene una adeguata motivazione per la confisca per sproporzione, limitandosi seccamente ad affermare le "modeste condizioni economiche" dell'imputato. Nonostante il ricorrente abbia da subito dimostrato l'accumulo delle somme con le vincite al gioco, risarcimenti danni e risparmi il giudice non motiva sul punto. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Sulla confisca della somma (unico motivo articolato in due censure) la sentenza impugnata con motivazione sintetica rileva come "l'ingente somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato deve ritenersi profitto del reato non essendo altrimenti giustificabile il fatto che il predetto nonostante le modeste condizioni economiche fosse in possesso di tale ingente importo". Si tratta di una motivazione che potrebbe richiamare la confisca di cui all'art. 85 bis del T.U. stup. (che, a sua volta, rinvia all'art. 240 bis cod. pen.). Tuttavia, il richiamo al profitto del reato rende contraddittoria la motivazione, in quanto all'imputato è stata contestata la detenzione non la cessione della sostanza stupefacente: "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art.240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)" (Sez. 4 - , Sentenza n. 20130 del 19/04/2022 Ud. (dep. 24/05/2022) Rv. 283248 - 01). Non risulta pertanto adeguata la motivazione della sentenza sulla confisca del denaro, ritenuto profitto del reato senza ulteriori specificazioni in fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul pun
Sentenza Cassazione n. 17792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris