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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19234/2026

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ARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 55/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNulimoe ro registro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026del 29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMNEuNmeAro di raccolta generale 19234/2026SARRACINO.

Data pubblicazione 11/06/20261.

Il Tribunale di Parma, per quanto qui ancora in rilievo,accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2016 emesso in favoredell’INPS per l’importo di € 68.361,00 di cui, € 51.911,00 a titolodi contributi assistenziali obbligatori gestione separata per ilperiodo 2009-2013 e la restante parte di sanzioni ed accessori.2.

La Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame propostodalla società innanzi indicata.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, articolatoin tre motivi.4.

Resiste con controricorso l’INPS.5.

Parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è dedotta la violazione dell’art. 2222c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 61, commi1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.creato un quarto genus distinto da autonomia, subordinazionee parasubordinazione, perché caratterizzato dall’assenza delrequisito della continuità.Rimarca - di contro – che i co.co.co. di cui all’art. 61, comma 2del d.lgs. n. 276 del 2003 costituiscono solo una particolarespecies del genus rapporti di lavoro parasubordinato, in ragionedelle specifiche peculiarità, sottratti all’obbligo di redazionNeum edroe rle gistro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026progetto.

Numero di raccolta generale 19234/2026Insiste ancora che anche i contratti di co.co.co. di cui al secondDoat a pubblicazione 11/06/2026comma cit. richiedono lo svolgimento di una prestazione cheabbia durata apprezzabile.1.1.

Il motivo – volto nella sostanza a sostenere che, adifferenza di quanto ritenuto nella sentenza di appello, i rapportidi lavoro qui in rilievo non sono co.co.co ex art. 61, comma 2,d.lgs. n. 276/2003, ma contratti d’opera, sicché è erroneo ilcalcolo della contribuzione effettuato dall’INPS - èinammissibile, prima ancora ed oltre che infondato.In premessa va dato atto che la stessa parte qui ricorrente incassazione deduceva (cfr. sentenza pag. 2) venire in rilievo nellafattispecie all’attenzione rapporti di lavoro episodici edoccasionali, in altri termini di breve durata.Detto elemento incontestato, rileva il Collegio come la Corteterritoriale, al fine di ricondurre i contratti qui all’attenzioneall’alveo dell’art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, anziché allatipologia dei contratti d’opera di cui all’art. 2222 c.c., havalorizzato indici ulteriori rispetto a quello della “protrazionetemporalmente apprezzabile della prestazione” (così pag. 10 delricorso) e nello specifico: il coordinamento del committente,l’inserimento funzionale di tali lavoratori nell’organizzazioneaziendale, la mancanza di autonomia circa il modo ed il tempodi svolgimento della prestazione, l’assenza di rischio verso terziper ogni fatto/atto dipendente dallo svolgimento dell’attività(cfr. sentenza impugnata, in particolare, pagg. 5-6).Conseguentemente, il motivo, come anticipato, prima ancorache infondato (il secondo comma dell’art. 61 cit. - norma rationetemporis vigente, ma abrogata ex art. 52, comma 1, d.lgs. n.81 del 2015 - riferendosi espressamente proprio alle prestazioniNumero registro generale 22725/2021occasionali, la cui durata complessiva viene disciplinata dalloN umero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026stesso dato normativo) è inammissibile, in quanto non Dsait a pubblicazione 11/06/2026confronta con il decisum, ribadito che il requisito dellaoccasionalità di detti rapporti è nella fattispecie incontestato eche, in contrasto con la lettera del dato normativo, [OSCURATO:PERSONA].r.l. sostiene occorra per la configurazione di detti rapporti unadurata apprezzabile, il che non è.2.

Con il secondo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 2697c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.2222 c.c. e all’art. 61 del d.lgs. n. 267/2003, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.La ricorrente in cassazione lamenta la violazione del riparto delleregole sull’onere della prova, gravando sull’INPS ladimostrazione della sussistenza dei presupposti del versamentodei contributi.

Insiste che la sentenza impugnata avrebbeeffettuato un accertamento dei debiti contributivi massivo egenerico, senza verificare le singole posizioni individuali.Denunzia l’erroneità della sentenza, per aver ritenuto assoltol’onere probatorio da parte dell’Inps sulla base dell’esame delleclausole del modulo contrattuale utilizzato dalla società con isingoli lavoratori all’atto dell’assunzione, così limitatol’accertamento della parasubordinazione alla fase precedentel’esecuzione dei rapporti, senza le necessarie verifiche in ordinealle concrete modalità del loro svolgimento.2.1.

La seconda censura è in parte inammissibile ed in parteinfondata.E’ infondata laddove deduce la violazione delle regole in materiadi riparto dell’onere probatorio, per aver l’Inps offerto provadella propria pretesa contributiva, versando in atti i contratti diprestazione d’opera occasionale, peraltro redatti su moduloNumero registro generale 22725/2021predisposto dalla stessa società qui ricorrente (cfr. pag. 4 dellaN umero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026sentenza secondo capoverso).

Data pubblicazione 11/06/2026E’ inammissibile, poi, sia nella parte in cui lamenta un esamesommario e non riferito alle singole posizioni dei lavoratori, sianella parte in cui deduce il mancato esame del concretosvolgersi del rapporto lavorativo in difformità da quanto pattuitonei contratti.Del resto, va qui ribadito che – secondo il costanteinsegnamento di questa Corte – la violazione di legge conriguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere denunziata soloquando il giudice di merito abbia posto a fondamento delladecisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio, al difuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, oabbia fatto ricorso alla propria scienza privata o ritenutonecessitanti di prova fatti dati per pacifici o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali o abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova che, invece,sono soggetti a valutazione (ex plurimis Cass. n. 27544/2020).Nessuna di dette violazioni ha compiuto la Corte territoriale, néè stata invero denunziata nei sensi innanzi esposti, sicché tuttele doglianze proposte nel mezzo si traducono di fatto in unainammissibile richiesta di rivalutare, in sede di legittimità, gliesiti probatori.La sentenza impugnata, infatti, esaminati i contratti diprestazione d’opera occasionale (rectius le clausole dei contrattid’opera, peraltro redatte con l’utilizzo di un modulo redatto dallasindacabile in ordine alla sufficienza del materiale probatorioesaminato, che da detti documenti emerge, come già dettoanche al punto 1, il coordinamento del committente,l’inserimento funzionale dei lavoratori nell’organizzaNzumioenro ere gistro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026aziendale, la mancanza di autonomia circa il modo ed ilN utmeemro pdi ora ccolta generale 19234/2026di svolgimento della prestazione, l’assenza di rischio verso terDzait a pubblicazione 11/06/2026per ogni fatto/atto dipendente dallo svolgimento dell’attività,ovvero gli elementi che consentono di qualificare i rapporti(pacificamente occasionali - cfr. innanzi punto 1.1) qualico.co.co. ex art. 61, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2003.Conclusivamente anche il secondo motivo non può essereaccolto.3.

Con il residuo censorio è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003,nonché la violazione dell’art. 2967 c.c.interpretato correttamente il canone dell’autonomia, elementocaratterizzante il contratto d’opera, tanto per aver nellasostanza affermato che detto contratto è tale solo quando laprestazione pattuita è del tutto avulsa dalle esigenze delcommittente.

Insiste che le indicazioni del committente inordine al servizio o all’attività affidata al lavoratore, come purela verifica della corretta esecuzione dei servizi, costituisconoelementi neutri al fine della distinzione della fattispecie di cuiagli art. 2222 c.c. e 61, comma 2, d.lgs. n. 267/2003.3.1.

Del pari l’ultima censura non può essere accolta.Essa è infondata nella parte in cui contesta l’erroneità dellapronunzia nella parte in cui individua gli standard in virtù deiquali ha poi proceduto alla riqualificazione dei rapporti quiall’attenzione (cfr. anche innanzi punto 2.2.)Osserva al riguardo il Collegio, infatti, che, effettivamente, gliindici della configurazione di contratti di co.co.co. ex art. 61,comma 2, d,lgs. n. 276/2003 sono stati correttamenteindividuati dal giudice di merito nel coordinamento delcommittente, nell’inserimento funzionale nella organizzaNzuimoenroe re gistro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026aziendale, nella mancanza di autonomia circa il modNou meerdo d i iral ccolta generale 19234/2026tempo di svolgimento della prestazione, nell’assenza di rischiDoat a pubblicazione 11/06/2026verso terzi per ogni fatto/atto dipendente dallo svolgimentodell’attività, nell’occasionalità del rapporto.Tanto premesso è evidente che la valutazione della ricorrenzain concreto di tali elementi costituisce giudizio di merito qui nonpiù rivedibile, sicché ogni doglianza svolta sul punto èinammissibile.In limine, va poi ricordato che, a differenza di quanto dedottodalla parte ricorrente, anche l’elemento dell’inserimentofunzionale è stato nella sostanza valutato, emergendo dallalettura complessiva della sentenza la formazione dei lavoratoriproprio in relazione ai compiti da svolgere, il controllo su di essioperato dal committente che provvedeva altresì ad individuaretempi e luoghi di svolgimento della prestazione, in altri terminiproprio l’inserimento funzionale nell’attività dell’impresa (cfr.sentenza impugnata pagg. 5-6).4.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.5.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.6.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater), se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondereall’INPS le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500 perNumero registro generale 22725/2021compenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di legge e speseN umero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026generali nella misura del 15%.

Data pubblicazione 11/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026Data pubblicazione 11/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 55/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNulimoe ro registro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026del 29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMNEuNmeAro di raccolta generale 19234/2026SARRACINO. Data pubblicazione 11/06/20261. Il Tribunale di Parma, per quanto qui ancora in rilievo,accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 303/2016 emesso in favoredell’INPS per l’importo di € 68.361,00 di cui, € 51.911,00 a titolodi contributi assistenziali obbligatori gestione separata per ilperiodo 2009-2013 e la restante parte di sanzioni ed accessori.2. La Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame propostodalla società innanzi indicata.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, articolatoin tre motivi.4. Resiste con controricorso l’INPS.5. Parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è dedotta la violazione dell’art. 2222c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 61, commi1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.creato un quarto genus distinto da autonomia, subordinazionee parasubordinazione, perché caratterizzato dall’assenza delrequisito della continuità.Rimarca - di contro – che i co.co.co. di cui all’art. 61, comma 2del d.lgs. n. 276 del 2003 costituiscono solo una particolarespecies del genus rapporti di lavoro parasubordinato, in ragionedelle specifiche peculiarità, sottratti all’obbligo di redazionNeum edroe rle gistro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026progetto. Numero di raccolta generale 19234/2026Insiste ancora che anche i contratti di co.co.co. di cui al secondDoat a pubblicazione 11/06/2026comma cit. richiedono lo svolgimento di una prestazione cheabbia durata apprezzabile.1.1. Il motivo – volto nella sostanza a sostenere che, adifferenza di quanto ritenuto nella sentenza di appello, i rapportidi lavoro qui in rilievo non sono co.co.co ex art. 61, comma 2,d.lgs. n. 276/2003, ma contratti d’opera, sicché è erroneo ilcalcolo della contribuzione effettuato dall’INPS - èinammissibile, prima ancora ed oltre che infondato.In premessa va dato atto che la stessa parte qui ricorrente incassazione deduceva (cfr. sentenza pag. 2) venire in rilievo nellafattispecie all’attenzione rapporti di lavoro episodici edoccasionali, in altri termini di breve durata.Detto elemento incontestato, rileva il Collegio come la Corteterritoriale, al fine di ricondurre i contratti qui all’attenzioneall’alveo dell’art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, anziché allatipologia dei contratti d’opera di cui all’art. 2222 c.c., havalorizzato indici ulteriori rispetto a quello della “protrazionetemporalmente apprezzabile della prestazione” (così pag. 10 delricorso) e nello specifico: il coordinamento del committente,l’inserimento funzionale di tali lavoratori nell’organizzazioneaziendale, la mancanza di autonomia circa il modo ed il tempodi svolgimento della prestazione, l’assenza di rischio verso terziper ogni fatto/atto dipendente dallo svolgimento dell’attività(cfr. sentenza impugnata, in particolare, pagg. 5-6).Conseguentemente, il motivo, come anticipato, prima ancorache infondato (il secondo comma dell’art. 61 cit. - norma rationetemporis vigente, ma abrogata ex art. 52, comma 1, d.lgs. n.81 del 2015 - riferendosi espressamente proprio alle prestazioniNumero registro generale 22725/2021occasionali, la cui durata complessiva viene disciplinata dalloN umero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026stesso dato normativo) è inammissibile, in quanto non Dsait a pubblicazione 11/06/2026confronta con il decisum, ribadito che il requisito dellaoccasionalità di detti rapporti è nella fattispecie incontestato eche, in contrasto con la lettera del dato normativo, [OSCURATO:PERSONA].r.l. sostiene occorra per la configurazione di detti rapporti unadurata apprezzabile, il che non è.2. Con il secondo mezzo è lamentata la violazione dell’art. 2697c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.2222 c.c. e all’art. 61 del d.lgs. n. 267/2003, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.La ricorrente in cassazione lamenta la violazione del riparto delleregole sull’onere della prova, gravando sull’INPS ladimostrazione della sussistenza dei presupposti del versamentodei contributi. Insiste che la sentenza impugnata avrebbeeffettuato un accertamento dei debiti contributivi massivo egenerico, senza verificare le singole posizioni individuali.Denunzia l’erroneità della sentenza, per aver ritenuto assoltol’onere probatorio da parte dell’Inps sulla base dell’esame delleclausole del modulo contrattuale utilizzato dalla società con isingoli lavoratori all’atto dell’assunzione, così limitatol’accertamento della parasubordinazione alla fase precedentel’esecuzione dei rapporti, senza le necessarie verifiche in ordinealle concrete modalità del loro svolgimento.2.1. La seconda censura è in parte inammissibile ed in parteinfondata.E’ infondata laddove deduce la violazione delle regole in materiadi riparto dell’onere probatorio, per aver l’Inps offerto provadella propria pretesa contributiva, versando in atti i contratti diprestazione d’opera occasionale, peraltro redatti su moduloNumero registro generale 22725/2021predisposto dalla stessa società qui ricorrente (cfr. pag. 4 dellaN umero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026sentenza secondo capoverso). Data pubblicazione 11/06/2026E’ inammissibile, poi, sia nella parte in cui lamenta un esamesommario e non riferito alle singole posizioni dei lavoratori, sianella parte in cui deduce il mancato esame del concretosvolgersi del rapporto lavorativo in difformità da quanto pattuitonei contratti.Del resto, va qui ribadito che – secondo il costanteinsegnamento di questa Corte – la violazione di legge conriguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere denunziata soloquando il giudice di merito abbia posto a fondamento delladecisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio, al difuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, oabbia fatto ricorso alla propria scienza privata o ritenutonecessitanti di prova fatti dati per pacifici o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali o abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova che, invece,sono soggetti a valutazione (ex plurimis Cass. n. 27544/2020).Nessuna di dette violazioni ha compiuto la Corte territoriale, néè stata invero denunziata nei sensi innanzi esposti, sicché tuttele doglianze proposte nel mezzo si traducono di fatto in unainammissibile richiesta di rivalutare, in sede di legittimità, gliesiti probatori.La sentenza impugnata, infatti, esaminati i contratti diprestazione d’opera occasionale (rectius le clausole dei contrattid’opera, peraltro redatte con l’utilizzo di un modulo redatto dallasindacabile in ordine alla sufficienza del materiale probatorioesaminato, che da detti documenti emerge, come già dettoanche al punto 1, il coordinamento del committente,l’inserimento funzionale dei lavoratori nell’organizzaNzumioenro ere gistro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026aziendale, la mancanza di autonomia circa il modo ed ilN utmeemro pdi ora ccolta generale 19234/2026di svolgimento della prestazione, l’assenza di rischio verso terDzait a pubblicazione 11/06/2026per ogni fatto/atto dipendente dallo svolgimento dell’attività,ovvero gli elementi che consentono di qualificare i rapporti(pacificamente occasionali - cfr. innanzi punto 1.1) qualico.co.co. ex art. 61, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2003.Conclusivamente anche il secondo motivo non può essereaccolto.3. Con il residuo censorio è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003,nonché la violazione dell’art. 2967 c.c.interpretato correttamente il canone dell’autonomia, elementocaratterizzante il contratto d’opera, tanto per aver nellasostanza affermato che detto contratto è tale solo quando laprestazione pattuita è del tutto avulsa dalle esigenze delcommittente. Insiste che le indicazioni del committente inordine al servizio o all’attività affidata al lavoratore, come purela verifica della corretta esecuzione dei servizi, costituisconoelementi neutri al fine della distinzione della fattispecie di cuiagli art. 2222 c.c. e 61, comma 2, d.lgs. n. 267/2003.3.1. Del pari l’ultima censura non può essere accolta.Essa è infondata nella parte in cui contesta l’erroneità dellapronunzia nella parte in cui individua gli standard in virtù deiquali ha poi proceduto alla riqualificazione dei rapporti quiall’attenzione (cfr. anche innanzi punto 2.2.)Osserva al riguardo il Collegio, infatti, che, effettivamente, gliindici della configurazione di contratti di co.co.co. ex art. 61,comma 2, d,lgs. n. 276/2003 sono stati correttamenteindividuati dal giudice di merito nel coordinamento delcommittente, nell’inserimento funzionale nella organizzaNzuimoenroe re gistro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026aziendale, nella mancanza di autonomia circa il modNou meerdo d i iral ccolta generale 19234/2026tempo di svolgimento della prestazione, nell’assenza di rischiDoat a pubblicazione 11/06/2026verso terzi per ogni fatto/atto dipendente dallo svolgimentodell’attività, nell’occasionalità del rapporto.Tanto premesso è evidente che la valutazione della ricorrenzain concreto di tali elementi costituisce giudizio di merito qui nonpiù rivedibile, sicché ogni doglianza svolta sul punto èinammissibile.In limine, va poi ricordato che, a differenza di quanto dedottodalla parte ricorrente, anche l’elemento dell’inserimentofunzionale è stato nella sostanza valutato, emergendo dallalettura complessiva della sentenza la formazione dei lavoratoriproprio in relazione ai compiti da svolgere, il controllo su di essioperato dal committente che provvedeva altresì ad individuaretempi e luoghi di svolgimento della prestazione, in altri terminiproprio l’inserimento funzionale nell’attività dell’impresa (cfr.sentenza impugnata pagg. 5-6).4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.6. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater), se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondereall’INPS le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500 perNumero registro generale 22725/2021compenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di legge e speseN umero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026generali nella misura del 15%. Data pubblicazione 11/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 22725/2021Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 19234/2026Data pubblicazione 11/06/2026
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