CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42977/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21/01/20120 con la quale il Tribunale di Grosseto ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce l'intervenuta prescrizione in data 17.12.2019, prima della sentenza di appello, per l'erronea considerazione di un periodo di sospensione seguito ad una astensione dei VPO. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il termine massimo di prescrizione è decorso il 10.5.2021, successivamente alla sentenza di appello. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266, a proposito della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Al riguardo, infatti, il periodo di sospensione totale è pari a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni (dal 28.9.2012 al 22.11.2013; 60 giorni per il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dal 24.6.2016 al 27.1.2017), senza che venga considerato il rinvio dal 22.6.2018 al 28.9.2018. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge, somma da distrarsi a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge, somma da distrarsi a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore