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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38450/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 aprile 2021 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 17 luglio 2019, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di culi agli artt. 99, commi secondo e quarto nn. 1 e 2, 612 e 635, comma secondo n. 3, cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla rideterminazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha corretto il calcolo della pena effettuato dal Tribunale ed ha individuato nel delitto di minaccia grave il reato più grave (rispetto al danneggiamento aggravato), da cui partire per la determinazione della pena.

Il ricorrente non ha interesse a far valere l'errore nell'individuazione del reato più grave, atteso che il reato di minaccia grave, in relazione al quale è stata determinata la pena base, ha limiti edittali sensibilmente inferiori rispetto al delitto di danneggiamento aggravato.

Peraltro, la pena base è stata determinata in mesi sei di reclusione, che corrisponde al minimo edittale del delitto di danneggiamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]-. lente [OSCURATO:PERSONA] er Paola ' 9 D E P Ci TATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza dell'8 aprile 2021 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 17 luglio 2019, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di culi agli artt. 99, commi secondo e quarto nn. 1 e 2, 612 e 635, comma secondo n. 3, cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla rideterminazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha corretto il calcolo della pena effettuato dal Tribunale ed ha individuato nel delitto di minaccia grave il reato più grave (rispetto al danneggiamento aggravato), da cui partire per la determinazione della pena. Il ricorrente non ha interesse a far valere l'errore nell'individuazione del reato più grave, atteso che il reato di minaccia grave, in relazione al quale è stata determinata la pena base, ha limiti edittali sensibilmente inferiori rispetto al delitto di danneggiamento aggravato. Peraltro, la pena base è stata determinata in mesi sei di reclusione, che corrisponde al minimo edittale del delitto di danneggiamento. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]-. lente [OSCURATO:PERSONA] er Paola ' 9 D E P Ci TATA
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